CASS
Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2026, n. 15528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15528 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 25755 – 2021 proposto da: OP EZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TA RO dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrente -
contro OP PI e OP GI, in proprio e quali eredi di SCALVINO INES, elettivamente domiciliate in Roma, via Fabio Massimo n.45, presso lo studio dell'avv. Claudio Sabbatani Schiuma dal quale sono rappresentate e difese con l’avv. Barbara Pisanzio, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15528 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 21/05/2026 Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -2-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 768/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 5/7/2021, notificata nella stessa data;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/7/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO OL che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 4/12/2013, IU PE e NI PE e la loro madre ES LV convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Vercelli, il fratello IO PE, chiedendo la divisione dei beni ereditati da NN ZZ, rispettivamente loro padre e marito. In particolare, le attrici rappresentarono che NN ZZ aveva lasciato, con testamento olografo del 5/10/2011, a loro tre figli IO, NI e IU i due quarti degli immobili in proprietà (terreni e cascina) e un quarto alla moglie;
il rimanente un quarto soltanto a loro figlie, NI e IU, per averlo «sostenuto nell’azienda e nella vecchiaia»; aveva, inoltre, lasciato in successione legittima, per la quota pari al 50%, il denaro portato dal c.c. n. 113/548530.51, acceso presso la Filiale di Arborio di Biverbanca e i titoli del conto deposito n. 113/18,84, presso il medesimo istituto, cointestati con la moglie. Le sole due sorelle chiesero pure la condanna del convenuto alla corresponsione in loro favore di una indennità di occupazione della cascina, da lui utilizzata esclusivamente. 1.1. IO ZZ non si oppose alla divisione, ma chiese in riconvenzionale che venisse ordinato alle attrici IU e Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -3- NI di rendere il conto, ex art. 263 cod. proc. civ., della gestione del denaro dei rapporti bancari caduti in successione;
sostenne pure che, nel 1975, per suo pensionamento, il padre avesse «regalato alle sorelle» tutti gli attrezzi agricoli (che elencò in dettaglio) e 24 capi di bestiame, costituenti parte dell’azienda agricola in cui entrambe erano «subentrate a costo zero», «implementandola» così, negli anni, «a suo discapito» e ne chiese, perciò, la collazione per imputazione;
sostenne pure che un terreno in località Castagnea, identificato al foglio 8, particella 138 fosse stato donato dal padre, seppure simulatamente la RE lo avesse da lui acquistato, in data 13/5/1987, al prezzo simbolico di 1.500.000 lire e che pure donati indirettamente fossero stati gli immobili acquistati dalla RE IU, in data 8/3/1982 e 9/7/1991, perché comprati con denaro proveniente dal de cuius;
infine, chiese il conferimento alla massa della somma di euro 62.000,00, prelevata dalle sorelle, dai conti di famiglia, il 17/1/2005. 2. Con sentenza non definitiva n. 35/2017 del 19/1/2017, il Tribunale di Vercelli accolse la domanda riconvenzionale di collazione della metà del prelievo di euro 60.000,00 dal c/c 113/548530 in essere presso Biverbanca, filiale di Arborio, perché costituente donazione;
respinse le ulteriori domande riconvenzionali di IO ZZ e accertò che l’attivo ereditario da dividere era unicamente quello di cui alla dichiarazione di successione, oltre alla somma di euro 30.000; accertò pure il diritto delle attrici all’indennità, a carico del fratello, per l’occupazione esclusiva della cascina dopo la morte del padre. 2.1. Con sentenza definitiva n. 193/2019 del 20/5/2019, il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, dichiarò lo scioglimento della comunione tra le parti, disponendo la divisione dei beni immobili e del denaro secondo i lotti predisposti dal nominato Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -4- c.t.u.; liquidò in euro 2.158,00 l’indennità di occupazione a favore di ciascuna delle sorelle e a carico del convenuto. 3. Con sentenza n. 768/2021 pubblicata il 05/07/2021, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello principale di IO PE e rigettando l’appello incidentale di NI e IU PE, ha dichiarato la nullità della sentenza definitiva n. 193/2019 per violazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ., per essere stata pronunciata in composizione collegiale;
quindi, decidendo nel merito, ha determinato le quote, quanto agli immobili, come da testamento e, cioè, in 6/24 a favore di ES LV, in 4/24 per IO PE e in 7/24 per ciascuna delle sorelle IU e NI PE;
ha attribuito, quanto agli altri beni mobili (giacenze e titoli), la quota del 50% di proprietà del de cuius per 1/3 alla moglie e per 2/9 a ciascuno dei tre figli;
