Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche non è in contrasto con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Commentario • 1
- 1. Citazione non tradotta: la richiesta di rito abbreviato sana la nullitàAccesso limitatoMichele Salomone · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2010, n. 8995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8995 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/02/2010
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 272
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 14197/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ED, nato in [...] il [...], e AN EN, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza 19 gennaio 2009 della Corte di appello di Roma, la quale, in parziale riforma della decisione 5 marzo 2008 del G.U.P. del Tribunale di Frosinone, ritenuta l'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ha ridotto la pena per gli imputati confermando nel resto la gravata sentenza del primo giudice;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AN ED e AN EN ricorrono, a mezzo del comune loro difensore, contro la sentenza 19 gennaio 2009 della Corte di appello di Roma, la quale, in parziale riforma della decisione 5 marzo 2008 del G.U.P. del Tribunale di Frosinone, ritenuta l'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ha ridotto la pena per entrambi gli imputati confermando nel resto la gravata sentenza del primo giudice. 1) le decisioni dei giudici di merito. La decisione di condanna del G.U.P. ha riguardato una serie di contestazioni ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi A, B, C, D), nonché due collegati delitti di tentata estorsione (capo E) in danno di MA UR e di danneggiamelo seguito da incendio del veicolo di proprietà di RI NC padre adottivo del MA (capo F).
L'appello della difesa degli AN ha riguardato nell'ordine:
a) la violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, con riferimento alle deposizioni di BR, Di LL, CI e IA (cessionari dello stupefacente negoziato);
b) l'inutilizzabilità, a norma dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, derivata dalle deposizioni a norma dell'art. 351 c.p.p., rese dei medesimi soggetti a norma dell'art. 63 c.p.p., comma 2;
c) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 267 c.p.p.;
d) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a s.i.t. da TA IS (cessionario della cocaina in relazione al capo A) per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, avendo egli assunto la qualità di persona indagata;
e) la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste per i reati di incendio a scopo di danneggiamento e tentata estorsione;
f) la riduzione della pena con il riconoscimento delle attenuanti e del D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 e delle attenuanti generiche per la giovane età degli imputati, e la loro incensuratezza così come per la lontananza dei genitori ancora nella terra di origine. La Corte distrettuale, con la decisione impugnata, ha accolto l'appello limitatamente alla qualificazione penale dei fatti e alla rideterminazione della pena.
È stata quindi confermata la responsabilità di ciascun impugnante. Quanto alle questioni di diritto sollevate esse sono state considerate infondate: innanzitutto, perché le dichiarazioni rese dai tossicodipendenti, cessionari, ai carabinieri di Alatri sono dichiarazioni rese da persone non indagate, le quali riferiscono circa la provenienza dello stupefacente da loro detenuto per uso personale e dunque l'interrogatorio non va fatto precedere da nessun avvertimento.
Inoltre, sono stati ritenuti adeguatamente motivati i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni posto che in essi - come nella specie - il giudice ha fatto richiamo alle richieste ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. Per quel che concerne il merito, si è ritenuto che correttamente il Tribunale abbia desunto la sussistenza dei reati ritenuti nella sentenza impugnata da quanto principalmente hanno riferito i tossicodipendenti, i quali hanno avuto a che fare con gli imputati nel rifornirsi dello stupefacente loro necessario. Tali dichiarazioni danno esplicita conferma del contenuto delle intercettazioni raccolte dell'attività investigativa e ampiamente riprodotte nella decisione di primo grado.
In particolare gli stessi tossicodipendenti hanno chiarito, fornendo chiavi interpretative del linguaggio allusivo contenuto dei colloqui intercettati, il significato delle richieste di stupefacente rivolte agli imputati.
Quanto poi al delitto di estorsione nella forma tentata in danno di UR MA e del connesso reato ex art. 424 c.p. con incendio dell'autovettura di proprietà di NC RI, padre adottivo del MA, la deposizione resa dal MA unicamente ai rilievi compiuti dagli investigatori sull'intenzionalità dell'incendio realizzato con l'impiego di benzina mista a nafta in danno del veicolo del padre del MA, indicano chiaramente, negli appellanti gli autori dei fatti, in presenza di una situazione debitoria contratta dal MA nei loro confronti degli, per aver ricevuto sostanza stupefacente senza aver potuto far fronte al corrispettivo.
In particolare: la Corte distrettuale ha considerato provata ed implicitamente riconosciuta anche dagli imputati la situazione debitoria in cui si trovava il MA ai primi di febbraio del 2007; tale debito, non onorato dal tossicodipendente determinò gli imputati ad affrontarlo presso un bar;
in tal incontro il MA venne colpito al volto con l'intimazione di consegnare il denaro, episodio interrotto per l'intervento dei carabinieri. Per la gravata sentenza non c'è motivo di dubitare della veridicità di quanto dichiarato dal teste dato che risulta ampiamente provato che i due appellanti fossero gli abituali fornitori dello stupefacente necessario di MA.
