Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 13234/99 + 13638/99 UD. 30.01.2001 LA R√ PUB 5 3 3 6 4 0 1 CORTE PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Oron 11517 Dott. Rafaele CORONA Rep. 1914 Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE 3000 por distin SENTENZA # 1 0 APR. 2001 Sui ricorsi iscritti al n. 13234/99 + 13638/99 Ricorso n. 13234/99 proposto Oggetto: Pagamento da corrispettivo appalto. CIVIDIN & CO S.p.A., - IMPRESA COSTRUZIONI CIVILI E CELLERIA INDUSTRIALI in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Lunder come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE IMPRESA GLAUCO DECORTI s.a.s., in persona del legale Richiesta copia studio dal Sig. NARDONE rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via 3000 per diritti 1 4. GIN CELLIERE : 179/01 Lucrezio Caro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Nardo- ne che unitamente all'Avv. Viviana de Grisogono la rappre- senta e difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 13638/99 proposto da IMPRESA GLAUCO DECORTI s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Nardo- ne che unitamente all'Avv. Viviana de Grisogono la rappre- senta e difende come da procura in calce al controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
CIVIDIN & CO S.p.A., - IMPRESA COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI - INTIMATA per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 130/99 del 02.12.1998 / 16.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per l'inammissibilità del ri- CANCELLERIA corso principale e, in subordine, per il rigetto di entrambi i ri- corsi. 2 BB477491 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 6.12.1983 la ditta CO RT con- veniva davanti al Tribunale di Trieste l'impresa Costruzioni Ci- vili e Industriali VI & Co. S.p.a. (in seguito solo VI) per sentirla condannare al pagamento della somma di £. 17,127.233, oltre agli interessi, quale compenso revisionale prezzi per l'esecuzione dell'impianto di condizionamento nel palazzo di via Udine, angolo S. Anastasio, in Trieste, di cui al contratto del 18.4.1975. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l' am- montare della somma richiesta riconoscendo come dovuto il minor importo di £.
1.534.080. All'esito dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, che ac- certava come dovuto a titolo di compenso per revisione prezzi l' importo di £. 12.497.558, nei cui limiti l'attore riduceva la domanda, il Tribunale, con sentenza del 10.2.1989, condan- nava l'impresa VI al pagamento del predetto importo, con gli interessi legali a decorrere dal 6.12.1983 sino al saldo. L'impresa VI interponeva appello, cui resisteva la ditta RT, che proponeva a sua volta appello incidentale. Con sentenza n. 350 del 24.6/22.7.1992, la Corte d'appello di Trieste, riformava la sentenza impugnata in quanto riteneva che alla ditta RT spettava per revisione prezzi sugli ulte- riori lavori relativi all'impianto di riscaldamento nell' autori- 3 messa la somma di £. 1.717.760, con gli interessi corrispettivi su £. 183.680 dalla data della domanda giudiziale al saldo. La Corte d'appello motivava tale decisione rilevando che la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di condizionamento dell' aria (essenziale ai fini della pronuncia sulla richiesta revisione prezzi) non era quella del 29 agosto 1978, come ritenuto dal c.t.u., bensì quella del 26 aprile 1978, giorno in cui era stato eseguito, mediante sopralluogo, il collaudo di idoneità igieni- co-sanitaria, come da certificazione, acquisita agli atti, dell' Ufficiale Sanitario del Consorzio Sanitario della Provincia di Trieste in data 12.5.1979. Conseguentemente la Corte d' ap- pello escludeva qualsiasi compenso per revisione prezzi per l' esecuzione dell'impianto di condizionamento e riconosceva alla ditta RT soltanto la somma di £.
