Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
" Aula B 05 2 04/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R. Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.15835 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "" Antonio Lamorgese -Ud.30.1.2002 "" Florindo Minichiello -Oggetto: "" EF M. EV Lavoro CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.
3.10 per diritti L. sul ricorso n 1° 16213/99 proposto 12 APR. 2002 da IL CE VO SA, difesa per procura speciale a margine del ri- corso - dall'avv. Fedele Di Cristina con domicilio eletto in Messina alla via Pippo Romeo n. 4 presso l'avv. Fabrizio Mo- bilia ricorrente nonché sul ricorso n° 16214/99 proposto da per procura speciale a margine del D'NN NO, difeso ricorso - dall'avv. Fedele Di Cristina con domicilio eletto 457 MI DI VA in Messina alla via Pippo Romeo n. 4 presso l'avv. Fabrizio Mobilia ricorrente nonché sul ricorso n° 16215/99 proposto da ST OR, difeso per procura speciale a margine del Fedele Di Cristina con domicilio elettoricorso - dall'avv. in Messina alla via Pippo Romeo n. 4 presso l'avv. Fabrizio Mobilia ricorrente nonché sul ricorso n° 16216/99 proposto da OR IU, difeso- per procura speciale a margine del dall'avv. Fedele Di Cristina con domicilio elettoricorso in Messina alla via Pippo Romeo n. 4 presso l'avv. Fabrizio Mobilia ricorrente tutti
contro
ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per i DIPEN- I.N.P.D.A.P. S DENTI dell'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presiden- te legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma, via C. Bec- caria n. 29 presso l'avv. Carmela Fiscella che lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente 2 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n° 34/99 in data 22 gennaio/7 aprile 1999 (R.G.L. 767/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carmela Fiscella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Svolgimento del processo Con sentenza in data 7 aprile 1999, il Tribunale di Messina, previa riunione dei giudizi, in accoglimento degli appelli proposti dall'INPDAP, riformava le pronunce di primo grado, rigettando le domande proposte contro l'Istituto da LV SA, D'NN NO, TR OR e NE IU per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di ser- vizio con inclusione nella base di calcolo anche degli aumen- ti stipendiali previsti, per scaglioni con decorrenza succes- siva alla data del collocamento a riposo, dal d.p.r. 3 agosto 1990 n. 333, vigente a tale data;
compensava interamente tra le parti le spese del grado. Avverso la sentenza del Tribunale, LV SA, D'NN Anto- nino, TR OR e NE IU ricorrono per cas- sazione con (quattro) distinti atti (di identico contenuto), formulando due motivi di impugnazione, illustrati anche da 3 memoria. L'INPDAP resiste con altrettanti controricorsi (anch'essi di identico contenuto). Motivi della decisione Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 3 agosto 1990 n. 333, in relazione all'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (art. 360 n. 3 c.p.c.), i ricorrenti lamentano l'erroneità della impugnata, osservando, in particolare, che: a) decisione l'art. 4 della legge n. 152 del 1968 prevede che l'indennità premio di servizio sia calcolata (non sulla retribuzione ef- fettivamente erogata ma) sulla retribuzione "contributiva" degli ultimi dodici mesi. La circostanza che l'ente datore di lavoro, all'atto del collocamento a riposo dei lavoratori con diritto a pensione, non abbia versato all'INADEL i contributi anche sulle retribuzioni teoricamente spettanti sino al 31 dicembre 1990, trattenendo dall'indennità premio di servizio la quota per legge a carico del lavoratore, non esclude che i miglioramenti retributivi, di fatto non erogati ma previsti dal d.p.r. n. 333 del 1990, debbano considerarsi retribuzione contributiva ai sensi dell'art. 4 sopra citato;
b) l'art. 46 dello stesso d.p.r. n. 333 del 1990 va interpretato come af- fermativo della computabilità, a favore dei lavoratori collo- cati a riposo nel triennio di vigenza contrattuale, pure dei 1 miglioramenti retributivi previsti in tale arco temporale, benchè di fatto non erogati;