ha rigettato la domanda formulata da IU e NI di corresponsione di un’indennità di occupazione della cascina, la cui rideterminazione era stata pure oggetto di appello incidentale delle due sorelle, confermando per il resto la sentenza non definitiva n. 35/2017; dichiarata aperta la successione di NN PE, ha disposto lo scioglimento della sua comunione ereditaria e assegnati immobili e terreni secondo i lotti individuati nella c.t.u. espletata in primo grado, secondo successione testamentaria e legittima e ha diviso denaro e titoli, liquidando i conguagli. 4. Avverso questa sentenza, IO PE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, a cui le coeredi IU e NI PE, in proprio e quali eredi di ES LV hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -5- 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., IO PE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 737, 750, 769 cod. civ., per avere la Corte d’appello respinto le censure formulate avverso la sentenza non definitiva n. 35/17 del Tribunale di Vercelli, relative al rigetto della sua domanda di collazione dell’azienda agricola, del terreno in località Castagnea e degli immobili acquistati dalla RE IU, in data 8/3/1982 e 9/7/1991, confermando il difetto di prova dell’intervenuta donazione e non considerando che le convenute, in prima udienza, avevano soltanto genericamente contestato i fatti da lui allegati a sostegno della domanda riconvenzionale. In particolare, la Corte d’appello, oltre a rigettare le suddette istanze istruttorie e a non tener conto della prodotta documentazione avrebbe «frainteso il tenore degli atti e dei verbali di giudizio, in particolare quello della predetta udienza del 7/4/14» (così in ricorso), violando, o erroneamente applicando l’art. 115 cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Decidendo sul primo motivo d’appello, avente ad oggetto la prova della sussistenza dei presupposti della domanda riconvenzionale di collazione dei beni componenti l’azienda agricola, la Corte d’appello ha rimarcato (pag. 12 e 13 della sentenza) come il Giudice di primo grado, nella sentenza n. 35/2017, a pag. 5, avesse affermato che «le attrici sin dalla prima memoria, hanno dedotto che il de cuius è rimasto titolare dell’azienda agricola sino al 1988, che molti dei beni indicati dal convenuto erano stati antecedentemente venduti, come da documentazione dalle stesse depositata (cfr. doc.ti 28, 29, 34, 35, 36) che, successivamente alla cessazione dell’azienda agricola paterna, le stesse hanno continuato a condurre i terreni stipulando con il padre Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -6- regolare contratto di affitto, prima solo verbale, poi registrato dal 1999 al 2010 (cfr. doc.ti 24-26 attrici)». È evidente, allora, che secondo il Giudice d’appello e, prima ancora, secondo il primo Giudice, una contestazione v’era stata, tant’è che erano state offerte prove di vendite e affitti. Per la restante parte, il motivo si risolve in una inammissibile richiesta di riesame degli elementi di prova ritenuti rilevanti dal Giudice del merito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione soltanto per vizio di motivazione (Sez. 2, n. 27490 del 28/10/2019) che, nella specie, risulta erroneamente prospettato perché, come pure precisato da questa Corte, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 cod. proc. civ., risultando preclusa, soltanto all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (v. Cass., Sez. 2, n. 31402 del 2/12/2019; Sez. 3, n. 14711 del 31/05/2025 con indicazione dei precedenti rilevanti). 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 737 e dell’art. 769 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbe infatti confermato il rigetto della sua domanda di collazione, omettendo di valorizzare alcuni fatti invece decisivi sia se valutati singolarmente, sia complessivamente considerati;
in particolare, non avrebbe considerato che l’azienda agricola è stata ceduta alle figlie senza corrispettivo, che i terreni su cui era esercitata l’azienda agricola Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -7- sono stati utilizzati gratuitamente, dalle controricorrenti, a far data dal 1975 e che il terreno sito in località Castagnea fgl 8, part 138 è stato ceduto dal padre a IU a un prezzo «irrisorio». Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe ignorato la natura di donazioni indirette degli acquisti di due immobili effettuati dalla RE IU in data 8/3/82 e 9/3/91, perché pagati con denaro del padre. A sostegno del motivo, il ricorrente ha elencato, nelle pagine da 15 a 19, una serie di elementi di fatto che sarebbero stati trascurati dalla Corte d’appello o interpretati non correttamente e che, al contrario, sarebbero stati decisivi per ritenere fondata la sua domanda di collazione per imputazione dei beni aziendali, del terreno e dei due immobili acquistati dalla RE IU;