1.717.760 per revisione prezzi in ordine agli ulteriori lavori per l'impianto antincendio dell'autorimessa, ultimati il 27.12. 1978, in ordine ai quali non vi era contestazione. Il ricorso per cassazione proposto dalla ditta RT veniva rigettato con sentenza n. 12290 del 1995. Nel frattempo la ditta RT, con atto di citazione 23. 2.1993, conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Trieste l'impresa VI chiedendo, ai sensi dell'art. 395 nn. 1 e 3 c.p.c., la revocazione della suddetta sentenza n. 350 del 1992. Assumeva l'attrice che la certificazione dell'Ufficiale Sa- 4 nitario del 12.5.1979, sulla quale la Corte d'appello aveva fon- dato la sua decisione, conteneva una data, quanto al sopral- luogo, non corrispondente a quella effettiva. La circostanza era stata scoperta dalla ditta RT soltanto a seguito della nota del 28 gennaio 1993 inviatale dai responsabili del settore USL n. 1 Triestina, nella quale si faceva presente che il certificato dell'Ufficiale Sanitario aveva riportato "a causa di un errore di battitura, quale data del sopralluogo il 26.4.1978, nel mentre lo stesso era avvenuto il 26.4.1979". Con sentenza n. 130/99 del 02.12.1998 / 16.03.1999, la Corte d'appello di Trieste pronunciava la revocazione della sua precedente sentenza n. 350 del 1992 e confermava la decisio- ne del Tribunale di Trieste, rigettando sia l'appello principale dell'impresa VI che quello incidentale della ditta RT. Osservava la Corte d'appello che la sentenza impugnata aveva basato tutto il proprio decisum sul documento dell'Uffi- ciale Sanitario contenente la data errata del sopralluogo (26.4. 1978 anziché 26.4.1979), e non su altri documenti o elementi probatori. Ora poiché l'Amministrazione aveva riconosciuto, con la nota del 29.1.1993, che "dopo una attenta ricerca tra gli atti riguardanti la pratica edile del complesso immobiliare -via S. Anastasio, si sono ritrovati i docu- sito in via Udine menti richiesti", dai quali risultava appunto l'erronea indica- zione della data di sopralluogo, riteneva la Corte d'appello che 5 la mancata allegazione di tali documenti decisivi ben poteva essere ricondotta all'ipotesi della “causa di forza maggiore" di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c.. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'impresa VI in base a due motivi. La ditta RT ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in base a un solo motivo, illu- strato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto pro- posti contro la stessa sentenza. B) Va poi respinta l'eccezione, sollevata dalla controricor- rente ditta RT, in base a giurisprudenza superata di que- sta Corte, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura giacché questa, apposta a margine del ricorso ancorché con- tenga espressioni generiche, ma che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 c.c.), di cui è espressione l'art. 159 c.p.c. per gli atti processuali (Cass.
3.2.1999 n. 921; 1.4.1997 n. 2842), non contenendo elementi incompatibili con il requisito di specialità, richiesto dalla norma (art. 365 c.p.c.), 6 per il giudizio di cassazione (Sez. Un. 17.12.1998 n. 12615; Cass.
9.10.1998 n. 10033; 28.3.1997 n. 2791). C) Merita, invece, accoglimento l'altra eccezione, sempre di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente ditta RT, di nullità della procura per essere stata sotto- scritta da tale UN GE senza indicazione della qualità in cui la procura è stata rilasciata, mentre il ricorso è stato pro- posto dall' Impresa Costruzioni Civili e Industriali “VI C. S.p.A." senza indicazione del legale rappresentante, sicché la procura è stata rilasciata da soggetto non individuabile né qualificato quale titolare di un rapporto di rappresentanza della società ricorrente (la quale nelle fasi pregresse aveva agito tramite il legale rappresentante indicato in Mario VI, come da comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di re- vocazione in appello). E' ius receptum che il ricorso per cassazione proposto da una società per azioni è inammissibile, quando la procura speciale ex art. 365 c.p.c. non risulti conferita dall'organo al quale, in base al comb. disp. degli artt. 2380 e 2384 c.c. o a specifica norma statutaria, è attribuito il potere di rappresen- tanza della società; ovvero quando la procura sia sottoscritta da persona della quale non sia indicata né dimostrata la qua- lità di amministratore o legale rappresentante della società 7 attrice (Cass. 17.8.1998 n. 8063; 8.9.1997 n. 8722; 4.3.1997 n. 1918). Nel caso specifico nella procura non è indicata né la società né la qualità di chi ha apposto la sottoscrizione, mentre nell' intestazione del ricorso non è fatta menzione del legale rappre- sentante né sono indicate le sue generalità. Donde l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 365 c.p.c. in conseguenza della nullità della procura speciale ad li- tem, atteso che, per effetto della mancata indicazione della qualità di titolare dell'organo rappresentativo nella persona che l'ha sottoscritta, non è possibile desumere, né è altrimenti acquisibile, un qualsiasi collegamento tra questa e l'ente in rappresentanza del quale il ricorso dovrebbe essere stato pro- posto. D) L'inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi dell'art. 334, 2° comma, c.p.c., l'inefficacia di quello inci- dentale della ditta RT, proposto tardivamente e cioè oltre il termine breve per impugnare. E) Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale. Condanna, in base alla soccombenza, la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
8 La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £508600 oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 30 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE examine tolpate seorona IL CANCELLITRE C1 Paolo TalaricoTelazico DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 10 APR. 2001 IL CANCELLTERE C1 Valetico 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2.2 MAG. 2001 Serie 4 Registrato in co 24264. versate £. 310.000 al n. trecentodiecimila > (lize p. Il Dirigente Area Sepi (Dott.ssa Maua Grazia FHPRO) Responsabile Servizio Attiudiziari (Dr. M. RACCOMAY 9