c) i giudici amministrativi, per i lavoratori i cui rapporti sono soggetti alla loro giurisdi- zione e disciplinati da disposizioni di tenore identico a quello delle norme rilevanti nella presente controversia, hanno, in effetti, riconosciuto la computabilità dell'intero trattamento economico a regime>>, ivi comprese le quote di incremento retributivo maturate successivamente al colloca- con-mento a riposo, ma pur sempre attribuite dal medesimo tratto collettivo vigente al momento di tale evento. Il motivo non è fondato, alla stregua delle considerazioni già svolte, in relazione ad identica o analoga problematica, dalle sentenze di questa Corte 4 ottobre 2000 n. 13222 e 23 novembre 2001 n. 14883, cui il Collegio presta convinta ade- sione. Va quindi ribadito che la previsione (in uso da tempo nella regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro del setto- re pubblico) dell'importo complessivo degli aumenti retribu- tivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con scaglionamento nel tempo degli aumenti stessi con il ri- ferimento alla diverse date di attribuzione di una parte di essi fino al cd. regime definitivo, configura non una "rateizzazione" in senso tecnico о una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva (se cosi fos- l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione de- se, gli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi " ed il saldo spet- tante), ma una regolamentazione diretta a produrre, in coin- cidenza con determinate scadenze, successivi incrementi re- tributivi e la nascita della corrispondente obbligazione re- tributiva del datore di lavoro. La giurisprudenza della Corte si è già espressa nel senso che, qualora il dipendente pubblico abbia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali previsti complessivamente ma scaglionati nel tem- po dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premio di servizio, nella cui base di calcolo deve essere as- sunta la retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi e per la quale è versata o dovuta la contribuzio- va determinata senza tenere conto degli aumenti retribu- ne, tivi cui il pensionato non ha diritto in quanto previsti per scaglioni successivi alla suddetta messa in quiescenza (Cass. 10 dicembre 1991 n. 13328). Analogo principio è stato affer- mato da Cass. 10 giugno 1997 n. 5200 e 3 ottobre 1998 n. 3822, nonché, proprio con riguardo ai benefici previsti con scaglionamento nel tempo dal d.p.r. 3 agosto 1990 n. 333, da Cass. 19 luglio 1997 n. 6655. Tale orientamento giurisprudenziale va confermato, ri- badendosi che, in generale, i contratti collettivi non posso- no in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, che sono distinti dai rapporti di lavoro, in- tercorrono fra soggetti diversi e sono retti da normative le- gali inderogabili, salvo che siano abilitati a tanto da una disposizione di legge (come già osservato su analoga questio- ne relativa ai ferrovieri statali: V. Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400). Il che nella fattispecie è sicuramente da esclude- re, venendo in rilievo il potere regolamentare disciplinato dalla cd. legge-quadro sul pubblico impiego all'epoca vigente (1. 1983/n.23), dal cui oggetto poiché l'art. 3 di tale legge demanda agli accordi collettivi solo il regime retri- butivo>> dell'attività dei pubblici dipendenti - esula com- pletamente la materia previdenziale (cui va assegnata, in re- lazione alla natura della prestazione, la disciplina dell'indennità premio di servizio: cfr. Cass. 3 agosto 2001 n. 10753; Id., S.U. 16 novembre 2000 n. 1182, 7 novembre 2000 n. 1152, 26 ottobre 2000 n. 1136). Può aggiungersi che l'estraneità della materia previdenziale all'ambito di opera- tività del suddetto potere regolamentare è pienamente confer- mata dalle successive vicende normative che hanno investito il pubblico impiego. Soltanto con la riforma di cui al d. lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integra- zioni, è stato stabilito che < in attesa di nuova regolamen- tazione contrattuale della materia resta ferma per i dipen- denti>> assoggettati alla cosiddetta privatizzazione la di- sciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto>> (art. 69, secondo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle di- pendenze delle amministrazioni pubbliche), in questi termini sottraendosi innovativamente (e quindi senza effetti retroat- tivi, espressamente esclusi dalla conferma degli anteriori assetti normativi, in attesa della conclusione dei contratti collettivi destinati a dettare la nuova disciplina) il trat- tamento in questione dall'ambito previdenziale per attrarlo in quello retributivo e farne materia negoziabile a livello collettivo. Deve desumersene che, se davvero il d.p.r. del 1990, anteriore alle riferite innovazioni, avesse inteso in- cidere sulla determinazione dell'indennità premio di servizio in contrasto con la legge che la disciplina in modo confor- me al principio generale della non computabilità di compensi non spettanti all'atto dell'estinzione del rapporto il giu- - dice dovrebbe procedere alla sua disapplicazione per viola- zione dei limiti della potestà normativa secondaria. Ne deri- va l'irrilevanza di un approfondimento delle questioni con- nesse con l'interpretazione delle disposizioni del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo collettivo. Né può indurre a mutare indirizzo l'esistenza di pro- nunciati del giudice amministrativo e pensionistico in senso favorevole alla tesi dei ricorrenti, giacché il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata con riguardo ciascuno ad una certa data costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale di vigenza dell'accordo sindacale recepito in decreto, non può essere assolutamente condiviso, ostandovi le 0 08 ragioni già esposte e, in particolare, la sicura inesistenza (anteriormente alle previste scadenze) di un'obbligazione re- tributiva del datore di lavoro suscettibile di essere assog- gettata a contribuzione. Del resto, anche ai sensi della di- sciplina comune, dettata dalla legge n. 297 del 1992, che pu- re riconosce qualche spazio d'intervento all'autonomia col- lettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diret- ta ad incrementare il trattamento di fine rapporto con l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della ci- tata legge. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 132 n. 914 c.p.c.; dell'art. 118 disp.att. c.p.c.; dell'art. c.p.c.; dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794; del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585; nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). I ricorrenti muovono alla sentenza impugnata due ordini di censure. Il Tribunale, al quale sa- rebbe stato denunciato che il PR aveva liquidato le spe- se in cifra globale, senza distinguere le competenze dagli onorari, non si è pronunciato su tale doglianza. In secondo luogo, il Tribunale, convalidando la liquidazione operata dal PR, avrebbe violato anch'esso i minimi tariffari, omet- tendo altresì di indicare quali voci della nota spese risul- tassero non dovute. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata riferisce che l'unica doglianza dei pensionati riguardava la violazione dei minimi tariffari, non pure la liquidazione delle spese in modo globale. Gli odierni ricorrenti non censurano questa parte della sentenza, non denunciano una incompleta lettura o un'errata interpretazione dei motivi di appello da parte del Tribunale, - ripetesi ha ritenuto che l'unica doglianza con- il quale cernesse la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi di tariffa. Consegue che quella oggi denunciata alla Corte si presenta come una questione nuova, come tale inam- missibile. Per quanto riguarda la seconda censura, ne va rilevata la genericità, perché i ricorrenti non spiegano in qual modo la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il Collegio di merito sostiene che la liquidazione operata dal PR rispetta i minimi tariffari sia per le competenze che per gli onorari;
non precisano quali fossero, per la controversia in questione, i minimi tariffari e in qual modo siano stati vio- lati. Infine, non risulta denunciata al Tribunale la decurta- zione della nota spese, né si dice se questa fosse stata de- positata e quale contenuto avesse. I ricorsi vanno conclusivamente rigettati, nulla dispo- nendosi in ordine alle spese, stante il dettato dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. 10 Il Presidente Лишний. Рол адный Il Consigliere estensore Вино Ванііеll ее ее IL CE Depositato in Cancelleria 11 APR. 2002 oggl,_ IL CE 11