Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
La sostituzione della libertà vigilata con una misura di sicurezza detentiva va disposta anche nell'ipotesi in cui, per accertata irreperibilità, non sia stata possibile la consegna personale al soggetto del provvedimento che gli aveva imposto l'originaria misura di sicurezza. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustifichi ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell'assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2009, n. 23023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23023 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 552
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 035725/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI ON, N. IL 02/01/1956;
avverso ORDINANZA del 28/08/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata il 28 agosto 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta da IO ON avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma del 12 maggio 2008, che in sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni tre, aveva applicato nei suoi confronti, ex art. 231 c.p., la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata minima di un anno.
1.1 - Il Tribunale, infatti, riteneva infondate le deduzioni difensive incentrate sull'assunto che lo IO ignorasse di essere sottoposto a libertà vigilata, non essendogli stato mai notificato il provvedimento applicativo della misura di sicurezza, evidenziando: in fatto, che il prevenuto si era reso irreperibile in epoca precedente all'esecuzione della libertà vigilata, sicché l'ordinanza di applicazione della misura di sicurezza, previa dichiarazione d'irreperibilità ex art. 159 c.p.p. del 9 gennaio 2008, gli era stata notificata presso il difensore il 29 maggio 2008; in diritto, che lo stato di irreperibilità, "anche se iniziale e precedente all'esecuzione della libertà vigilata", giustificava senz'altro l'aggravamento della misura di sicurezza. 2. - Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo IO, deducendone anche mediante apposita memoria l'illegittimità per violazione di legge (art. 200 c.p. e segg.), evidenziando a sostegno del gravame: (1) che al momento della sua scarcerazione a seguito di applicazione dell'indulto, nell'agosto del 2006, non risultava disposta alcuna misura di sicurezza;
(2) che una volta libero, munito di regolare documento d'identità, aveva reperito un lavoro ed una nuova dimora;
(3) che la misura di sicurezza della libertà vigilata non aveva mai avuto inizio, in quanto il provvedimento impositivo della misura non era stato mai notificato ne' a lui personalmente e neppure al suo difensore d'ufficio nel giudizio di merito, ma ad un difensore di ufficio;
(4) che sino al momento della notifica sul luogo di lavoro del provvedimento di aggravamento della misura, seppure sottoposto a controlli da parte delle forze di polizia, non aveva avuto notizia dell'adozione di una misura di sicurezza;
(5) che era illegittimo fondare un giudizio di pericolosità, sul mero dato storico dell'irreperibilità, omettendo di valutare la volontarietà di tale status e la mancata reiterazione di condotte illecite successivamente alla scarcerazione.
3. L'impugnazione si basa su motivi privi di fondamento e va quindi respinta. Preliminarmente va evidenziato che il provvedimento impugnato in questa sede ha per oggetto la sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata allo IO con quella della casa di lavoro, sicché le deduzioni difensive dirette a contestare in radice il giudizio di pericolosità sociale andavano proposte in sede di impugnazione del provvedimento che ha disposto la misura di sicurezza meno afflittiva, e che tale giudizio ha evidentemente svolto, e non già con riferimento a quello che ha disposto soltanto un aggravamento della misura originariamente applicata.
Nè in questa sede può apprezzarsi la validità della notifica del provvedimento che ha imposto la misura di sicurezza personale in quanto eseguita, nella dichiarata irreperibilità dello IO, ad un difensore d'ufficio, salvo l'incidentale e generale rilievo che l'espletamento, da parte di un legale, delle funzioni di difensore nel corso del giudizio di cognizione, non produce alcun effetto nella successiva fase esecutiva ovvero con riferimento a successivi procedimenti speciali, essendo questa una fase tutt'affatto diversa ed autonoma, di tal che occorre una nuova espressa manifestazione di volontà dell'interessato per tutto ciò che attiene la sua assistenza difensiva.
Ciò premesso, avuto riguardo alle ulteriori argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, osserva il Collegio che nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi per avere i giudici del merito ritenuto che la irreperibilità dello IO costituisse di per sè motivo sufficiente per disporre l'aggravamento della misura di sicurezza, ricollegandosi tale valutazione ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustifica ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell'assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 13/4/1996, Rv. 204390; Sez. 1, Sentenza n. 134 dell'8/1/2003, Rv. 222993).
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009