Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
Le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, e quindi anche quelle relative alla detenzione domiciliare, non attengono alla cognizione del reato e all'irrogazione della pena, ma riguardano invece le modalità esecutive della pena stessa. Esse, pertanto, non sono norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato dell'art. 2 del codice penale, ne' il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente, la detenzione domiciliare è disposta dalla magistratura di sorveglianza, secondo la legge vigente al momento della sua applicazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, a fronte di richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, aveva applicato la misura della detenzione domiciliare, in forza dell'ius superveniens, osservando che, in base a quest'ultimo, non si pone più un'alternativa tra detenzione domiciliare e carcere, bensì tra la prima e la libertà conseguente all'eventuale differimento, da concedere solo quando non si debba o non si possa, in concreto, disporre la misura alternativa).
Commentario • 1
- 1. Modalità esecutive della pena possono essere peggiorative (Cass. 24561/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2019
Le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione, in quanto non riguardano l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma attengono soltanto alle modalità esecutive della pena irrogata, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e quindi - in assenza di specifiche norme transitorie - soggiacciono al principio tempus regit actum e non alla disciplina dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost. Le disposizioni che individuano i delitti ostativi alle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario e quelle che per relationem individuano i delitti ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1999, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento