Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186, comma settimo, C.d.S.) non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo (Nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta Kilometri da luogo degli accertamenti).
Commentari • 19
- 1. Legittimo il rifiuto di andare in ospedale per analisi se .. (Cass. 30041/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2024
Non sanzionatile il mero rifiuto del conducente di un veicolo, ancorché coinvolto in incidente stradale, di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquidi biologici (nella specie, recandosi presso una struttura sanitaria), opposto da soggetto non sottoposto a cure mediche. Corte di Cassazione sez. IV penale, ud. 23 maggio 2024 (dep. 23 luglio 2024), n. 30041 Presidente Dovere – Relatore Antezza Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la condanna di M.A. per i reati di rifiuto di sottoposizione agli accertamenti del tasso alcolemico e dell'assunzione di sostanze stupefacenti, di cui, …
Leggi di più… - 2. D. Lgs. 231/2001: La tenuità del fatto non esclude la responsabilità della persona giuridica.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La tenuità del fatto non esclude la responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001. Principio Giurisprudenziale La sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen. esprime un'affermazione di responsabilità e non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza. Ciò nonostante, non ne consegue automaticamente una diretta incidenza nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, perché l'art. 651 bis, codice di procedura penale limita l'effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. Decisione: …
Leggi di più… - 3. D. Lgs. 231/2001: La tenuità del fatto non esclude la responsabilità della persona giuridica.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La tenuità del fatto non esclude la responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001. Principio Giurisprudenziale La sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen. esprime un'affermazione di responsabilità e non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza. Ciò nonostante, non ne consegue automaticamente una diretta incidenza nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, perché l'art. 651 bis, codice di procedura penale limita l'effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. Decisione: …
Leggi di più… - 4. Rifiuto di sottoporsi all'alcotest: non sussiste in caso di prelievo ematicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima Non integra il reato di cui all' art. 186, comma 7, c. strad . il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite screening, e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Cassazione penale , sez. IV , 15/12/2020 , n. 10146). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
Leggi di più… - 5. Rifiuto di sottoporsi all'alcotest: non sussiste in caso di prelievo presso struttura ospedalieraAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima Non integra il reato di cui all' art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite screening, e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Cassazione penale , sez. IV , 15/10/2021 , n. 46148). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 21192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21192 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 14/03/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 418
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 29893/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno;
nei confronti di:
LE LU, n. a Belluno il 6/1/1949;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Belluno del 18/1/2011 (n. 27/11; R.G. 760/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vincenzo Ceraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/1/2011 il G.I.P. dei Tribunale di Belluno assolveva, perché il fatto non sussiste, LE LU dalla contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 (acc. in Cencenighe Agordino - BL - il 11/11/2009).
All'imputato era stato addebitato che, fermato dai Carabinieri alla guida di un'auto BMW, invitato a sottoporsi all'accertamento dell'alcoltest, dopo avere assentito, rifiutava l'esecuzione degli accertamenti allontanandosi a piedi dal luogo del fatto. Osservava il Tribunale che il LE, in mancanza della dotazione dell'etilometro da parte dei Carabinieri, era stato invitato da costoro a seguirlo presso un comando della Polizia Stradale sito a circa 30 km. di distanza e tale inviato era stato rifiutato dall'imputato. L'accertamento richiesto, non era riconducibile all'art. 186, comma 5, perché non si era verificato alcun incidente stradale;
non al comma 3, perché i Carabinieri non avevano al seguito l'etilometro; non al comma 4, in quanto tale disposizione consente di accompagnare la persona da sottoporre ad esame "presso il più vicino ufficio o comando", circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto Tesarne doveva essere svolto presso altro corpo di polizia, ad una distanza di circa 30 km. dal luogo dei fatti, in tal modo comprimendo la libertà individuale al di fuori della previsione normativa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, lamentando la erronea applicazione della legge. Infatti, premessa la correttezza del ragionamento del giudice di merito in relazione alla non ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 186, commi 4 e 5, non era condivisibile l'esclusione della ricorrenza dell'ipotesi prevista dal comma 3, in quanto la norma non prevede necessariamente che l'etilometro sia nella disponibilità della polizia operante "hinc et nunc". Pertanto, l'accompagnamento presso un posto di polizia sito a pochi chilometri di distanza non costituiva una violazione di legge, nè determinava una illegittima compressione della libertà individuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. L'art. 186 C.d.S., comma 7 punisce con le pene previste dal comma 2, lett. c), il rifiuto del conducente dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5.
Trattandosi di materia penale, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica. Nello stesso ricorso correttamente il P.M. ha ritenuto non essere stato rifiutato l'accertamento ai sensi del comma 4, in quanto i Carabinieri non avevano "invitato" il conducente "presso il più vicino ufficio o comando" e, soprattutto, difettando il presupposto del preventivo accertamento qualitativo di cui al comma 3 (esame con etilometro).
Nè il rifiuto era stato opposto ai sensi del comma 5, difettando il presupposto di operatività della norma e cioè l'accadimento di un incidente stradale.
Il P.M. ricorrente ha valutato sussistere la tipicità del fatto del rifiuto, ai sensi del comma 3, laddove è previsto che ".... gli organi di Polizia stradale...., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili".
Nel caso di specie i Carabinieri, non avendo al seguito l'etilometro, avevano deciso di accompagnare il LE presso un comando della Polizia Stradale, sito a circa 30 km. dal luogo del fatto. Il LE aveva rifiutato l'accompagnamento, così vedendosi denunciato ai sensi dell'art. 186, citato comma 7.
3.2. Ciò detto va ricordato che nel nostro ordinamento vige il "principio di legalità" secondo il quale l'esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri.
Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui all'art. 186, comma 3, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Nè può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l'accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del codice di procedura penale che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione: art. 132 (accompagnamento coattivo dell'imputato); art. 133 (accompagnamento coattivo di altre persone); art. 349, comma 4, (accompagnamento per identificazione);
art. 376 (accompagnamento coattivo per procedere ad interrogatorio o confronto); art. 399 (accompagnamento coattivo in sede di incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento coattivo dell'imputato in dibattimento).
3.3. Ne consegue da quanto detto, che essendo stato intimato al LA, da parte dei Carabinieri, un accompagnamento presso un distaccamento della Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo del fatto, con conseguente sensibile limitazione della libertà del predetto LA;
il suo rifiuto all'adempimento di un obbligo non dettato dall'invocato combinato disposto dell'art. 186, commi 7 e 3, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012