CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24745 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CO NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24745 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del tribunale della stessa città che ha condannato l'imputata per il reato di danneggiamento aggravato e di invasione di un appartamento di proprietà pubblica nel capoluogo siciliano alla pena di giustizia. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza avanzando cinque motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 3. Violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.161 comma 4 cod. proc. pen. nonché manifesta illegittimità della motivazione: la notifica della citazione a giudizio è avvenuta direttamente presso il difensore, senza previo tentativo di notifica presso il domicilio eletto. 4. Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.633 e 54 cod. pen. nonché manifesta illegittimità della motivazione: la Corte d'appello ha evasivamente motivato sul fatto e sulla effettiva integrazione dell'invasione ascritta all'imputata. 5. Violazione dell'art.606 lett. b) e) cod. proc. pen. in relazione all'art.131 bis cod. pen.: la Corte non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 6. Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.133, 533 e 81 cod. pen.: la motivazione sulla dosimetria sanzionatoria è carente. 7. Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. pen.: la motivazione sul punto in relazione all'omesso beneficio è assente. 8. Il Procuratore Generale, con memoria del 21 aprile 2023 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso che si risolve nella riproposizione delle stesse doglianze formulate in atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di specificità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Il primo motivo, già sopra riportato, è di natura procedurale. Esso non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza che già ha trattato il tema in maniera perspicua. In particolare, il ricorso sul punto non fa che ripetere la doglianza formulata in appello senza affrontare il tema tranchant,e pure menzionato nella sentenza di appello a giustificazione del rigetto della medesima eccezione, che la notifica presso il difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. è stato reso necessario dal trasferimento della donna dal domicilio in precedenza eletto, circostanza già costatata in una precedente fase processuale. Se è consentito parafrasare il brocardo, si potrebbe dire frustra notificatur ubi notificatum non relevat, non essendovi alcuna ragione, né logica né giuridica di effettuare un atto inutile. Appropriata sul punto è la citazione giurisprudenziale che già si trova nella sentenza (pg.3) e che il difensore dell'imputata neppure prova a confutare. 2. Nemmeno gli ulteriori motivi (II, III, IV) si confrontano con la decisione adottata. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ebbene, pur a fronte di tale circostanza la difesa dell'imputata non ha considerato né replicato sui seguenti punti: - esclusione dello stato di necessità (evocata nel motivo II) in ragione della mancata prova dello stesso (pg.4) e dell'orientamento giurisprudenziale indicato in sentenza (Cass, sent. 3967/2015; 35590/16); il motivo è basato su generici richiami e principi generali privi di attinenza al caso concreto;
- inapplicabilità dell'ipotesi di particolare tenuità (invocata con il motivo III): sul punto il motivo si limita a richiamare alcune delle condizioni dell'art.131 bis cod. pen. senza confutare le pertinenti considerazioni della Corte d'appello (entità del danno, premeditazione, precedenti specifici, rifiuto di rilascio spontaneo), peccando pertanto di genericità; - in relazione alla pur sintetica motivazione della sanzione (lamentata nel motivo IV), corretto e sufficiente, in relazione alla modestia della pena, appare il riferimento all'intensità del dolo come principale parametro di riferimento, tanto più alla luce della genericità delle considerazioni dosimetriche formulate nell'atto di appello. 3. Infine, anche l'ultimo motivo (V), relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen.) è inammissibile. Non vi è traccia di una richiesta in tal senso in fasi processuali precedenti (né nelle conclusioni né nei motivi di appello) di tal che non può essere sollevato in questa sede per la prima volta. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16.5.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24745 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia del tribunale della stessa città che ha condannato l'imputata per il reato di danneggiamento aggravato e di invasione di un appartamento di proprietà pubblica nel capoluogo siciliano alla pena di giustizia. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza avanzando cinque motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 3. Violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.161 comma 4 cod. proc. pen. nonché manifesta illegittimità della motivazione: la notifica della citazione a giudizio è avvenuta direttamente presso il difensore, senza previo tentativo di notifica presso il domicilio eletto. 4. Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art.633 e 54 cod. pen. nonché manifesta illegittimità della motivazione: la Corte d'appello ha evasivamente motivato sul fatto e sulla effettiva integrazione dell'invasione ascritta all'imputata. 5. Violazione dell'art.606 lett. b) e) cod. proc. pen. in relazione all'art.131 bis cod. pen.: la Corte non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 6. Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.133, 533 e 81 cod. pen.: la motivazione sulla dosimetria sanzionatoria è carente. 7. Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. pen.: la motivazione sul punto in relazione all'omesso beneficio è assente. 8. Il Procuratore Generale, con memoria del 21 aprile 2023 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso che si risolve nella riproposizione delle stesse doglianze formulate in atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di specificità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Il primo motivo, già sopra riportato, è di natura procedurale. Esso non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza che già ha trattato il tema in maniera perspicua. In particolare, il ricorso sul punto non fa che ripetere la doglianza formulata in appello senza affrontare il tema tranchant,e pure menzionato nella sentenza di appello a giustificazione del rigetto della medesima eccezione, che la notifica presso il difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. è stato reso necessario dal trasferimento della donna dal domicilio in precedenza eletto, circostanza già costatata in una precedente fase processuale. Se è consentito parafrasare il brocardo, si potrebbe dire frustra notificatur ubi notificatum non relevat, non essendovi alcuna ragione, né logica né giuridica di effettuare un atto inutile. Appropriata sul punto è la citazione giurisprudenziale che già si trova nella sentenza (pg.3) e che il difensore dell'imputata neppure prova a confutare. 2. Nemmeno gli ulteriori motivi (II, III, IV) si confrontano con la decisione adottata. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputata per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ebbene, pur a fronte di tale circostanza la difesa dell'imputata non ha considerato né replicato sui seguenti punti: - esclusione dello stato di necessità (evocata nel motivo II) in ragione della mancata prova dello stesso (pg.4) e dell'orientamento giurisprudenziale indicato in sentenza (Cass, sent. 3967/2015; 35590/16); il motivo è basato su generici richiami e principi generali privi di attinenza al caso concreto;
- inapplicabilità dell'ipotesi di particolare tenuità (invocata con il motivo III): sul punto il motivo si limita a richiamare alcune delle condizioni dell'art.131 bis cod. pen. senza confutare le pertinenti considerazioni della Corte d'appello (entità del danno, premeditazione, precedenti specifici, rifiuto di rilascio spontaneo), peccando pertanto di genericità; - in relazione alla pur sintetica motivazione della sanzione (lamentata nel motivo IV), corretto e sufficiente, in relazione alla modestia della pena, appare il riferimento all'intensità del dolo come principale parametro di riferimento, tanto più alla luce della genericità delle considerazioni dosimetriche formulate nell'atto di appello. 3. Infine, anche l'ultimo motivo (V), relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen.) è inammissibile. Non vi è traccia di una richiesta in tal senso in fasi processuali precedenti (né nelle conclusioni né nei motivi di appello) di tal che non può essere sollevato in questa sede per la prima volta. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16.5.2023