Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' $ IN NO0 1 3 8 1 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RELIA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 5894/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 2953 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud.30/05/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA - DEI GRACCHI 84, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ESPOSITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato PASQUALE 2002 LITTERIO, giusta delega in atti;
2543 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 3592/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 08/11/99 R.G.N. 43460/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14 aprile 1992 HE RA, dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, conveniva in giudizio il Consorzio datore di lavoro chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di lire 37.500.000 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di compensi maturati alle dipendenze della società S.A.T.A. & Tuccillo, assorbita dalla A.C.T.P. ora C.T.P. (Consorzio Trasporti Pubblici) mediante ricalcalo del t.f.r. e previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali difformi. L'azienda convenuta si costituiva eccependo il giudicato in base a una sentenza che aveva accertato e liquidato il t.f.r. mediante inclusione del compenso per lavoro straordinario. Con sentenza in data 4 maggio 1994 il Pretore adito, in accoglimento della sollevata eccezione del giudicato, dichiarava inammissibile la domanda. Con sentenza in data 5 luglio 30 novembre 1999il Tribunale di Napoli rigettava l'appello del lavoratore. Il giudice del gravame osservava che il RA aveva in precedenza ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto alla 3 integrazione del t.f.r. mediante il computo di alcune componenti della retribuzione previste dallo accordo del 21 maggio 1981. Il Tribunale, richiamandosi a un principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 1829 del 1989, secondo cui il giudicato copre il dedotto e deducibile in relazione al medesimo oggetto e rilevando che il diritto al t.f.r. è unico a prescindere dal computo di singoli elementi retri- butivi che possano a tal fine essere computati, l'appello e compensava le spese del respingeva giudizio. Ricorre per cassazione il lavoratore con unico articolato motivo. Resiste il Consorzio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il RA, denunziando difetto e vizio logico della motivazione con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., degli artt. 2120, 2121 c.c., dell'art. 1 e sgg.ti legge 18 aprile 1962 n. 230 e dell'art. 2909 C.C., deduce che il Tribunale non ha spiegato come mai avesse ritenuto che si fosse formato il giudicato in relazione a una mera declaratoria di diritto sulla computabilità dello straordinario in 4 via di formazione prima del collocamento in quiescenza. In particolare il ricorrente rileva che, pur coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, non si realizza il suo effetto preclusivo allorchè sussista una diversità di beni giuridici coinvolti nella controversia. Il ricorrente conclude che nella specie il giudicato non era opponibile perché con la prima causa, per la quale era stato opposto il giudicato, stata chiesta una rivalutazione dellaera retribuzione mediante computo del compenso per lavoro straordinario, mentre con la causa oggetto stata chiesta ladella presente controversia era computabilità dell'anzianità di servizio che al momento in cui era stata definita la prima causa non si era ancora maturata perché non era ancora cessato il rapporto di lavoro continuato con il Consorzio. Il ricorso è fondato. Il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto, in caso di contestazione, l'accertamento della inclusione di una o più voci sulla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, non preclude una successiva domanda proposta al termine del rapporto di lavoro che si riferisca a voci retributive differenti: (v. Cass. 12 giugno 2001 n. 7941; Cass. 27.2.2002 n. 2920). Nella specie il Tribunale di Napoli, incorrendo in omessa e insufficiente motivazione, non ha chiarito, non eseguendo il dovuto raffronto tra lo oggetto del precedente giudicato e la domanda successivamente proposta e sulla quale ha pronunciato, se le voci retributive richieste con la domanda proposta successivamente al giudicato si riferissero a indennità maturate nel successivo svolgimento del rapporto e quindi, dopo il precedente giudicato e dopo la cessazione di tale rapporto. In tal caso, invero, il giudicato non preclude la domanda proposta dopo la definitiva cessazione del rapporto ai fini della liquidazione del T.F.R.. Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Salerno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per 6 le spese del presente giudizio, alla Corte di Oppello di Salerno. с Così deciso in Roma il 30 maggio 2002. Il Presidente: Vincenzo Miles II Cons/estensore: Matale Capitanis ✓✓ CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Oggi, 36 % 2003 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7