in particolare e tra l’altro, la Corte d’appello non avrebbe considerato che i macchinari costituenti l’azienda agricola sono stati acquistati tra gli anni 1965 e il 1972 e dopo il 1975 non sono stati venduti, ma soltanto intestati alle figlie per mere ragioni fiscali, che il contratto di fornitura dell’energia elettrica per la CA era in realtà intestato, nel 1983, alla RE, che non sono mai stati versati i canoni di affitto relativi ai terreni di proprietà del de cuius, atteso che risultavano prodotti soltanto i contratti ma non le ricevute dei canoni pagati. 3. Per altro profilo, con il terzo motivo, pure articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., IO PE ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 737, 769 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello costruito non correttamente il suo ragionamento presuntivo, nel senso che non avrebbe considerato gravi precisi e concordanti alcuni indizi che, invece, lo sarebbero stati. 3.1. Entrambi i motivi sono inammissibili per loro formulazione. Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -8- La Corte d’appello ha rilevato che IO PE non ha offerto adeguata prova delle asserite donazioni, formulando una prova per testi inammissibile, non utile a dimostrare né la circostanza di una successione nell’azienda agricola, né il momento in cui tale evento si sarebbe verificato e che le allegazioni dell’appellante risultavano «smentite dai documenti prodotti dalle appellate già in primo grado e, in particolare, dall’esistenza di contratti di affitto di terreni e atti di vendita di macchinari che l’appellante ritiene acquisiti dalle controparti;
tali circostanze indirettamente escludono qualsiasi successione nell’azienda paterna, quanto piuttosto provano l’esercizio da parte delle due donne di una attività simile, probabilmente sui terreni in parte già in uso alla precedente azienda», ma in forza di un contratto di affitto. La Corte ha infine osservato «che l’appellante non ha formulato in modo sufficientemente preciso e chiaro la propria domanda relativa alla collazione dei corrispettivi per la locazione dei terreni già di proprietà del padre dopo la morte di costui. È, invero circostanza pacifica che entrambe le sorelle OP avessero distinte aziende e utilizzassero terreni diversi;
l’insieme delle prove dedotte dal signor IO PE, come sopra visto, è risultato inammissibile e la domanda risulta, quindi, non provata (così in sentenza). Quanto, invece, alla domanda di collazione del denaro con cui sono stati acquistati dalla RE IU i beni immobili, la Corte d’appello ha affermato che il ricorrente non ha offerto alcuna prova in merito e che la censura di appello risultava, sul punto, generica e non sostenuta da alcun riscontro probatorio;
in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’appellante aveva fondato la propria pretesa «soltanto su una presunzione e su un prelievo privo di imputazione». Quanto alla presunzione, l’appellante aveva sostenuto che, poiché la RE, dal 1977, aveva avviato un’azienda propria, versandone ai genitori i ricavi sino al 1994, non avrebbe avuto la necessaria capacità Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -9- economica per acquistare i beni dei due rogiti;
quanto poi al prelievo di 8.500.000 lire, secondo l’appellante troverebbe come unica giustificazione gli acquisti effettuati dalla RE. Su questi punti, allora, la Corte ha escluso la rilevanza probatoria di queste presunzioni, perché «risulta per tabulas che IU PE ha acquistato uno dei beni oggetto di doglianza insieme al marito e risulta non provato che l’appellata versasse tutti i propri ricavi su un conto dei genitori, senza trattenere alcunché per sé o a ristoro, del proprio lavoro, o per onorare pregressi finanziamenti. Quanto al prelievo di 8.500.000 lire, effettuato su un conto cointestato ai due coniugi PE e privo di causale, […] tale movimentazione nulla prova in relazione a eventuali donazioni e non può essere messa in esclusiva correlazione con gli acquisti effettuati dall’appellata IU PE» (così in sentenza). Tutta l’argomentazione del motivo si risolve, allora, nella prospettazione di una diversa valenza degli indizi e delle prove allegate. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, tuttavia, la censura del ragionamento presuntivo deve essere prospettata in riferimento all'assoluta illogicità e contraddittorietà del percorso logico seguito, non certamente – come accaduto nella specie – come sola prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito che avrebbe potuto essere fondato su un elemento indiziario diversamente considerato. Invero, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e ponderarne la rispondenza ai requisiti di legge ed è perciò escluso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai risalente nel tempo, che la sola mancata considerazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -10- punto decisivo (Sez. 1, n. 764 del 05/04/1960, [...], n. 15737 del 21/10/2003, Sez. L, n. 22366 del 05/08/2021). In particolare, proprio nell’ordinanza invocata a precedente dal ricorrente, questa Corte ha puntualizzato che, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., il Giudice del merito è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni «gravi, precise e concordanti» e che il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto dalla convergenza di più indizi gravi e precisi e così dimostrato;
