Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
Il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto, in caso di contestazione, l'accertamento della inclusione di una o più voci nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, non preclude una successiva domanda, proposta al termine del rapporto di lavoro, che si riferisca a voci retributive differenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operante, nei confronti di una domanda avente ad oggetto l'inclusione dello straordinario fisso e continuativo nella base di calcolo del TFR, la preclusione da giudicato in relazione a precedente sentenza di accertamento riguardante non l'intero trattamento già maturato ma l'inclusione di altre voci previste dal CCNL).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7941 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO DU, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI CRISCIO MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ACTP - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato LITTERIO PASQUALE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 661/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/02/98 R.G.N. 43031/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato LITTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.4.1997 il Pretore di Napoli respingeva la domanda di DO OR proposta nei confronti del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, tendente ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all'utile computo, nell'indennità di fine buonuscita e nel trattamento di fine rapporto, delle somme relative al compenso per lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo, con condanna dell'azienda datrice di lavoro all'accantonamento dei relativi importi.
Proposto appello, da parte del lavoratore, e resistente il Consorzio convenuto, il Tribunale di Napoli, confermava la pronunzia di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe.
Osservava il Giudice del gravame che la domanda non poteva trovare ingresso, in quanto preceduta da altra, anch'essa attinente al computo del t.f.r., sulla quale - così come tempestivamente dedotto dal Consorzio appellato - era già intervenuta sentenza passata in giudicato.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il lavoratore. Resiste il Consorzio intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. sulla base del rilievo che la precedente sentenza pretorile, passata in giudicato non aveva avuto ad oggetto la liquidazione dell'indennità di fine rapporto in tutte le sue componenti, ma soltanto il diritto del lavoratore a vedersi accantonato per il futuro, ovvero in vista della definitiva liquidazione del medesimo trattamento, un elemento (le maggiorazioni retributive percepite per lo straordinario fisso e continuativo, appunto) che la controparte riteneva escluso dal computo del t.f.r.. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che qualora il trattamento di fine rapporto formi oggetto di un'azione giudiziaria di condanna proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione dello stesso trattamento, ancorché fondata su ragioni non dedotte - ma tuttavia deducibili - nel precedente giudizio, e ciò in base al principio secondo cui la cosa giudicata copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile (Cass., 23 novembre 1997, n. 8656). In questo caso, una volta determinata la base di calcolo del t.f.r., vale a dire la retribuzione annua, con l'inclusione di una o più voci retributive, non può successivamente chiedersi la rideterminazione della stessa base di calcolo con l'inclusione di un'altra voce e la conseguente nuova condanna del datore a pagare la differenza di ammontare del trattamento (Cass., S.U., 21 aprile 1992, n. 1892; Cass. S.U., 5 marzo 1993, n. 2708; Cass., 17 marzo 2001, n. 3894). Diverso è il caso in cui il trattamento di fine rapporto formi oggetto di un'azione giudiziaria proposta nel corso del rapporto di lavoro.
Poiché, come noto, in base alla meccanica prefigurata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto - a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina dettata dall'art. 2120 c.c. - si matura di anno in anno, nel corso del rapporto di lavoro,
potendo rifluire in esso voci retributive di varia natura che possono o meno essere presenti, anche in base a variazioni nella disciplina individuale o collettiva, un giudicato formatosi su una domanda avente ad oggetto la computabilità nella base di calcolo del t.f.r. di una determinata voce retributiva, e proposta nel corso del rapporto di lavoro, prima cioè che il t.f.r. si sia maturato nella sua definitiva entità, e che sia divenuto così compiutamente esigibile alla fine del rapporto stesso, non può pregiudicare accertamenti successivi che abbiano ad oggetto altri elementi pure in tesi idonei a concorrere alla liquidazione finale del trattamento. In proposito occorre distinguere situazioni diverse a seconda dei possibili contenuti della domanda proposta in corso di rapporto di lavoro, perché diverso può essere l'ambito del giudicato precedentemente formatosi:
a) condanna del datore di lavoro a corrispondere un'anticipazione del t.f.r. ai sensi dell'art. 2120, c. 6 e ss. c.c.: il giudicato formatosi su tale domanda preclude - nelle successive eventuali azioni di condanna o di mero accertamento aventi ad oggetto la parte di t.f.r. maturata in seguito - la deduzione di voci retributive da includere nella base di calcolo venute in essere prima della sentenza passata in giudicato, ossia deducibili nel relativo processo;
b) accertamento fondata sull'interesse a determinare, anno per anno, l'ammontare del trattamento già maturato ed a verificare l'esattezza degli accantonamenti dovuti dal datore di lavoro, quando quest'ultimo opponga contestazioni in proposito (Cass. S.U., 15 dicembre 1990, n. 11945; Cass., S.U., 14 agosto 1991, n. 8861; Cass. S.U., 11 novembre 1996, n. 9819). Oggetto di tale accertamento è una situazione giuridica soggettiva di aspettativa, ossia un effetto preliminare della fattispecie che insieme ad altre situazioni costituirà, alla fine del rapporto di lavoro, il diritto al t.f.r..
Quanto all'estensione oggettiva del giudicato, vale quanto già appena detto sub a);
c) accertamento della necessità di includere una o più voci nella base di calcolo del t.f.r., prescindendo dall'accertamento del relativo ammontare, sempreché il datore di lavoro contesti quella necessità. In tal caso la delimitazione del petitum si riflette sulla limitata estensione del giudicato, il quale non preclude una successiva domanda di corresponsione dell'anticipazione o del trattamento definitivo, che si riferisca ad altre voci retributive. All'obiezione che una tale limitazione del petitum, e dei confini del giudicato può risolversi in una moltiplicazione di controversie e in un aggravio di spese e di attività giudiziaria per il datore di lavoro, vale a dire in una violazione delle norme di buona fede e correttezza che impongono al creditore di non aggravare inutilmente la posizione del debitore (artt. 1175 e 1375 c.c.) questa Corte ha già risposto osservando che il datore di lavoro può evitare gli effetti sfavorevoli chiedendo a sua volta un accertamento dell'intera base di calcolo ossia dell'ammontare del trattamento già maturato (Cass., 17 marzo 2001, n. 3894). Nella fattispecie in esame si è verificata quest'ultima ipotesi poiché, come risulta pacificamente dagli atti, il lavoratore aveva chiesto - in costanza di rapporto di lavoro - in un precedente processo definito con giudicato, che nella base di calcolo fossero inclusi anche i punti 3, 4, e 5 dell'accordo nazionale 21.5.1981, mentre con successiva domanda per cui ora è causa - proposta al termine del rapporto - egli chiede anche l'inclusione delle somme relative allo straordinario prestato in modo fisso e continuativo. Il precedente giudicato, in sostanza, non riguardò l'intero trattamento già maturato, ma solo l'inclusione di alcune voci. Erroneamente, quindi, il Tribunale, ravvisando una identità di oggetto delle due controversie, ha affermato la preclusione da "giudicato".
Poiché, come si è detto, prima della negazione da parte del debitore non sorge l'interesse del creditore (art. 100 c.p.c.) all'azione di accertamento del credito, non si potrebbe - senza contraddizione - imporre al creditore medesimo l'onere di esercitare "quando non gli sia stato ancora opposto alcunché dalla controparte" un'actio nondum nata al fine di evitare la preclusione da giudicato:
questo si formerebbe su questione non ancora deducibile e la contraddizione si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 c. 2 Cost.. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, pronunziandosi nel merito della computabilità dei compensi per straordinario percepiti nel corso del rapporto di lavoro, nel trattamento di fine rapporto maturato dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001