Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere applicato anche se la condanna in esecuzione sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 modificatrice dell'art. 659, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., la cui disciplina non ha natura sostanziale, sicché è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 223
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 027705/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM EA N. IL 07/02/1964;
avverso ORDINANZA del 10/07/2007 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 10 luglio 2007 il Tribunale di Palermo, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la impugnazione proposta da AM ND contro l'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal P.M. il 2.4.2007, nonché contro il successivo provvedimento del P.M. di rigetto della istanza difensiva di revoca del suddetto ordine, rilevando che la sospensione della esecuzione, a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 9, come modificato con L. n. 251 del 2005, non poteva essere disposta nei confronti dei condannati cui era stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, quale era il AM. Ha aggiunto che si trattava di norma pacificamente processuale e quindi di immediata applicazione anche se la esecuzione interessava condanne precedenti alla entrata in vigore della modifica legislativa e che nel contempo non rilevavano neppure le pronunce della Corte Costituzionale a tutela della finalità rieducativi della pena, poiché nel caso in esame non vi erano processi educativi in corso, ne' risultati penitenziari già utilmente raggiunti dal condannato, posto che la pena non aveva ancora avuto inizio.
La difesa del AM ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 25 Cost., comma 2, e dell'art. 2 c.p., comma 1, poiché le condanne in esecuzione erano precedenti alla data dell'8 dicembre 2005, in cui era entrata in vigore la L. n.251 del 2005 e non erano ostative e quindi non poteva essere applicato nel caso in esame l'effetto penale della recidiva introdotta dalla suddetta legge, che era norma sostanziale nuova e diversa, incapace, in conseguenza, di produrre effetti per il passato, analogamente a quanto previsto per gli istituti penitenziari in relazione ai quali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2007, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della loro modifica nei confronti di condannati che, prima della stessa, avessero già raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. In via subordinata il ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale della modifica legislativa dell'art.656 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2,
e art. 27 Cost., nella parte in cui non prevede che il divieto della sospensione della esecuzione della pena non vada applicato ai condannati per reati perpetrati prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso invocando il contrario principio della natura processuale delle disposizioni che disciplinano la esecuzione della pena, in quanto tali applicabili secondo la legge vigente al momento della loro applicazione. Il ricorso è in effetti infondato. La decisione impugnata ha correttamente ritenuto applicabile anche ai procedimenti esecutivi in corso la modifica dell'art. 656, comma 9, dell'ordinamento penitenziario, introdotta con L. n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre del 2005 e quindi prima della decisione del P.M. e del giudice dell'esecuzione.
Questa Corte, anche con decisione a Sezioni unite, ha infatti ripetutamente affermato il principio per cui nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza in corso al momento della entrata in vigore delle modifiche di istituti esecutivi e penitenziari si applicano le nuove disposizioni ai rapporti non ancora esaurititi, per cui cioè non sia nel frattempo intervenuta la decisione del Tribunale di Sorveglianza (v. Cass. Sez. Un. n. 20 del 1998 Rv. 211467, nel caso Griffa;
Cass. Sez. 1 n. 6297 del 17.11.1999, Rv 215217; e, più di recente, proprio con riguardo alle modifiche di cui alla L. n. 251 del 2005, Cass. sez. 1 n. 25113/06; Cass. sez. 1 n. 28632 del 2006). Ed il principio appare condivisibile poiché le norme che disciplinano la sospensione della esecuzione e le misure alternative alla detenzione non attengono alla cognizione del reato e all'irrogazione della pena, ma riguardano invece le modalità esecutive della stessa pena. Esse pertanto non sono norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato di cui all'art. 2 del codice penale, ne' il principio di cui all'art. 25 Cost.;
conseguentemente tali misure sospensive o alternative alla detenzione sono disposte dal giudice dell'esecuzione o dalla magistratura di sorveglianza secondo la legge vigente al momento della loro applicazione in ossequio al principio del tempus regit actum, in mancanza di disposizioni transitorie, nella specie non previste. La soluzione non può essere diversa nel caso in esame sotto il profilo, sottolineato dal ricorrente, per cui con la stessa L. n. 251 del 2005 è intervenuta la modifica dell'istituto della recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, poiché le modifiche attengono alla misura degli aumenti della pena da irrogare ed in alcuni casi alla obbligatorietà della irrogazione: ma ciò riguarda il momento sanzionatorio e non quello della esecuzione della pena;
tanto più che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova disposizione, indubbiamente di natura sostanziale, non ha alcun riflesso nel procedimento concernente l'esecuzione della pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Tale soluzione appare rispettosa del dettato costituzionale anche in base alla giurisprudenza ormai consolidata della Corte Costituzionale che, con diverse pronunce (v. Corte Cost. n. 445 del 1997 e n. 137 del 1999, e, da ultimo, sempre nella stessa linea, n. 257 del 2006), ha riconosciuto la conformità alla Costituzione delle disposizioni restrittive degli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari per fare fronte a pericoli creati dalla criminalità, facendo salva solo la ipotesi in cui, al momento della entrata in vigore della legge restrittiva, il condannato abbia già raggiunto uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento del beneficio richiesto, così da rendere evidente come la introduzione di una sostanziale regressione nella fruizione del beneficio in corso, non collegata ad una corrispondente regressione comportamentale da parte del condannato, si porrebbe in evidente frizione rispetto alla stessa logica di progressività che muove l'intero ed individualizzato programma trattamentale;
ipotesi che però non ricorre nel caso in esame poiché al momento della entrata in vigore della disposizione limitativa la esecuzione di cui si tratta non era ancora iniziata per cui la condotta penitenziaria del condannato, che non era in corso, non aveva consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso educativo adeguato al beneficio da conseguire con riguardo ai titoli in esecuzione (v. in particolare sentenza Corte cost. n. 257 del 2006). Poiché nel caso in esame è pacifico che sia stata "applicata" la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, con riguardo al titolo in esecuzione, appare quindi del tutto condivisibile la decisione impugnata che ha escluso la possibilità di concedere la sospensione della esecuzione della pena, stante la nuova disposizione limitatrice di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c, anche se la condanna in esecuzione, con cui è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, è stata pronunciata prima della entrata in vigore della disposizione limitatrice.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.). La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in via subordinata appare manifestamente infondata alla stregua di quanto sopra esposto poiché, una volta esclusa la natura sostanziale della norma, non vengono in rilievo gli artt. 3 e 25 Cost., ma neppure l'art. 27 Cost. che attiene alle finalità
rieducative della pena estranee all'istituto di cui si tratta. La questione è stata d'altronde già affrontata e risolta in tal senso anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 maggio 2006 p.m. c/ Aloi, che ha affermato, proprio con riguardo alla modifica dell'art. 656 c.p.p., comma 9, che, non avendo la stessa natura sostanziale, per il principio tempus regit actum, trova immediata applicazione in tutti i procedimenti esecutivi non ancora esauriti al momento della entrata in vigore della novella legislativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008