Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38296
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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In tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale; con la conseguenza che, se dalle stesse deriva una errata determinazione della pena, quest'ultima non può essere messa in discussione con impugnazione che deduce esclusivamente l'illegittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Commentario1

  • 1Patteggiamento: l’individuazione e la qualificazione giuridica del fatto non possono essere oggetto di gravame
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 dicembre 2023

    In tema di patteggiamento, l'individuazione e la qualificazione giuridica del fatto, per come risultanti dall'atto di accusa, dall'accordo delle parti e dalla valutazione del primo giudice, in mancanza di impugnazione sul punto, rimangono coperte da giudicato interno parziale. Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione Il Giudice monocratico del dibattimento del Tribunale di Venezia applicava, su richiesta delle parti, all'imputato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò posto, avverso questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38296
Data del deposito : 3 giugno 2014

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