il ragionamento, pertanto, deve articolarsi prima nell’analisi di tutti gli elementi indiziari per scartare quelli irrilevanti, poi nella successiva valutazione complessiva di quelli invece selezionati, per verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. La denuncia in cassazione, allora, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ. può prospettarsi soltanto se il giudice di merito abbia affermato che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza, dal fatto noto, della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (così Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022). Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -11- 4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello rigettato, perché questione «nuova», la censura sollevata in relazione alla violazione del diritto di difesa, conseguente all’eccessiva brevità (due giorni soltanto) del rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, concesso per sostituire il difensore che aveva dismesso il suo mandato. 4.1. Il motivo è inammissibile. L’art. 85 cod. proc. civ. prevede che la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché è escluso dallo stesso codice un difetto di contraddittorio in tali due ipotesi. In ogni caso, poiché prospettato è stato un pregiudizio al diritto di difesa, per giurisprudenza costante tale ipotesi, non rientrando in quelle tassativamente previste dall’art. 354 cod. proc. civ. per la rimessione al primo giudice (cfr. Sez. 2 n. 20834 del 30/06/2022), non rilevava in sé, perché avrebbe implicato soltanto la ripetibilità in appello dell’attività difensiva pregiudicata;
sul punto, tuttavia, non è stato dedotto alcun pregiudizio. 5. Con il quinto e ultimo motivo, ancora una volta articolato in riferimento al n. 5, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 cod. proc. civ. nonché degli artt. 194, 195 e 196 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello trascurato, nel rigettare la richiesta di rinnovazione della c.t.u., che vi era stato uno «sconfinamento di mandato da parte del Consulente» e che erano stati «sottovalutati del 30 - 35% i migliori terreni ed altri beni individuati nelle relazioni dei CTP delle signore PE, attribuendoli poi alle medesime e sopravvalutata di oltre un terzo la cascina (comprese le vecchie stalle, la tettoia e l’essicatoio)», sicché una corretta stima del Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -12- valore dei vari immobili avrebbe dovuto condurre ad una differente formazione e attribuzione dei lotti e, perciò, all’attribuzione a lui stesso anche di alcuni terreni, in particolare limitrofi al fabbricato. Con altro profilo, ha lamentato un’ulteriore violazione del diritto di difesa conseguente all’omessa disamina della documentazione prodotta su supporto compact disk (fotografie). 5.1. Anche questo motivo è inammissibile in entrambi i profili. La corte d’appello ha rigettato l’istanza di rinnovo della c.t.u. espletata in primo grado e ha ritenuto di poterla utilizzare con una motivazione sviluppata dall’ultimo capoverso di pag. 23 a pag. 26 della sentenza. Proprio sulla stima dei beni, ha precisato che il c.t.u. ha valutato i «valori medi di mercato per i fabbricati ed i terreni insistenti nel territorio del Comune di Ghislarengo aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quelli in esame», procedendo nella formazione dei lotti in modo da non «incorrere in fondi interclusi, senza dare origine a nuove servitù e senza richiedere alcun frazionamento catastale». Per principio consolidato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -13- a base della motivazione (Cass. Sez.
6 - L, n. 2103 del 24/01/2019; Sez. 2, n. 21525 del 20/08/2019; Sez. 3, n. 22799 del 29/09/2017; Sez. 3, n. 17693 del 19/07/2013). Quanto alla violazione del diritto di difesa, deve rilevarsi che, sullo stato della cascina, la Corte territoriale ha rimarcato che il c.t.u., quando le operazioni peritali erano iniziate, aveva preso «visione dell’immobile sito in Ghislarengo, via per Rovasenda n. 10/12 (la cascina), verificandone la tipologia ed acquisendo opportuna documentazione fotografica». Ciò precisato, il profilo di censura non spiega perché il compact disk contenente le foto non sia stato comunque materialmente acquisito con il fascicolo di primo grado e, soprattutto, perché il contenuto delle foto dovesse risultare decisivo in senso differente da quanto accertato dal c.t.u. mediante ispezione dei luoghi, pure documentata da fotografie. 3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente IO PE al rimborso delle spese processuali in favore di IU e NI PE, liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Sul punto, infatti, l'attualità dell'ammissione o non al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della dichiarazione della sussistenza dei presupposti oggettivi per il cd. raddoppio del contributo unificato, perché resta impregiudicata la verifica, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -14- recupero del contributo, della sussistenza e della permanenza delle condizioni soggettive dell’onerato (Cass. Sez. 2, n. 8982 del 04/04/2024); invero, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a patrocinio a carico dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato;
quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna IO PE al pagamento, in favore di IU e NI PE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 10 luglio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Patrizia Papa FE NN
- ricorrente -
contro OP PI e OP GI, in proprio e quali eredi di SCALVINO INES, elettivamente domiciliate in Roma, via Fabio Massimo n.45, presso lo studio dell'avv. Claudio Sabbatani Schiuma dal quale sono rappresentate e difese con l’avv. Barbara Pisanzio, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15528 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 21/05/2026 Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -2-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 768/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 5/7/2021, notificata nella stessa data;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/7/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO OL che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 4/12/2013, IU PE e NI PE e la loro madre ES LV convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Vercelli, il fratello IO PE, chiedendo la divisione dei beni ereditati da NN ZZ, rispettivamente loro padre e marito. In particolare, le attrici rappresentarono che NN ZZ aveva lasciato, con testamento olografo del 5/10/2011, a loro tre figli IO, NI e IU i due quarti degli immobili in proprietà (terreni e cascina) e un quarto alla moglie;
il rimanente un quarto soltanto a loro figlie, NI e IU, per averlo «sostenuto nell’azienda e nella vecchiaia»; aveva, inoltre, lasciato in successione legittima, per la quota pari al 50%, il denaro portato dal c.c. n. 113/548530.51, acceso presso la Filiale di Arborio di Biverbanca e i titoli del conto deposito n. 113/18,84, presso il medesimo istituto, cointestati con la moglie. Le sole due sorelle chiesero pure la condanna del convenuto alla corresponsione in loro favore di una indennità di occupazione della cascina, da lui utilizzata esclusivamente. 1.1. IO ZZ non si oppose alla divisione, ma chiese in riconvenzionale che venisse ordinato alle attrici IU e Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -3- NI di rendere il conto, ex art. 263 cod. proc. civ., della gestione del denaro dei rapporti bancari caduti in successione;
sostenne pure che, nel 1975, per suo pensionamento, il padre avesse «regalato alle sorelle» tutti gli attrezzi agricoli (che elencò in dettaglio) e 24 capi di bestiame, costituenti parte dell’azienda agricola in cui entrambe erano «subentrate a costo zero», «implementandola» così, negli anni, «a suo discapito» e ne chiese, perciò, la collazione per imputazione;
sostenne pure che un terreno in località Castagnea, identificato al foglio 8, particella 138 fosse stato donato dal padre, seppure simulatamente la RE lo avesse da lui acquistato, in data 13/5/1987, al prezzo simbolico di 1.500.000 lire e che pure donati indirettamente fossero stati gli immobili acquistati dalla RE IU, in data 8/3/1982 e 9/7/1991, perché comprati con denaro proveniente dal de cuius;
infine, chiese il conferimento alla massa della somma di euro 62.000,00, prelevata dalle sorelle, dai conti di famiglia, il 17/1/2005. 2. Con sentenza non definitiva n. 35/2017 del 19/1/2017, il Tribunale di Vercelli accolse la domanda riconvenzionale di collazione della metà del prelievo di euro 60.000,00 dal c/c 113/548530 in essere presso Biverbanca, filiale di Arborio, perché costituente donazione;
respinse le ulteriori domande riconvenzionali di IO ZZ e accertò che l’attivo ereditario da dividere era unicamente quello di cui alla dichiarazione di successione, oltre alla somma di euro 30.000; accertò pure il diritto delle attrici all’indennità, a carico del fratello, per l’occupazione esclusiva della cascina dopo la morte del padre. 2.1. Con sentenza definitiva n. 193/2019 del 20/5/2019, il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, dichiarò lo scioglimento della comunione tra le parti, disponendo la divisione dei beni immobili e del denaro secondo i lotti predisposti dal nominato Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -4- c.t.u.; liquidò in euro 2.158,00 l’indennità di occupazione a favore di ciascuna delle sorelle e a carico del convenuto. 3. Con sentenza n. 768/2021 pubblicata il 05/07/2021, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello principale di IO PE e rigettando l’appello incidentale di NI e IU PE, ha dichiarato la nullità della sentenza definitiva n. 193/2019 per violazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ., per essere stata pronunciata in composizione collegiale;
quindi, decidendo nel merito, ha determinato le quote, quanto agli immobili, come da testamento e, cioè, in 6/24 a favore di ES LV, in 4/24 per IO PE e in 7/24 per ciascuna delle sorelle IU e NI PE;
ha attribuito, quanto agli altri beni mobili (giacenze e titoli), la quota del 50% di proprietà del de cuius per 1/3 alla moglie e per 2/9 a ciascuno dei tre figli;
