Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche non è in contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2006, n. 18377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18377 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/04/2006
Dott. MARZANO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 00639/2006
Dott. NOVARESE NC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 036647/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU NN N. IL 18/06/1973;
2) RG CA N. IL 12/03/1976;
3) NA NT ON N. IL 17/05/1957;
4) DI RT DE N. IL 16/10/1972;
5) FI NC N. IL 22/04/1977;
6) FI ZI N. IL 17/10/1980;
7) NO NA N. IL 25/03/1959;
8) NG IT N. IL 20/11/1957;
9) SO BE N. IL 12/01/1960;
10) ES NC N. IL 04/08/1972;
11) UD NC N. IL 11/08/1971;
avverso SENTENZA del 23/01/2003 della CORTE DI APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. NOVARESE NC;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI F. che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da NG IT e per l'inammissibilità di tutti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino il 31 gennaio 2001 condannava AG IA, BE NL, GN SA AN, Di FO DE, FI TA, FI GR, NO GI, MU IT, US IS, CE NC e RA NC insieme ad altri, che non interessano nel presente giudizio, per vari reati di detenzione a fine di spaccio, cessione, acquisto e vendita di sostanze stupefacenti diverse (eroina, cocaina ed hashish), riconoscendo le attenuanti generiche a Di FO, GO, FI TA e FI GR, NO GI e US IS e quella del fatto di lieve entità di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nei confronti di BE NL e MU IT, e condannava, altresì, RA NC ed BE NL per il delitto di corruzione per atti contrari al proprio ufficio.
I predetti imputati proponevano appelli, differentemente articolati, dinanzi alla Corte territoriale ed in particolare l'AG censurava la dosimetria della pena sia per l'omessa concessione delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante della commissione dello spaccio all'interno ed in prossimità di un istituto penitenziario sia per la misura della pena non irrogata, nel complesso, nel minimo edittale e senza applicare un modesto aumento per la continuazione interna sì da ridurre pure la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
BE NL, tramite due differenti legali, proponeva due diversi appelli e con il primo deduceva la carenza degli elementi costitutivi del delitto di corruzione, poiché non esisteva alcuna prova dell'accordo con il RA e, comunque, l'impugnante aveva agito per appropriarsi della sostanza stupefacente da consumare in gruppo insieme ad alcuni amici e non per fornirla ad un detenuto all'interno del carcere, e insussistenza dei requisiti propri della detenzione a fine di spaccio, giacché era configurabile il consumo di gruppo non punibile, e chiedeva la concessione delle attenuanti generiche con congrua riduzione della pena, mentre con il secondo appello instava per la carenza dell'attività di spaccio all'interno dell'istituto penitenziario e per l'insussistenza del delitto di corruzione perché era carente l'elemento psicologico, in quanto si era in presenza di una truffa perpetrata ai danni del RA, il cui intento ingannatorio era sempre presente nell'impugnante.
Tutti gli altri imputati richiedevano una riduzione della pena sia attraverso la concessione delle attenuanti generiche, il MU e la OL IS, con giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva, il GN, o con giudizio di prevalenza sull'aggravante della commissione del fatto all'interno di un istituto penitenziario, il Di FO ed il CE, sia tramite il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il GN SA AN, il Di
FO DE, la FI TA, FI GR e CE NC sia per mezzo di una congrua riduzione attuata mediante l'istituto della continuazione ed un aumento molto contenuto per tale ragione della pena inflitta, il GN, la FI TA, il FI GR, la NO GI, e la US IS sia con l'applicazione dell'attenuante della collaborazione di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, la NO. Inoltre, MU IT si doleva della mancata assoluzione, almeno in base all'art. 530 c.p.p., comma 2, la US IS con due separati atti chiedeva pure l'assoluzione dai reati di detenzione a fine di spaccio della droga rinvenuta in cantina, perché posta in luogo accessibile da tutti e non nel suo locale, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., una riduzione della pena in misura tale da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e l'esclusione delle pene accessorie, ed, in subordine, instava per una consistente riduzione della pena in modo da poter godere del beneficio ex art. 163 c.p., CE NC richiedeva, anche, con due differenti appelli l'esclusione dell'aggravante della commissione del fatto all'interno di un istituto penitenziario, prevista nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. g), poiché il fatto si era verificato nella camerata degli agenti di custodia, e la riduzione della pena in modo da poter usufruire della sospensione condizionale della pena, ed il RA con due diverse impugnazioni, una proposta prima del deposito della motivazione della sentenza, altresì l'assoluzione dal delitto di corruzione, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato con argomentazioni simili a quelle dell'BE.
La Corte di appello di Torino con sentenza del 23 gennaio 2003 rigettava le impugnazioni proposte da GN SA AN, Di FO DE, FI TA, FI GR, NO GI e MU IT e riduceva la pena ad AG IA, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, ad BE NL concedeva anche i doppi benefici di legge ed una riduzione pure della pena accessoria, mentre procedeva ad una riduzione della pena principale alla US ed al RA in modo da modificare quella accessoria ex art. 29 c.p. irrogata alla prima da perpetua a temporanea e, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, a CE NC, confermando nei confronti di detti imputati tutte le altre precedenti statuizioni.
Avverso la decisione della Corte della città della Mole proponevano separati ricorsi per Cassazione i predetti imputati, deducendo in particolare AG IA la violazione dell'art. 69 c.p. e l'illogicità della motivazione per quanto attiene al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravante, nonostante il Giudice del gravame affermi la correttezza dei rilievi mossi dall'appellante, GN SA AN la violazione dell'art. 62 bis c.p. in relazione all'art. 69 c.p. e l'illogicità e carenza di motivazione in relazione agli argomenti svolti con l'atto di appello, giacché il diniego delle attenuanti generiche era basato sulla gravità del fatto e sui precedenti penali senza considerare la confessione resa, seppure in sede di appello, ed il conseguente ravvedimento operoso.
DE Di FO criticava:
a) l'omessa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, poiché non erano stati indicati gli elementi negativi ostativi e non risultavano valutati quelli positivi tali da indurre a considerare la minima offensività del fatto senza apprezzare lo stato di tossicodipendente del ricorrente tale da indurlo a spacciare per procurarsi la sostanza, la pessima qualità dello stupefacente fornito, le modalità dell'azione ed il ruolo svolto e senza giustificare l'apodittica affermazione secondo cui la quantità di droga ceduta dal Di FO a RA-NO non sarebbe modesta, mentre si basava sull'esistenza di un solo elemento sfavorevole senza valutare complessivamente il fatto;
b) la violazione degli artt. 62 bis, 69, 133 c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione su detti punti, perché il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche si fonda sulla recidiva e sulla commissione del fatto nel periodo in cui beneficiava della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, mentre nel commisurare la pena al fatto commesso non si erano valutati tutti parametri indicati dall'art. 133 c.p. ed in particolare il comportamento processuale, ammissivo degli addebiti e collaborativo, le sue difficoltà familiari, il suo status di tossicodipendente e la sua personalità.
BE NL con due distinti ricorsi, proposti da differenti difensori, si doleva dell'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 319 c.p., poiché non esisteva alcuna prova certa, se non labili indizi, circa l'adesione del ricorrente all'accordo con il RA per la consegna della droga ad un detenuto, mentre apparivano evidenti l'intento truffaldino e spavaldo dell'BE, l'insussistenza di una prova rassicurante circa la configurabilità di un duplice accordo corruttivo con conseguente impossibilità di ritenere applicabile l'istituto della continuazione tanto più che non è individuato il secondo detenuto, ne' è indicata la quantità di droga e la ricostruzione probatoria si basa sui contenuti di dichiarazioni rese dalla NO e di un'intercettazione telefonica non chiara. Il secondo ricorso dell'BE lamentava:
a) la motivazione in tema di sussistenza del delitto di corruzione, perché basata su una consegna mai avvenuta, la cui collocazione temporale è incerta e contraddetta dalla deposizione del teste IL, il quale asserisce di aver appreso del "festino" a base di droga, fornita dal RA per portarla al detenuto NI, verso la metà di dicembre, periodo in cui, poi, era andato in licenza, e poiché la ricostruzione dei fatti è meramente congetturale e fondata sulla pretesa assenza di prova della riserva mentale in ordine alla dazione dello stupefacente da parte del RA con l'intento di questo ricorrente di utilizzarla con i colleghi e non di portarla al detenuto;
b) la violazione dell'art. 43 c.p. e la carenza della motivazione sul punto, in quanto non era esistente l'elemento psicologico del delitto di corruzione;
c) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giacché gli acquisti della sostanza stupefacente erano effettuati per consumarla in gruppo con denaro di tutti i componenti, preventivamente conferito e su mandato degli stessi. FI TA, FI GR e NO GI, quest'ultima madre dei primi due e convivente del RA, denunciavano l'illogicità manifesta della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, in capo alla NO senza valutare l'esposizione di tutti gli elementi a sua conoscenza e senza considerare come la predetta aggravante non comporti più la necessità dell'interruzione della catena delittuosa e l'arresto di altri complici, indipendentemente, nella fattispecie, dal riscontro fornito alle accuse nei confronti di altri imputati, ed identico vizio motivazionale, dedotto dai germani FI, per il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità, fondato solo sulla quantità dello stupefacente senza tener presenti le dichiarazioni dei due fratelli circa l'omessa conoscenza della quantità di droga detenuta in casa. IT MU incentrava l'impugnazione sulla non certa riferibilità delle intercettazioni alla sua persona, sulla conseguente labilità degli elementi indiziali e sulla genericità delle accuse della NO, non riscontrate con altri elementi di prova sicuramente individualizzanti, attesa pure l'incertezza del dato temporale, ricavabile dalla deposizione del D'GE, mentre deduceva la violazione degli artt. 62 bis, 133 c.p. e la carenza ed illogicità manifesta della motivazione su detti aspetti, poiché non sono indicate le ragioni, per cui la posizione del ricorrente sia identica e non meno grave di quella di altri imputati, tanto più che i fatti si sono svolti in un breve arco temporale dal 29 ottobre 1999 fino a novembre 1999 cioè in meno di un mese.
IS OL articolava il suo ricorso con riferimento alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giacché, a parte la marginalità della sua posizione processuale, ella era stata coinvolta dal suo convivente, ZA, di cui era succube, per vendetta, perché questi aveva scoperto la bugia della ricorrente circa il furto patito del motociclo, utilizzato per spacciare, da lei falsamente dichiarato al convivente proprio per dissociarsi dalla sua attività criminosa, mentre le dichiarazioni di questo correo erano chiaramente inattendibili, giacché, prima, aveva escluso ogni responsabilità della US e, solo dopo aver appreso di detta bugia, l'aveva accusata con il prospettare un suo ruolo di organizzatrice del traffico di droga, non creduto da entrambi i giudici di merito.
Peraltro, detta ricorrente rilevava come non fosse un elemento indiziante a suo carico il ritrovamento della droga in cantina, poiché era stata rinvenuta in un luogo accessibile da più condomini e deduceva la violazione dell'art. 114 c.p., giacché, ove non si fosse voluto distinguere tra connivenza, necessitata per le minacce del convivente, e concorso nel reato, doveva essere riconosciuta la partecipazione di minima importanza, in quanto il suo comportamento era stato meramente passivo, l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, poiché non era a conoscenza della quantità effettivamente detenuta, e l'illogicità manifesta della motivazione su detti punti, perché basata su una valutazione approssimativa degli elementi di prova. CE NC si doleva dell'illogicità manifesta della motivazione sulla configurabilità o meno per il ricorrente dell'attenuante di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, poiché non esiste alcuna specifica motivazione sul punto ed in particolare sulla quantità di droga ogni volta detenuta e ceduta, mentre nel ritenere sussistente l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non si era considerato lo spaccio effettuato nell'istituto penitenziario nei confronti di colleghi, sicché nei loro riguardi non esercitava alcuna pubblica funzione. RA NC, infine, deplorava la carenza di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 319 c.p. ed al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, giacché il detenuto NI LV, preteso destinatario della droga, fornita per tale ragione ad BE, aveva dichiarato di non aver effettuato al ricorrente alcuna ordinazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti da tutti gli impugnanti sono infondati, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Appare opportuno trattare le varie censure in maniera sistematica, raggruppandole in relazione alle comuni doglianze circa specifiche violazioni di legge o difetti motivazionali, pur senza trascurare le peculiari argomentazioni di ciascuno dei ricorrenti, premettendo i principi generali e gli orientamenti consolidati di questa Corte in ordine ad ogni singolo aspetto e procedendo ad una esposizione unitaria ed articolata in modo da svolgere prima le critiche attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti ascritti e, poi, quelle concernenti le attenuanti, le aggravanti, il giudizio di comparazione e la dosimetria della pena in generale.
A tal riguardo occorre rilevare che il delitto di cui all'art. 319 c.p. ai fini della sua configurabilità richiede solo la ricezione della indebita retribuzione o l'accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata (Cass. sez. VI 16 maggio 1997 n. 1972 rv. 210048 cui adde fra tante Cass. sez. I 4 febbraio 2004 n. 4177 rv. 227099). Pertanto, esattamente la Corte della città della Mole fa rilevare come sia pacifico l'inadempimento dell'BE alla promessa di recapitare al detenuto NI una quantità di droga dietro un compenso, ma che trattasi di un fatto avvenuto dopo il perfezionarsi dell'accordo corruttivo.
A tal proposito la Corte territoriale esamina tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente BE per escludere la sussistenza del delitto sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, ponendo in rilievo come dal comportamento successivo alla commissione del reato, anch'esso pacifico (consumazione della droga da portare al detenuto, secondo l'accordo intervenuto con il RA, in un festino con alcuni colleghi), non può dedursi l'iniziale assenza di una seria volontà di commettere l'atto contrario ai doveri di ufficio, tanto più che i commenti "ex post" contenuti nella telefonata del 18 gennaio 2000 intervenuta con la NO e RA riguardano l'esito della vicenda e non la preventiva promessa certamente intervenuta, tanto è vero che entrambi si lamentano della violazione del patto.
Inoltre, non esiste alcuna prova circa la consumazione della sostanza stupefacente destinata al detenuto prima del 20 dicembre 1999 ed addirittura ancor prima del 17 s.m.a., in quanto la deposizione di IL, a parte la generica indicazione della data in cui è andato in licenza ("verso la metà di dicembre"), colloca la telefonata del ricorrente annunciarne il festino in corso durante il periodo di licenza, sicché poteva essere stata effettuata dopo il 20 s.m.a.
La sussistenza sin dal momento dell'accordo di un intento truffaldino nei confronti della coppia NO-RA o di una "riserva mentale", sicché non sussisterebbe l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 319 c.p. è escluso con argomentazioni logiche ed ineccepibili dal giudice del gravame attraverso il conforto di ulteriori deposizioni di colleghi (CU e AN) e le contraddittorie giustificazioni fornite dall'imputato, secondo cui avrebbe accettato di portare la droga in carcere, perché aveva paura del RA, sicché detta allegazione è contraddetta dal successivo comportamento sfrontato e, comunque, dimostra l'assenza di ogni riserva mentale nell'accordarsi per compiere l'atto contrario ai suoi doveri di ufficio, in quanto l'imputato poteva ben aggiungere di non aver voluto in alcun modo adempiere, tanto più che le sue preoccupazioni esternate ai colleghi riguardano la gravità ed i rischi dell'azione da compiere e non la sua volontà di non effettuare la consegna pattuita.
L'esistenza di un compenso, contestata nel ricorso proposto dall'avv. Sisto, è desunta da nozioni di comune esperienza, in base alle quali per compiere un'azione delittuosa e rischiosa si offre e si chiede una "retribuzione" o un "profitto" o un vantaggio, da un comportamento similare tenuto dal RA e riferito da AN (pag. 83 della sentenza impugnata), dalla situazione economica disastrosa e dallo status di tossicodipendente dell'BE e dalle condizioni di favore praticate dal RA al ricorrente, quando si riforniva di sostanza stupefacente per soddisfare le sue necessità o per procurarsi le somme con cui acquistare per sè la droga (cfr. contenuto della telefonata intercettata il 17 dicembre 1999, in cui il RA gli fa presente di non potere cedere lo stupefacente ad un prezzo vantaggioso, poiché costa caro).
I fatti di corruzione ascritti all'BE sono due, poiché tali risultano dalle dichiarazioni della NO, pienamente attendibile sul punto, poiché non aveva alcun interesse ad affermare la duplicità e non l'unicità dell'incarico, mentre esiste un riscontro individualizzante nel contenuto dell'intercettazione telefonica del 20 dicembre 1999, in cui il RA rimprovera il ricorrente di non aver effettuato alcuna consegna ("nè primo ne' secondo è arrivato a quello") e lo invita a restituire "primo e secondo" senza che l'BE contraddica detta affermazione. Le deduzioni dei due ricorsi su questi punti, oltre ad essere congetturali ed a proporre una differente ricostruzione dei fatti, avulsa dalle risultanze processuali, forniscono dei vari elementi probatori una valutazione particellizzata e frammentata senza un considerazione globale degli stessi come, invece, è stata effettuata nell'impugnata sentenza.
Infatti, l'indizio si caratterizza, perché da un fatto certo per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione di un fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario. A tal riguardo, poiché raramente da un indizio è desumibile un'unica conseguenza, giacché di norma è significativo di una pluralità di fatti non noti, è necessario, per superare la relativa ambiguità, preventivamente procedere alla valutazione di ciascun indizio singolarmente in modo da saggiarne la valenza qualitativa individuale.
Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata probabilistica e non univoca - di ciascun indizio, deve passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi giacché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo, che consente di ritenere acquisita la prova logica del fatto di identico spessore della prova diretta (cfr. Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6682 rv. 191230 e Cass. sez. VI 14 maggio 1997 n. 1327 rv. 208892 fra tante), anche se un solo indizio dotato della precisione, gravità e concordanza e della certezza, costituente quest'ultimo, anche se non espressamente contemplato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, requisito intrinseco dello stesso, richiedente la verifica processuale circa l'effettiva sussistenza della circostanza stessa (Cass. sez. IV 24 marzo 1993 n. 2967 rv. 193407) può essere ritenuto sufficiente (Cass. sez. IV 24 settembre 1996 n. 8662 rv. 206960). La solidità dei fattori indizianti non è, quindi, suscettibile di essere infirmata col valorizzare la portata possibilista di alcuni di essi, per la ragione che, nello schema del c.d. sillogismo giudiziale, ogni fatto indiziante può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, ma la sua relativa ambiguità viene poi a risolversi nella valutazione complessiva, nella quale, come appunto è dato rilevare nella fattispecie, ciascun indizio, preciso nel suo essere, si somma e si integra con altri, sì da convergere, sul piano logico, in un giudizio conclusivo di alta probabilità, coincidente in pratica con la vera e propria certezza, circa la colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto contestato. Pertanto, la sua gravità è inversamente proporzionale al numero dei possibili collegamenti logici, mentre la precisione si correla con la chiarezza della sua rappresentazione, con la nitidezza dei suoi contorni e con la fonte da cui deriva, sicché il fatto noto appare indiscutibile nella sua valenza oggettiva, la gravità denota una rilevante contiguità logica tra fatto noto ed ignoto ed indica la consistenza e deve esistere in ogni singolo indizio, mentre la concordanza, relativa al secondo momento valutativo della considerazione globale degli stessi, sta a significare che essi sul piano logico convergono nella stessa direzione (Cass. sez. IV 3 febbraio 1993 n. 943 rv. 193003). In conclusione l'elemento indiziante deve essere per sua natura storicamente certo, ma, ai fini probatori, si caratterizza per la sua valenza probabilistica, isolatamente considerato, sicché solo nella valutazione globale dei vari indizi si deve pervenire all'univocità probatoria tramite la loro concordanza e quindi la loro confluenza in un'unica direzione dei plurimi indizi, giacché l'insufficienza del singolo dato è connaturale al carattere stesso dell'indizio, in quanto altrimenti, ove dotato di tutti i requisiti della gravità, della certezza, della precisione e dell'univocità sarebbe da solo sufficiente a fornire la prova del fatto ignoto. Peraltro, nella fattispecie, più che di indizi gravi, precisi e concordanti, si è in presenza di prove dirette e storiche, derivanti da deposizioni testimoniali e da dichiarazioni di coimputati, ritenute attendibili e credibili, e riscontrate in maniera attenta da entrambe le decisioni dei giudici di merito. Le argomentazioni svolte dall'altro ricorrente RA su questo aspetto sono in gran parte generiche e si fondano sulle prospettazioni dell'BE senza dedurre nulla di nuovo, sicché sono infondate. Per quel che concerne la configurabilità del delitto di detenzione ai fini di spaccio, cessione e vendita di sostanze stupefacenti, differentemente articolata da BE, MU e US, poiché si è in presenza di difformi argomentazioni è opportuno trattare delle stesse singolarmente non prima di aver indicato i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal riguardo, sebbene debba essere la pubblica accusa a fornire la prova positiva della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio e non ad uso personale (Cfr. Cass. sez. IV 6 febbraio 1996 n. 1355 rv. 204053), la detenzione a fine di spaccio può essere desunta dalla quantità di stupefacente, costituente elemento sintomatico della destinazione allo spaccio, dal reddito del detentore e del suo nucleo familiare (Cass. sez. VI 29 maggio 2000 n. 6282 rv. 216315), dal numero di dosi commerciali ricavabili, dalle modalità di tempo e di luogo di rinvenimento e da quelle dell'azione, dalla somma detenuta (Cass. sez. un. 21 settembre 2000 n. 17 rv. 216667), indipendentemente dall'insindacabilità del giudizio del giudice di merito sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e sul diniego dell'attenuante speciale nel D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, ove la motivazione non sia manifestamente illogica o carente (Cass. sez. un. 18 luglio 1997 n. 4 rv. 208217 cui adde Cass. sez. VI 29 maggio 2000 n. 6282 rv. 216315). Inoltre, consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. sez. un. 18 luglio 1997 n. 4 rv. 208216 cui adde Cass. sez. IV 22 luglio 2005 n. 27393, Rossi) per configurare un consumo di grammi richiede un autonomo potere di fatto sulla cosa sin dal momento dell'acquisto, l'esistenza di un mandato ad acquistare materialmente la droga, ma nell'interesse e per conto di tutto il gruppo e non di un altro coindagato (Cass. sez. IV 13 agosto 2004 n. 34427 rv. 229693) cioè la sussistenza sin dall'inizio di un acquisto del gruppo cioè nell'interesse comune (Cass. sez. VI n. 31456 del 2004), un'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore e la volontà di procurarsi la sostanza stupefacente per il proprio consumo di gruppo (Cass. sez. un. cit.) e la presenza di un mandato preventivo e cumulativo (Cass. sez. IV 6 febbraio 2004 n. 4842 rv. 229368). Ed invero, secondo giurisprudenza conforme di questa Corte (Cass. sez. un. 18 luglio 1997 n. 4 cit. cui adde Cass. sez. IV 16 marzo 2001 n. 10745 rv. 218778), per aversi consumo di gruppo non punibile di sostanza stupefacente è necessario l'acquisto e la detenzione sin dall'inizio, per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi, della droga, la loro certa identificazione fin dall'origine della volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, giacché altrimenti si è in presenza di una detenzione e cessione a fine di spaccio, in quanto mancano gli elementi per ritenere sussistente il consumo personale del gruppo. Orbene, in ordine alle deduzioni dell'BE deve rilevarsi che il reato contestato concerne l'episodio dell'offerta ai colleghi della droga fornita dal RA e destinata ad un detenuto, sicché esattamente la Corte piemontese esclude un "preventivo accordo per acquistare per uso comune di gruppo" quella cocaina, che, in realtà, BE ricevette da RA per consegnarla al detenuto NI così come è estranea all'invocata ipotesi scriminante la successiva "cessione", sia pure gratuita, che l'imputato fece a colleghi di parte di detta droga" (pag. 85 della sentenza impugnata).
Infatti il concetto di uso e detenzione di gruppo non può confondersi con il mero fatto della consumazione da parte di più persone nello stesso momento, quando è certo che il predetto ricorrente non ricevette la droga per uso di gruppo, non l'ha acquistata a questo fine e non procedette ad alcuna spartizione, ma ad una "cessione" gratuita, pur sempre illecita.
Per quanto attiene alla responsabilità in ordine a questo reato da parte del MU, indipendentemente dalla parziale riproduzione dei motivi d'appello, cui la Corte territoriale aveva fornito ineccepibile risposta, ed alla carenza di specificità di alcune argomentazioni (non certa identificabilità dell'interlocutore intercettato), sicché sotto questo profilo il motivo sarebbe inammissibile, la Corte della città della Mole esclude ogni possibile equivoco sulla riferibilità del contenuto delle telefonate intercettate al ricorrente sulla base delle dichiarazioni di un teste, D'GE, che lo indica con nome e cognome, lo individua con il luogo in cui alloggiava e con le persone con cui coabitava (un tunisino), circostanze queste riscontrate dalla Squadra mobile, e dall'essere una di queste proveniente dall'utenza telefonica della madre di detto ricorrente, sicché non è neppure esatta l'irrilevanza del contenuto di detta ultima intercettazione, giacché deve essere valutata nell'esame complessivo delle stesse.
Non sussiste, nemmeno, un consumo di gruppo, invocato, peraltro, per un più mite trattamento sanzionatorio e per suffragare la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto l'acquisto della droga non è stato effettuato nell'interesse del gruppo, veniva ceduta dietro corresponsione di un'autonoma somma di denaro al D'GE, non risulta alcuna amicizia tra questi ed il ricorrente e non vi è alcun concorso finanziario nell'acquisto, secondo quanto appare da varie intercettazioni telefoniche ed in particolare in quella in data 1 novembre 1999. Infine, i riferimenti temporali non sono assenti o indeterminati, poiché il capo di imputazione si riferisce al periodo ottobre- novembre 1999, corrispondente all'epoca delle intercettazioni delle telefonate intervenute tra il ricorrente ed il D'GE, confermate da quest'ultimo.
Le censure svolte dalla US si articolano su argomentazioni in gran parte già svolte nei motivi di appello, sicché sotto questo profilo sarebbero inammissibili.
Peraltro, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dello ZA è suffragata dalla confessione resa da questa imputata nell'interrogatorio del 10 aprile 2000, in cui ha ammesso di aver effettuato consegne di stupefacenti sia in assenza sia in presenza del suo convivente, di aver risposto al telefono a persone, che cercavano droga, e di aver partecipato alle operazioni di confezionamento delle dosi da spacciare, sicché non si tratta di semplice connivenza, ma di concorso nei reati ascritti allo ZA, tanto più che le pretese minacce e violenze da parte del convivente non risultano in alcun modo dimostrate, sono contraddette dal comportamento della ricorrente, che aveva occultato il motorino, dicendogli che era stato rubato, sicché non può essere ritenuta sua succuba, dalla dazione della droga ad altri in assenza del Khaled, e dall'autonomia economica della predetta, e sono, peraltro, asserite dalla stessa solo quando lo ZA faceva uso della cocaina.
Per quel che concerne, invece, la detenzione a fine di spaccio della droga rinvenuta in cantina e di quella consegnata dalla US, detta ultima quantità veniva tenuta nell'alloggio nella sua disponibilità, non poteva essere stata portata dal convivente a sua insaputa, giacché ella ha affermato di aver visto lo ZA portare sostanza stupefacente nella misura di 10-20 grammi e di aver consegnato droga in assenza di Khaled;
circostanza questa confermata dai testi AN e Pani, il quale ultimo chiarisce, pure, come la ricorrente fosse a conoscenza dei posti in cui si trovava lo stupefacente tanto da fornirlo personalmente, nonostante fosse presente il convivente.
Pertanto, esistono numerosi riscontri oggettivi alle affermazioni del coimputato AG, secondo cui " i predetti (ZA e US) erano soci... e davano la cocaina indifferentemente l'uno o l'altro" ed alle stesse dichiarazioni del convivente, anche se sono da ridimensionare circa il ruolo di organizzatrice del traffico di droga attribuito alla US, affermato per limitare la propria responsabilità dal Khaled.
L'altro episodio, relativo al rinvenimento della cocaina in cantina, è riferibile anche alla ricorrente non solo per le ragioni su indicate, ma anche perché la detenzione della droga in un luogo accessibile da più persone e non nella sua cantina costituisce un frequente "accorgimento (solitamente attuato per evitare un'immediata riferibilità della droga, ove fosse rinvenuta dalla p.g., al possessore della specifica cantina) e dall'altra parte tale argomento "prova troppo" in quanto anche lo ZA, allora, non avrebbe potuto mettere la droga là dove fu rinvenuta, bensì nella cantina di pertinenza dell'alloggio ove conviveva" (cfr. pagg. 120 e 121 della sentenza impugnata), mentre detto imputato ha ammesso la detenzione ed ha coinvolto la ricorrente.
Esaminate le doglianze relative alla configurabilità dei reati contestati, appare opportuno trattare quelle concernenti, in generale ed in senso ampio, il regime sanzionatorio, considerando per prime alcune attinenti alla configurabilità dell'aggravante di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. g) o dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. o di quella della collaborazione nel D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 7, perché contenute in specifici ricorsi, mentre le altre inerenti alla concessione delle attenuanti generiche e di quella nel D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, al giudizio di comparazione ed alla dosimetria della pena saranno discusse successivamente, poiché dedotte in varie impugnazioni, seppure con differenti articolazioni ed argomentazioni.
Peraltro, per evitare ripetizioni e ridondanze di trattazione, si premettono alcuni principi ed orientamenti giurisprudenziali su detti punti, secondo quanto già illustrato in generale. In ordine all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., la sua natura facoltativa e discrezionale non esclude l'obbligo di motivazione (Cass. sez. II 16 marzo 1992 n. 2783 rv. 189385), anche se il sindacato del giudice di legittimità deve essere limitato alla valutazione circa la congruità ed adeguatezza della stessa.
Tuttavia, poiché l'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale, è configurabile soltanto quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, si da avere esplicato un'efficacia eziologia del tutto marginale e pressoché irrilevante nella produzione dell'evento (Cass. sez. I 23 aprile 2004 n. l9069 rv. 228216).
Perciò, il contributo dell'addetto alla predisposizione delle dosi per lo spaccio e alla custodia della sostanza stupefacente non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato (Cass. sez. VI 28 luglio 2003 n. 31762 rv. 226283), sicché le argomentazioni svolte sul punto dalla ricorrente US IS sono infondate, poiché ella, in assenza del convivente, secondo quanto già illustrato, prendeva accordi con gli acquirenti, effettuava consegne di stupefacenti e realizzava fatti delittuosi che non si sarebbero potuti verificare senza il suo rilevante contributo.
L'applicazione, poi, dell'attenuante di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, anche a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai teso a ridimensionare la necessità di un contributo particolarmente rilevante, precedentemente sempre richiesto (Cass. sez. VI 30 maggio 1994 n. 6333, Gambirasio ed altro rv. 198508), riducendone la natura oggettiva per far spazio ad una connotazione anche soggettiva e rapportando pure detto contributo al ruolo ed alle conoscenze di chi si ravvede e collabora (cfr. Cass. sez. IV 6 febbraio 2004 n. 4858 rv. 229376 cui adde in parte Cass. sez. IV 22 aprile 2004 n. 18644, P. M. in proc. Zorzi ed altro rv. 228351 contra di recente Cass. sez. IV 22 aprile 2004 n. 18660 rv. 228356), non può essere concessa a chi consenta l'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa oppure risulti reticente e dotato di possibili maggiori conoscenze ovvero si riferisca ad alcuni segmenti della condotta illecita (cfr. Cass. sez. IV 7 maggio 1999 n. 5699 rv. 213485) o si limiti a semplici chiamate di correità o ad indicazioni generiche oppure indichi nascondigli, che, comunque, sarebbero stati rintracciati dalla polizia giudiziaria.
Pertanto, l'attenuante della collaborazione, esattamente non è stata riconosciuta alla NO GI, perché ha "semplicemente contribuito a rafforzare un quadro probatorio che già emergeva nei confronti di soggetti già identificati attraverso le indagini precedenti al suo arresto ed al suo interrogatorio" senza contribuire all'arresto "di altri complici fino allora non individuati, al "sequestro di droga occultata", limitandosi quindi ad "una mera collaborazione informativa... peraltro neppure completa, atteso che... nuovamente sottoposta ad interrogatorio nel maggio 2000 si avvalse della facoltà di non rispondere", sicché non ha neppure fornito "migliori precisazioni e chiarimenti" (pagg. 104 e 105), sebbene l'impugnata sentenza, con alcuni argomenti ed in differenti passaggi motivazionali, sembri seguire il precedente indirizzo giurisprudenziale, non condiviso dal collegio, in quanto non conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata.
Infatti, non ha rilievo il riferimento all'omessa interruzione della catena delittuosa o all'individuazione di risorse rilevanti, giacché è sufficiente per escludere l'applicazione dell'attenuante speciale in parola la non completa collaborazione con carattere informativo e rafforzativo del quadro probatorio già cognito senza comportare alcun contributo concreto nell'individuazione di altri complici, già scoperti, o di sostanza stupefacente occultata, tanto più che il ruolo preminente dalla stessa svolto induce a ritenere la conoscenza di altri fatti non emersi.
Infine l'aggravante di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. g) è configurabile anche nel caso in cui la cessione o la detenzione a fine di spaccio dello stupefacente avvengano "in prossimità" di determinate strutture, fra cui quella carceraria, sicché in essa deve essere ricompresso pure il reparto di foresteria destinato all'alloggiamento del personale, giacché detta indicazione testuale trova conforto nella "ratio" della norma, tesa a tutelare i luoghi in essa indicati, poiché hanno una particolare destinazione funzionale, caratterizzata dallo svolgimento di delicate attività, comportanti o un particolare rigore ed impegno (caserme, carceri ed ospedali) o il contatto con persone straordinariamente fragili (strutture per la cura e la riabilitazione di tossicodipendenti) o influenzabili (comunità giovanili e scuole di ogni ordine e grado), sicché l'introduzione della droga in detti ambiti o nelle vicinanze può compromettere o disturbare o rendere più difficoltoso o influenzare lo svolgimento corretto delle attività indicate ed individuate in base ai soggetti implicati come agenti o come destinatari.
L'eminente rilevanza delle attività svolte comporta, quindi, un'estensione della speciale tutela pure ai luoghi prossimi a quelli deputati allo svolgimento delle funzioni istituzionali indicate, poiché sussiste un potenziale pericolo di ledere gli interessi protetti e di far comunque risentire conseguenze negative dallo spaccio, sicché la cessione di droga all'interno di immobili nella disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, prossimi ad istituti carcerali e comunicanti direttamente con l'ambiente penitenziario integra l'aggravante in esame a causa della maggiore possibilità di compromissione dell'attività di istituto, che si intende proteggere, alla quale è preposto il personale, e di diffusione della sostanza stupefacente tra i detenuti.
Perciò, la stessa appare sussistente anche nei confronti del CE, le cui argomentazioni erano state già validamente contrastate sia dal giudice di primo grado sia da quello di appello e sono ripetitive di quelle del gravame e, quindi, per tale ragione inammissibili come quella, non dedotta sotto questo profilo, dell'insussistenza della stessa, in quanto erano pubblici ufficiali gli autori e le parti offese, la cui proposizione appare pure generica e poco comprensibile.
Per quanto attiene l'attenuante speciale del fatto di lieve entità, contemplata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, secondo giurisprudenza costante, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Cass. sez. un. 21 settembre 2000 n. l7, Primavera ed altri rv. 216668), indipendentemente dall'insindacabilità del giudizio del giudice di merito sul diniego dell'attenuante speciale del nel D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, ove la motivazione non sia manifestamente illogica o carente (Cass. sez. un. 18 luglio 1997 n. 4 rv. 208217 cui adde Cass. sez. VI 29 maggio 2000 n. 6282 rv. 216315). Peraltro, non può neppure essere addotta una pretesa imprecisa massimazione delle argomentazioni svolte nella citata decisione delle sezioni unite sul punto, in modo da ritenere configurabile detta attenuante, qualora esista qualche elemento positivo, pur in presenza di altri sfavorevoli, in quanto, a parte solo la differente impostazione sintattica del periodo e lessicale, da tutto l'apparato argomentativo della pronuncia in relazione a detta attenuante speciale si evince come la detenzione a fine di spaccio di gr. 50 di cocaina viene ritenuta quantità tale da escludere ogni vantazione degli altri indici, sicché, in definitiva, si richiede per la sua concedibilità la sussistenza di tutti gli indici, non essendo necessario motivare sulla presenza degli altri, ove uno manchi o abbia carattere assorbente, nel senso che, per la sua esistenza, impedisce di esaminare gli altri.
Pertanto non può essere fondata su una differenza lessicale tra motivazione della sentenza citata delle sezioni unite e sua massimazione l'affermazione secondo cui vi sarebbe la possibilità di concedere detta attenuante speciale, ove si sia in presenza di alcuni aspetti favorevoli per l'imputato, contrastati da altri elementi contrari, oppure la quantità di droga non assuma valore assorbente, risolvendosi, con argomento "a contrario", nella possibilità di ritenere non mancante uno degli indici e dei parametri indicati dalla norma in parola, sicché non può neppure essere invocata l'omessa considerazione di tutti gli aspetti positivi, qualora ne esista qualcuno negativo, evidenziato nell'impugnata sentenza con motivazione logica, adeguata e corretta.
Inoltre, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di un'attenuante negata dal primo giudice o per l'esclusione di un'aggravante, poiché esiste un'esplicita deduzione della censura in appello, presupposto imprescindibile per l'ammissibilità della doglianza in ricorso (Cass. sez. I 30 giugno 1988 n. 7707 rv. 178767, che recepisce un principio pacifico sotto il vigore del precedente e dell'attuale codice di rito), oppure perché si è effettuata una differente qualificazione di un fatto o si è ritenuto insussistente un reato (Cass. sez. V 29 dicembre 1999 n. 14745 rv. 215198), afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298). Inoltre, aggiunge che la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale (Cass. sez. I 5 febbraio 1998 n. 1376 rv. 209841). La giurisprudenza specifica che in considerazione della globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti previsto dall'art. 69 c.p., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento, giacché il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di equivalenza (Cass. sez. IV 2 novembre 1983 n. 9129 rv. 160983 cui adde Cass. sez. II 11 febbraio 2000 n. 9387 rv. 216924).
Infatti, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche o del giudizio di comparazione o della determinazione della pena il giudice può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune quando questi incidano non solo su un elemento costitutivo di un reato, ma anche sulla motivazione della dosimetria della pena, intesa in senso ampio comprensiva della concessione di attenuanti, dell'esclusione di un'aggravante e del giudizio di comparazione, e sul carattere del reo tanto da indurre il convincimento di una ridotta capacità a delinquere del colpevole, in quanto la valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione ne' negli artt. 62, 62 bis, 69, 133 c.p. ne' del principio del "ne bis in idem" sostanziale (Cass. sez. 120 settembre 1994 n. 9950 rv. 199739). Orbene, alla luce di questi pacifici principi, sinteticamente riassunti, tutte le censure su questi aspetti della motivazione dell'impugnata sentenza, puntuale su ognuno di essi e per ciascun appellante, sono infondati.
Ed invero per quanto attiene alle doglianze sul punto svolte da IA AG il suo stato di giovane incensurato e di tossicodipendente è stato valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, nonostante la sua frenetica attività di procacciamento e l'induzione all'uso di droghe pesanti, ma giustamente la Corte di merito ritiene le stesse solo equivalenti all'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, attesi il luogo in cui sono stati commessi i reati, il loro numero e la qualità e le funzioni svolte dal ricorrente, sicché gli indici favorevoli indicati nelle impugnazioni hanno formato oggetto di attenta osservazione e di esatto e logico giudizio, mentre il motivo dedotto dall'BE nel ricorso proposto dall'avv. Sisto non solo appare generico, come, in gran parte, quelli dedotti dall'AG, ma anche sembra, in maniera ancipite, riguardare l'insussistenza del delitto di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per un preteso consumo di gruppo da parte di amici tutti tossicodipendenti, già trattato, e la lieve entità del fatto per l'utilizzazione della droga in compagnia;
situazione certamente di non minore allarme sociale.
Le argomentazioni contenute nel ricorso proposto dal GN sono state analiticamente contestate nell'impugnata sentenza con motivazione esente da vizi logici e giuridici, in quanto si è rilevato come la confessione del ricorrente, resa in primo grado, sia stata effettuata in termini generici, in maniera parziale e contraddittoria dopo che erano state raggiunte molte prove sulla sua responsabilità, mentre quella completa effettuata in appello appare tardiva e non è accompagnata da indicazioni o precisazioni tali da dimostrare un concreto ravvedimento, giacché serve solo a confermare le dichiarazioni rese dalla NO per escludere l'attenuante di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in considerazione della quantità di sostanza stupefacente procurata in un solo episodio pari a 65 dosi medie giornaliere per oltre 39 grammi di cocaina con 9,73 di principio attivo.
Inoltre, l'essersi preso cura del figlio della predetta rientra nei normali rapporti di amicizia senza assurgere ad una differente valutazione della sua personalità quale risultante dai suoi precedenti gravi, numerosi e specifici, dall'aver commesso alcuni reati quando era stato ammesso al regime di semilibertà, sicché si è dimostrato immeritevole del beneficio penitenziario concesso e "refrattario" alla funzione di emenda della pena, nonostante le numerose condanne eseguite e le misure di sicurezza detentive applicate, in quanto ha commesso alcuni reati subito dopo la cessazione dell'assegnazione ad una casa di lavoro, sicché la motivazione appare diffusa in relazione ai motivi attinenti all'omessa concessione di attenuanti speciali e generiche ed alla dosimetria della pena.
Le critiche avanzate dal Di FO sotto il profilo sanzionatorio, inteso in senso ampio, sono state esaminate dall'impugnata sentenza con analisi puntuale, giacché si è rilevata l'impossibilità di concedere l'attenuante speciale di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sia per la quantità di droga, non sempre scadente, sia per il numero di forniture sia per il ruolo svolto di fornitore di rivenditori di droga tale da porlo "ad un livello "superiore" agli stessi", mentre è stato negato un giudizio di prevalenza con le già concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva perché la stessa è "specifica, infraquinquennale" e "i fatti di cui al presente processo (sono stati commessi) mentre scontava (una) ...pena mediante affidamento in prova al servizio sociale", sicché "considerata altresì la pluralità dei fatti delittuosi e la loro obiettiva gravità" è "ben congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice" (anni cinque e mesi otto di reclusione e lire sessanta milioni di multa), quasi prossimo al minimo edittale. Le osservazioni dei germani FI in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità in materia di cessione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio ed al regime sanzionatorio sono infondate perché la continuatività dell'attività illecita da loro posta in essere, la quantità di droga trattata (in un caso prossima a 40 grammi di cocaina) e l'obiettiva consistenza dei delitti commessi escludono l'applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, mentre tutti questi rilievi in uno con la piena consapevolezza e volontà di realizzarli e con il loro numero, rendono la pena irrogata congrua come l'aumento per la ritenuta continuazione, giacché il primo giudice ha tenuto conto della forte dipendenza dei giovani incensurati dalla madre, dell'ambiente familiare e sociale in cui sono stati commessi i fatti e della parziale collaborazione prestata tanto da concedere le attenuanti generiche.
