Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LA CORTE SUP LICASS IONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente- R.G.N. 15993/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere 19882/98 Cron. 8/20 Consigliere Dott. Fernando LUPI - Dott. Attilio CELENTANO Consigliere- Rep. Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere- Ud.09/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 O dal Sig. MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro per diritti L.3000 19 MAR. 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, il IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
ZE AN, quale erede di ZE LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente ·- 2001 e sul 2° ricorso n° 19882/98 proposto da: 47 -1- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
ZE AN, quale erede di ZE LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 206/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 01/07/98 R.G.N. 101/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Il Pretore di Pisa, con sentenza depositata il 4 novembre 97, accertava che VI AZ aveva diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° aprile 1995, condannava il Ministero dell'Interno ai relativi pagamenti, con interessi sugli arretrati e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della regione Toscana. Condannava alle spese il Ministero dell'Interno e ☐ quello del Tesoro. I due Ministeri proponevano appello, che il tribunale di Firenze rigettava con sentenza depositata il 1°luglio 98. I due Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione congiunto, notificato il 18/9/98. NA AZ, quale erede di AZ VI, ha depositato controricorso. Successivamente, in data 5/11/98, i Ministeri hanno notificato, avverso la medesima sentenza, altro congiunto ricorso. Anche avverso di esso la AZ ha to controricorso. Motivi della decisione. I due ricorsi vanno riuniti, in quanto avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Va premesso che, nel primo controricorso, si eccepisce l'errata identificazione, nel primo ricorso notificato a VI AZ, del soggetto passivo della vocatio in ius, essendo VI AZ deceduto in data 13/9/97 ed essendosi regolarmente costituita, davanti al tribunale di Firenze, l'erede NA AZ;
che, solo per mero errore materiale, la sentenza impugnata reca nell'intestazione il nome di VI AZ .Che, dunque, il ricorso sarebbe inammissibile. L'eccezione va disattesa. Nel caso di specie, il ricorso è stato indirizzato, invece che a NA AZ, costituita in appello quale erede di VI AZ, a quest'ultimo, benchè fosse noto il suo decesso, ma la notifica è avvenuta presso l'avv. Gabriella Del Rosso, difensore di NA AZ, come lo era già stata di VI AZ. • Pertanto, non si è avuta inesistenza né del ricorso né della notifica, bensì solo nullità, aut, contenendo il ricorso e la notifica alcuni chiari riferimenti e collegamenti con NA AZ, H 2 sia perché erede dichiarata e, quindi, avente causa di VI AZ, sia perché difesa dal medesimo avvocato e domiciliata presso lo stesso, sia, infine, perché e il ricorso e la sua notifica riguardavano il processo in cui NA AZ si era costituita. Assodato,dunque, che vi fu nullità e non inesistenza (per riferimenti cfr. S.U. 925/99 ), detta nullità è stata sanata dalla costituzione di NA AZ, dichiarata erede di VI AZ e già parte in causa a nulla rilevando che la stessa abbia dichiarato di costituirsi al solo fine di , dedurre l'inammissibilità del ricorso, stante l'effetto sanante della costituzione, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale. In altre parole, la nullità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo del ricorso e della sua notifica (art. 156 e 164, 3° co. cpc), E' vero che la sentenza impugnata, per chiaro errore materiale (Cass. 5662/84), era intestata a VI AZ, nonostante la costituzione in appello dell'erede NA AZ ma l'errore , materiale, in caso di impugnazione, viene corretto, riportando, nel grado o fase successivi, la situazione processuale nei suoi esatti termini, come,appunto, viene fatto nel caso di specie (cfr. art. 287 cpc, applicabile, per l'art. 359 cpc, anche al giudizio di appello.). Venendo, quindi, all'esame del primo ricorso, col primo motivo di esso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 cpc, nonché dell'art. 83 cpc, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3 cpc. Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 cpc. Motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. ilSi assume che il ricorso introduttivo è stato proposto direttamente dalla parte, VI AZ, i 7/2/97; senonchè dalla sentenza dei giudici di merito risultava che il medesimo era affetto da gravissimo deficit psichico risalente al marzo 95 Che, dunque, avendo l'attore, afflitto da incapacità assoluta di intendere e di volere, agito personalmente e non tramite legale al H 3 rappresentante, l'intero processo sarebbe nullo o inesistente. Che per gli stessi motivi andava considerato nulla o inesistente la procura ad agire in giudizio (evidentemente con riferimento al giudizio di appello ). Il motivo è infondato. Per l'art. 75 cpc, sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere e tale situazione permane finchè non intervenga l'interdizione o l'inabilitazione (neppure affermate nella fattispecie), col limite, però (art. 427 cc), che gli atti compiuti possono essere annullati solo nell'interesse del soggetto, al pari di quelli di chi sia incapace di intendere e di volere (art. 428 cc) (Cass. 910/88;10425/94). Ne consegue che i Ministeri ricorrenti non hanno titolo per avanzare la doglianza proposta. Col secondo motivo si deduce in via alternativa e subordinata, la violazione e falsa , applicazione dell'art. 1 della 1. n. 18/80, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cpc., nonché motivazione insufficiente e omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360,primo comma,n. 5, cpc. Si afferma che la circostanza che la parte abbia personalmente presentato la domanda in sede amministrativa e, ancor più , abbia personalmente proposta la successiva azione in sede contenziosa, sarebbe chiaro indice di conservate capacità psichiche. Il motivo è infondato. La proposizione delle domande (amministrativa e giudiziaria) non è, di per sé, prova di conservate capacità psichiche, potendo essere l'effetto di chiari ed assorbenti aiuti ricevuti, atti a colmare le deficienze dell'interessato, deficienze, peraltro, deducibili solo nell'interesse di quest'ultimo,non già contra ipsum(citati art. 427 e 428cc). Ne consegue il rigetto del primo ricorso. fleimal Con i primi due motivi del secondo ricorso, vengono riproposti i motivi del ricorso esaminato. Col terzo motivo del secondo ricorso si deduce l'errore della sentenza impugnata, perché pronunciata nei confronti di VI AZ e non di NA AZ. IL secondo ricorso è inammissibile sulla base del principio di consumazione (Cass. 1754 dell'84): una volta sanato il primo ricorso dalla costituzione dell'intimata, il secondo ricorso non poteva essere proposto, in quanto precluso dalla proposizione del precedente, ormai immune da vizi rilevabili. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza.Esse vanno attribuite al difensore dell'intimata, antistatario.
PQM
Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo ricorso. Dichiara inammissibile il secondo. Condanna i Ministeri ricorrenti, in solido, a pagare le spese di questo giudizio di cassazione, ☐ liquidate in 1. 53000 oltre lire quattro milioni di onorario, con distrazione in favore dell'avv. Gabriella Del Rosso. 9 gennaio 2001 Il Cons. est.: Il Presidente: Grylichen füauth Vuicrure Tresse Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 16 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE จ