ha rigettato la domanda formulata da IU e NI di corresponsione di un’indennità di occupazione della cascina, la cui rideterminazione era stata pure oggetto di appello incidentale delle due sorelle, confermando per il resto la sentenza non definitiva n. 35/2017; dichiarata aperta la successione di NN PE, ha disposto lo scioglimento della sua comunione ereditaria e assegnati immobili e terreni secondo i lotti individuati nella c.t.u. espletata in primo grado, secondo successione testamentaria e legittima e ha diviso denaro e titoli, liquidando i conguagli. 4. Avverso questa sentenza, IO PE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, a cui le coeredi IU e NI PE, in proprio e quali eredi di ES LV hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -5- 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., IO PE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 737, 750, 769 cod. civ., per avere la Corte d’appello respinto le censure formulate avverso la sentenza non definitiva n. 35/17 del Tribunale di Vercelli, relative al rigetto della sua domanda di collazione dell’azienda agricola, del terreno in località Castagnea e degli immobili acquistati dalla RE IU, in data 8/3/1982 e 9/7/1991, confermando il difetto di prova dell’intervenuta donazione e non considerando che le convenute, in prima udienza, avevano soltanto genericamente contestato i fatti da lui allegati a sostegno della domanda riconvenzionale. In particolare, la Corte d’appello, oltre a rigettare le suddette istanze istruttorie e a non tener conto della prodotta documentazione avrebbe «frainteso il tenore degli atti e dei verbali di giudizio, in particolare quello della predetta udienza del 7/4/14» (così in ricorso), violando, o erroneamente applicando l’art. 115 cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Decidendo sul primo motivo d’appello, avente ad oggetto la prova della sussistenza dei presupposti della domanda riconvenzionale di collazione dei beni componenti l’azienda agricola, la Corte d’appello ha rimarcato (pag. 12 e 13 della sentenza) come il Giudice di primo grado, nella sentenza n. 35/2017, a pag. 5, avesse affermato che «le attrici sin dalla prima memoria, hanno dedotto che il de cuius è rimasto titolare dell’azienda agricola sino al 1988, che molti dei beni indicati dal convenuto erano stati antecedentemente venduti, come da documentazione dalle stesse depositata (cfr. doc.ti 28, 29, 34, 35, 36) che, successivamente alla cessazione dell’azienda agricola paterna, le stesse hanno continuato a condurre i terreni stipulando con il padre Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -6- regolare contratto di affitto, prima solo verbale, poi registrato dal 1999 al 2010 (cfr. doc.ti 24-26 attrici)». È evidente, allora, che secondo il Giudice d’appello e, prima ancora, secondo il primo Giudice, una contestazione v’era stata, tant’è che erano state offerte prove di vendite e affitti. Per la restante parte, il motivo si risolve in una inammissibile richiesta di riesame degli elementi di prova ritenuti rilevanti dal Giudice del merito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione soltanto per vizio di motivazione (Sez. 2, n. 27490 del 28/10/2019) che, nella specie, risulta erroneamente prospettato perché, come pure precisato da questa Corte, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 cod. proc. civ., risultando preclusa, soltanto all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (v. Cass., Sez. 2, n. 31402 del 2/12/2019; Sez. 3, n. 14711 del 31/05/2025 con indicazione dei precedenti rilevanti). 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 737 e dell’art. 769 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbe infatti confermato il rigetto della sua domanda di collazione, omettendo di valorizzare alcuni fatti invece decisivi sia se valutati singolarmente, sia complessivamente considerati;
in particolare, non avrebbe considerato che l’azienda agricola è stata ceduta alle figlie senza corrispettivo, che i terreni su cui era esercitata l’azienda agricola Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -7- sono stati utilizzati gratuitamente, dalle controricorrenti, a far data dal 1975 e che il terreno sito in località Castagnea fgl 8, part 138 è stato ceduto dal padre a IU a un prezzo «irrisorio». Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe ignorato la natura di donazioni indirette degli acquisti di due immobili effettuati dalla RE IU in data 8/3/82 e 9/3/91, perché pagati con denaro del padre. A sostegno del motivo, il ricorrente ha elencato, nelle pagine da 15 a 19, una serie di elementi di fatto che sarebbero stati trascurati dalla Corte d’appello o interpretati non correttamente e che, al contrario, sarebbero stati decisivi per ritenere fondata la sua domanda di collazione per imputazione dei beni aziendali, del terreno e dei due immobili acquistati dalla RE IU;
