Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale; con la conseguenza che, se dalle stesse deriva una errata determinazione della pena, quest'ultima non può essere messa in discussione con impugnazione che deduce esclusivamente l'illegittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento: l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto non possono essere oggetto di gravameDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 dicembre 2023
In tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale. Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione Il Giudice monocratico del dibattimento del Tribunale di Venezia applicava, su richiesta delle parti, all'imputato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò posto, avverso questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38296 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1496
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 52145/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello de L'Aquila;
nei confronti di:
IN AN, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/07/2013 del Tribunale di Teramo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto l'annullamento con trasmissione atti;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello de L'Aquila, denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 135 c.p., ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con la quale il Tribunale di Teramo - nel sostituire la pena detentiva di venti giorni di reclusione con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, relativamente al reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 con riferimento agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali operate dal mese di maggio del 2008 al mese di ottobre del 2009 - non ha rispettato i criteri di ragguaglio previsti dall'art. 135 c.p. come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62, che ha innalzato il parametro di ragguaglio previsto per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria dall'importo di 38 Euro, o frazione di 38 Euro, a 250 Euro, o frazione di 250 Euro (ius superveniens applicabile ai fatti successivi al giorno 8 agosto 2009, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina).
2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. IN AN, a mezzo del difensore di fiducia, ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Quantunque con riferimento alla L. 5 ottobre 1993, n. 402, modificativa dell'art. 135 c.p., questa Corte ha affermato che, in caso di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 c.p., le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge che aumenti il parametro di ragguaglio devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole (Sez. 3, n. 1722 del 29/05/1998, Rocca R., Rv. 211546).
Tuttavia la scissione delle violazioni presuppone la pluralità dei reati che la sentenza abbia riconosciuto ed in ordine ai quali abbia statuito.
Nel caso di specie, pur essendo pacifica la sussistenza della pluralità delle violazioni ex L. n. 638 del 1983, art. 2 eventualmente avvinte dall'unicità del disegno criminoso, l'accordo negoziale erroneamente ratificato dal giudice con la sentenza di patteggiamento si è formato in relazione ad una pluralità di fatti considerati (seppure erroneamente) come reato unico, tant'è che non è stato determinato il reato più grave e la pena base (sia detentiva che pecuniaria) non è stata aumentata, essendo stata diminuita esclusivamente per l'applicazione dell'attenuante del rito. La individuazione e la qualificazione giuridica del fatto - così come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e ritenute esatte dal primo giudice - costituiscono, in mancanza di impugnazione sul punto, giudicato interno (parziale), principio affermato da questa Corte a proposito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale (art. 624 c.p.p., comma 1) di sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per errata determinazione della pena (Sez. 6, n. 7960 del 27/04/1995, P.G. in proc. Aitino, Rv. 202172).
Nel caso di specie, la statuizione sulla qualificazione giuridica non è stata oggetto di impugnazione e di conseguenza, al cospetto di una pluralità di fatti considerati e da considerare, per effetto del giudicato interno, come un unico reato, non è possibile alcuna scissione della regiudicanda, con la conseguenza che il parametro utilizzato per la conversione della pena, sul presupposto dell'unicità del reato, è corretto in quanto aderente al principio del favor rei, dovendosi considerare come tempo del commesso reato quello disciplinato dalla legge anteriore per essere le disposizioni ratione temporis in vigore più favorevoli al reo.
Consegue l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014