In ordine alle censure mosse da CE NC e da RA NC circa il regime sanzionatorio, l'impugnata sentenza per quanto attiene all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale contemplata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nei confronti del primo non solo si fonda sul quantitativo non modesto di cocaina detenuto (gr. 15), pur se, poi, spacciato in dosi minori, ma anche sulle "varie specie di droga - il che rendeva più "diffusa" la sua attività, consentendogli di raggiungere un maggior numero di soggetti variamente tossicodipendenti", sul numero considerevole dei fatti commessi in un apprezzabile lasso di tempo, sulla "prontezza delle illecite prestazioni" e sul luogo in cui veniva effettuato lo spaccio, mentre sulla base di un'ineccepibile ricostruzione esclude che la maggior parte delle dosi di sostanza stupefacente fosse destinata all'uso personale, poiché risulta il contrario dalle deposizioni dei testi, dalle dichiarazioni dei correi e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (cfr. pagg. 126-127 della decisione della Corte di merito).
Pertanto, nonostante la concessione delle attenuanti generiche, le stesse vengono ritenute soltanto equivalenti alla contestata aggravante, anche perché "le cessioni "in prossimità" del carcere erano effettuate da chi... rivestiva una pubblica funzione proprio in quell'ambiente", sicché appare congrua la pena rideterminata di anni cinque e mesi otto di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa.
L'inidoneità delle osservazioni svolte dal RA per ottenere l'irrogazione di una pena più mite in virtù dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p. sono tutte puntualmente contestate dalla Corte territoriale con valutazioni esenti da vizi logici e giuridici, in quanto l'incensuratezza e la provenienza da un'onesta famiglia nel caso concreto non assumono rilievo, poiché le plurime fattispecie criminose sono caratterizzate da una reiterata violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione svolta, dall'oggettiva gravità della condotta realizzata all'interno della struttura carceraria, dall'essere individuato dai colleghi quale "sicuro riferimento per i periodici approvvigionamenti di sostanze stupefacenti", dalla continuità e dall'intensità dell'attività di spaccio e dal tentativo di far pervenire la droga ad alcuni detenuti tramite la corruzione di altri colleghi, mentre il suo ruolo non può essere sminuito da quello della NO, la cui posizione dominante è da escludere sul "fronte" dei rapporti tra i colleghi del ricorrente ed i detenuti, ne' esiste una piena e completa confessione delle sue responsabilità, secondo quanto sviluppato nella sentenza di primo grado, espressamente richiamata in quella impugnata in generale ed in maniera specifica con riguardo a questo aspetto.
Pertanto, nonostante la genericità di molte argomentazioni del ricorso, che lo potrebbero far dichiarare inammissibile, appare esatta la considerazione dell'impugnata sentenza sulla congruità della pena inflitta, peraltro ridotta rispetto a quella irrogata dal primo giudice in conseguenza del contenuto aumento per la ritenuta continuazione, in anni otto e mesi otto di reclusione ed Euro 51.000,00 di multa, pur se superiore al minimo edittale. Per quel che concerne la lagnanza della US circa l'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, la stessa appare manifestamente infondata e, quindi, inammissibile come la generica affermazione circa "la valutazione approssimativa degli elementi di prova" senza indicare specifiche violazioni.
Ed invero il numero di dosi ricavabili (44 di cocaina e 434 di eroina), la quantità di eroina (gr. 240 circa) e cocaina (gr. 40 circa ed, in ogni caso, almeno gr. 20) e la diversità di sostanze reperite tali da determinare un maggior numero di acquirenti non consentono di configurare detta attenuante. Con riferimento alle censure del MU in ordine al regime sanzionatorio, indipendentemente dalla genericità della doglianza relativa alla divisione di quote tra tossicodipendenti per far rilevare il ruolo marginale del ricorrente e le modiche quantità spacciate, dette circostanze "sono stat(e) ... pres(e) in considerazione attraverso il riconoscimento dell'attenuante di cui nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (pag. 113 dell'impugnata sentenza).
Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. IV 23 febbraio 1998 n. 2288 rv. 210396), in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche non è in contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità su richiamata, dal momento che non sussiste antinomia tra circostanze tipizzate e circostanze non tipizzate, aventi queste ultime carattere residuale atteso che con l'art. 62 bis c.p. si è introdotta nel sistema penale la possibilità di valutare, ai fini della graduazione della pena, elementi e circostanze non espressamente previsti e tipizzati dal legislatore che solo per questa via trovano accesso, giacché, altrimenti, questi frammenti di realtà non avrebbero ingresso, sicché, attesi i caratteri differenti delle due circostanze, non è possibile rilevare alcuna antinomia. Peraltro, alcune osservazioni possono essere opinabili come quelle relative all'irrilevanza, ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., dello stato di tossicodipendente, di emarginato e di disoccupato, situazioni che, seppure non costituiscono un "titolo di merito", non possono essere valutate in senso negativo, tanto più che la precarietà nel lavoro è una caratteristica di questo periodo proprio nel settore giovanile, il cui limite di età si è andato man mano elevando.
Tuttavia l'impugnata sentenza evidenzia tutta una serie di elementi sfavorevoli e di enorme gravità tali da giustificare ampiamente il diniego delle stesse: dalla entità e dal numero dei fatti alla totale assenza di un comportamento collaborativo, che va distinto dal percorso di recupero dalla tossicodipendenza intrapreso, dalla circostanza dell'essersi prestato a fornire droga ad un detenuto agli arresti domiciliari ai numerosi e gravi precedenti penali, alcuni prossimi ai fatti ed altri specifici, sicché la motivazione è articolata e non appare manifestamente illogica e contraddittoria.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006