in particolare e tra l’altro, la Corte d’appello non avrebbe considerato che i macchinari costituenti l’azienda agricola sono stati acquistati tra gli anni 1965 e il 1972 e dopo il 1975 non sono stati venduti, ma soltanto intestati alle figlie per mere ragioni fiscali, che il contratto di fornitura dell’energia elettrica per la CA era in realtà intestato, nel 1983, alla RE, che non sono mai stati versati i canoni di affitto relativi ai terreni di proprietà del de cuius, atteso che risultavano prodotti soltanto i contratti ma non le ricevute dei canoni pagati. 3. Per altro profilo, con il terzo motivo, pure articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., IO PE ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 737, 769 cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello costruito non correttamente il suo ragionamento presuntivo, nel senso che non avrebbe considerato gravi precisi e concordanti alcuni indizi che, invece, lo sarebbero stati. 3.1. Entrambi i motivi sono inammissibili per loro formulazione. Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -8- La Corte d’appello ha rilevato che IO PE non ha offerto adeguata prova delle asserite donazioni, formulando una prova per testi inammissibile, non utile a dimostrare né la circostanza di una successione nell’azienda agricola, né il momento in cui tale evento si sarebbe verificato e che le allegazioni dell’appellante risultavano «smentite dai documenti prodotti dalle appellate già in primo grado e, in particolare, dall’esistenza di contratti di affitto di terreni e atti di vendita di macchinari che l’appellante ritiene acquisiti dalle controparti;
tali circostanze indirettamente escludono qualsiasi successione nell’azienda paterna, quanto piuttosto provano l’esercizio da parte delle due donne di una attività simile, probabilmente sui terreni in parte già in uso alla precedente azienda», ma in forza di un contratto di affitto. La Corte ha infine osservato «che l’appellante non ha formulato in modo sufficientemente preciso e chiaro la propria domanda relativa alla collazione dei corrispettivi per la locazione dei terreni già di proprietà del padre dopo la morte di costui. È, invero circostanza pacifica che entrambe le sorelle OP avessero distinte aziende e utilizzassero terreni diversi;
l’insieme delle prove dedotte dal signor IO PE, come sopra visto, è risultato inammissibile e la domanda risulta, quindi, non provata (così in sentenza). Quanto, invece, alla domanda di collazione del denaro con cui sono stati acquistati dalla RE IU i beni immobili, la Corte d’appello ha affermato che il ricorrente non ha offerto alcuna prova in merito e che la censura di appello risultava, sul punto, generica e non sostenuta da alcun riscontro probatorio;
in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’appellante aveva fondato la propria pretesa «soltanto su una presunzione e su un prelievo privo di imputazione». Quanto alla presunzione, l’appellante aveva sostenuto che, poiché la RE, dal 1977, aveva avviato un’azienda propria, versandone ai genitori i ricavi sino al 1994, non avrebbe avuto la necessaria capacità Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -9- economica per acquistare i beni dei due rogiti;
quanto poi al prelievo di 8.500.000 lire, secondo l’appellante troverebbe come unica giustificazione gli acquisti effettuati dalla RE. Su questi punti, allora, la Corte ha escluso la rilevanza probatoria di queste presunzioni, perché «risulta per tabulas che IU PE ha acquistato uno dei beni oggetto di doglianza insieme al marito e risulta non provato che l’appellata versasse tutti i propri ricavi su un conto dei genitori, senza trattenere alcunché per sé o a ristoro, del proprio lavoro, o per onorare pregressi finanziamenti. Quanto al prelievo di 8.500.000 lire, effettuato su un conto cointestato ai due coniugi PE e privo di causale, […] tale movimentazione nulla prova in relazione a eventuali donazioni e non può essere messa in esclusiva correlazione con gli acquisti effettuati dall’appellata IU PE» (così in sentenza). Tutta l’argomentazione del motivo si risolve, allora, nella prospettazione di una diversa valenza degli indizi e delle prove allegate. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, tuttavia, la censura del ragionamento presuntivo deve essere prospettata in riferimento all'assoluta illogicità e contraddittorietà del percorso logico seguito, non certamente – come accaduto nella specie – come sola prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito che avrebbe potuto essere fondato su un elemento indiziario diversamente considerato. Invero, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e ponderarne la rispondenza ai requisiti di legge ed è perciò escluso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai risalente nel tempo, che la sola mancata considerazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -10- punto decisivo (Sez. 1, n. 764 del 05/04/1960, [...], n. 15737 del 21/10/2003, Sez. L, n. 22366 del 05/08/2021). In particolare, proprio nell’ordinanza invocata a precedente dal ricorrente, questa Corte ha puntualizzato che, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., il Giudice del merito è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni «gravi, precise e concordanti» e che il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto dalla convergenza di più indizi gravi e precisi e così dimostrato;