A tale proposito i giudici di merito rilevano che poco dopo l'incontro (prematuramente interrotto) presso il bar, il 3 febbraio 2007, si giunse ad un "accordo transattivi" fra il MA e gli imputati, accordo consistente nel versamento rateale di quanto era preteso dagli albanesi: costoro peraltro, coscienti del perdurare della morosità del giovane MA, ritennero di rafforzare il convincimento del MA a versare quanto prima la somma pretesa, realizzando un avvertimento trasversale, ossia dando fuoco o facendo dare fuoco al autovettura del padre del MA, la notte stessa dell'incontro violento presso il bar e del successivo "accordo transattivo".
Per la decisione impugnata il primo giudice ha vi correttamente ritenuto non provato l'alibi fornito dal imputati i quali hanno dichiarato - non all'inizio delle indagini, ma solo nel seguito di esse - che la notte dell'incendio si trovavano in una discoteca prossima ad Alatri: presenza della quale non è stata data prova, nè risulta che essi si siano recati lì, e neppure la durata della loro permanenza e che, in ogni modo, per la vicinanza con Alatri dell'esercizio di intrattenimento l'ipotizzata presenza degli imputati nella discoteca è compatibile con l'azione incendiaria accertata.
2.) I motivi di ricorso e la decisione di rigetto di questa Corte. Con un primo motivo di impugnazione si è dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della inutilizzabilità delle dichiarazioni: rese dai cessionari della cocaina, senza tutti gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p., comma 3; e di quelle rese dal Tagliaferri, pure cessionario ma in violazione del disposto dell'art. 62 c.p.p., comma 2 avendo egli la posizione di indagato.
Il motivo non è fondato.
L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come "persona informata dei fatti", essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste (Sez. U, 21832/2007 Rv. 236370 Morea. Massime precedenti Conformi: N. 22857 del 2003 Rv. 224532, N. 4867 del 2004 Rv. 229377, N. 25051 del 2004 Rv. 229269).
Tanto vale anche per il TA, il quale ha erroneamente fruito dello status di indagato, che non gli competeva, versando egli - come gli altri - nella stessa condizione processuale di "persona informata dei fatti".
Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, in relazione al delitto di danneggiamento seguito da incendio, con particolare riferimento alla omessa valutazione della attendibilità del MA, persona con pregiudizi e carichi penali, ed avuto riguardo alla illogicità della motivazione la quale, intervenuto un accordo transattivo, attribuisce agli accusati l'ulteriore "prava voluntas" di porre in essere un avvertimento per indurre il MA a più miti consigli.
La motivazione della Corte distrettuale sul punto è priva dei vizi interpretativi e valutativi proposti dal ricorrente, considerati anche i limiti del sindacato di legittimità, che - come è noto - non possono consentire una reinterpretazione delle prove, all'effetto di dare credito ad una realtà dei fatti differente da quella che i giudici hanno nella specie ritenuto, motivandola in maniera giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
In conclusione: l'attendibilità del MA è ampiamente argomentata in relazione alla sua condizione ed ai rapporti con gli imputati e la lettura - ragionevole - in termini di "avvertimento", della successiva condotta degli accusati non è suscettibile di censura in questa sede, attesa l'assenza di incoerenze logiche ed inadeguatezze nella motivazione stessa.
Con un terzo motivo si prospetta ulteriore vizio di motivazione in ordine alla tentata estorsione, per la quale si sarebbe omessa la giusta considerazione dell'esito delle sommarie informazioni rese da LI EN.
Si tratta di una deduzione priva di specificità e pertanto inammissibile.
Le dichiarazioni, che si pretendono risolutive del LI, infatti, non vengono riprese, neppure per sintesi, e senza l'essenziale ed imprescindibile prospettazione del loro rilievo causale agli effetti di una diversa pronuncia.
Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione in ordine alla negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ottenuta mediante la valorizzazione della professionalità dell'attività di spaccio, sistematica e di durata apprezzabile:
affermazione questa che si scontrerebbe con la valutazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Il motivo non merita accoglimento.
In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti,il diniego delle attenuanti generiche non è affatto in contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Invero, non sussiste antinomia tra circostanze tipizzate e circostanze non tipizzate, aventi queste ultime carattere residuale, considerato che con l'art. 62 bis c.p. si è introdotta nel sistema penale la possibilità di valutare, ai fini della graduazione della pena, elementi e circostanze espressamente previsti e tipizzati che solo per questa via trovano accesso nel sistema (Cass. Pen. se. 4, 2288/1998 rv. 210396 Reale).
In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche non può quindi ritenersi in contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (Cass. Pen. Sez. 4, 18377/2006, rv. 234142 Agus. Massime precedenti Conformi: n. 1020 del 1997 rv. 206986, n. 2288 del 1998 rv. 210396).
Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010