il ragionamento, pertanto, deve articolarsi prima nell’analisi di tutti gli elementi indiziari per scartare quelli irrilevanti, poi nella successiva valutazione complessiva di quelli invece selezionati, per verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. La denuncia in cassazione, allora, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ. può prospettarsi soltanto se il giudice di merito abbia affermato che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza, dal fatto noto, della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (così Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022). Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -11- 4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello rigettato, perché questione «nuova», la censura sollevata in relazione alla violazione del diritto di difesa, conseguente all’eccessiva brevità (due giorni soltanto) del rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, concesso per sostituire il difensore che aveva dismesso il suo mandato. 4.1. Il motivo è inammissibile. L’art. 85 cod. proc. civ. prevede che la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché è escluso dallo stesso codice un difetto di contraddittorio in tali due ipotesi. In ogni caso, poiché prospettato è stato un pregiudizio al diritto di difesa, per giurisprudenza costante tale ipotesi, non rientrando in quelle tassativamente previste dall’art. 354 cod. proc. civ. per la rimessione al primo giudice (cfr. Sez. 2 n. 20834 del 30/06/2022), non rilevava in sé, perché avrebbe implicato soltanto la ripetibilità in appello dell’attività difensiva pregiudicata;
sul punto, tuttavia, non è stato dedotto alcun pregiudizio. 5. Con il quinto e ultimo motivo, ancora una volta articolato in riferimento al n. 5, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 cod. proc. civ. nonché degli artt. 194, 195 e 196 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello trascurato, nel rigettare la richiesta di rinnovazione della c.t.u., che vi era stato uno «sconfinamento di mandato da parte del Consulente» e che erano stati «sottovalutati del 30 - 35% i migliori terreni ed altri beni individuati nelle relazioni dei CTP delle signore PE, attribuendoli poi alle medesime e sopravvalutata di oltre un terzo la cascina (comprese le vecchie stalle, la tettoia e l’essicatoio)», sicché una corretta stima del Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -12- valore dei vari immobili avrebbe dovuto condurre ad una differente formazione e attribuzione dei lotti e, perciò, all’attribuzione a lui stesso anche di alcuni terreni, in particolare limitrofi al fabbricato. Con altro profilo, ha lamentato un’ulteriore violazione del diritto di difesa conseguente all’omessa disamina della documentazione prodotta su supporto compact disk (fotografie). 5.1. Anche questo motivo è inammissibile in entrambi i profili. La corte d’appello ha rigettato l’istanza di rinnovo della c.t.u. espletata in primo grado e ha ritenuto di poterla utilizzare con una motivazione sviluppata dall’ultimo capoverso di pag. 23 a pag. 26 della sentenza. Proprio sulla stima dei beni, ha precisato che il c.t.u. ha valutato i «valori medi di mercato per i fabbricati ed i terreni insistenti nel territorio del Comune di Ghislarengo aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quelli in esame», procedendo nella formazione dei lotti in modo da non «incorrere in fondi interclusi, senza dare origine a nuove servitù e senza richiedere alcun frazionamento catastale». Per principio consolidato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -13- a base della motivazione (Cass. Sez.
6 - L, n. 2103 del 24/01/2019; Sez. 2, n. 21525 del 20/08/2019; Sez. 3, n. 22799 del 29/09/2017; Sez. 3, n. 17693 del 19/07/2013). Quanto alla violazione del diritto di difesa, deve rilevarsi che, sullo stato della cascina, la Corte territoriale ha rimarcato che il c.t.u., quando le operazioni peritali erano iniziate, aveva preso «visione dell’immobile sito in Ghislarengo, via per Rovasenda n. 10/12 (la cascina), verificandone la tipologia ed acquisendo opportuna documentazione fotografica». Ciò precisato, il profilo di censura non spiega perché il compact disk contenente le foto non sia stato comunque materialmente acquisito con il fascicolo di primo grado e, soprattutto, perché il contenuto delle foto dovesse risultare decisivo in senso differente da quanto accertato dal c.t.u. mediante ispezione dei luoghi, pure documentata da fotografie. 3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente IO PE al rimborso delle spese processuali in favore di IU e NI PE, liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Sul punto, infatti, l'attualità dell'ammissione o non al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della dichiarazione della sussistenza dei presupposti oggettivi per il cd. raddoppio del contributo unificato, perché resta impregiudicata la verifica, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di Ric. 2021 n. sez.
2 - ud. 10-7-2025 -14- recupero del contributo, della sussistenza e della permanenza delle condizioni soggettive dell’onerato (Cass. Sez. 2, n. 8982 del 04/04/2024); invero, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a patrocinio a carico dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato;
quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna IO PE al pagamento, in favore di IU e NI PE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 10 luglio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Patrizia Papa FE NN