Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
E N ITALIANA A IO L Z L E A R D UBBLICA T & IS G T E R R 17 'A LL 3 A D E N. D E 7 T I 196 N S E N -5- S E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 3 " I E A G G E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L SEZIONE PRIM0242 1/02 Oggetto SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi S ri agist ti - Presidente R.G.N. 23904/99 Dott. Angelo GRIECO Consigliere PLENTEDA Dott. Donato, Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere Cron. 5825 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Ud. 10/10/2001 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI PADOVA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RI CA LU;
- intimata avverso la sentenza n. 819/98 del Pretore di PADOVA, depositata il 04/11/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2089 udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 15.09.1997 CA LU OR pro- pose opposizione avverso l'ordinanza n. 1410/97 in data 26.08.1997 con la quale il Prefetto di Padova aveva so- speso la patente di guida per giorni 45 "per avere la OR, alla guida del proprio veicolo, eseguito un'inversione di marcia senza assicurarsi che tale ma- novra non costituiva pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, così collidendo con un motocicli- sta che, nella circostanza, aveva riportato lesioni personali (art. 145 CdS )". Con sentenza emessa il 4.11.1998, l'adito Pretore accolse l'opposizione e annullò l'ordinanza, avendo ri- tenuto fondato il motivo dedotto dalla opponente che "ai sensi dell' art. 224 CdS, la misura sanzionatoria della sospensione della patente presupponeva la presen- tazione della querela da parte del soggetto leso, men- tre allorché difetti tale condizione di procedibilità del reato, il procedimento per l'irrogazione della san- zione accessoria della sospensione della patente non può proseguire". 2 Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Prefet- di Padova, con il ministero dell'Avvocatura dello to Stato. La OR non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia la "violazione degli artt. 219 e 221 comma 2°; errore nell'interpretazione 218, degli artt. 222 e 224 C.d.S.; violazione degli artt. 120, 124, 126, 590 c.p.; omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione" sul punto della ritenuta ne- cessità, ai fini dell'irrogazione della sanzione acces- soria della sospensione della patente di guida, della sussistenza della condizione di procedibilità della querela da parte della persona offesa. Il motivo è fondato. Questa Corte di legittimità ha statuito, con le sentenze n. 2274 del 1999, n. 5689 del 2000 e n. 4939 del 2001, che "la sospensione della patente di guida che il vigente codice della strada collega testualmente all'ipotesi di reato di lesioni colpose, e subordina ad una valutazione, da parte del Prefetto, di sussistenza di fondati elementi di responsabilità non si configura, a differenza che nel codice precedente, come pena ac- cessoria, e, come tale, legata alle sorti della sanzio- ne penale, bensi come sanzione amministrativa autonoma C 3 applicabile in via ordinaria dal giudice chiamato a CO- noscere del reato, ed, in caso di assenza dei presuppo- sti per l'intervento del giudice (come nell'ipotesi in cui il procedimento penale si chiuda per difetto di una condizione di procedibilità) dall'autorità amministra- tiva la quale, pertanto, può conoscere autonomamente dell'illecito ed irrogare la relativa sanzione". Non vi sono ragioni che inducano la Corte a disco- starsi da tale indirizzo giurisprudenziale, onde il ri- corso va accolto e la sentenza impugnata, basata sulla diversa ed erronea interpretazione delle suddette norme del Codice della Strada (artt. 223 e 224), cassata. Sussistono le condizioni per la decisione di meri- to, ex art. 384 c.p.c., essendo manifestamente infonda- to l'altro motivo di opposizione che, soltanto generi- camente, censurava la durata della sospensione, stabi- lita, peraltro, dal Prefetto per un tempo di gran lunga inferiore al massimo (un anno: art. 223 cit.). L'opposizione va dunque respinta. Le spese del giudizio di primo grado restano com- pensate tra le parti;
quelle del giudizio di cassazio- ne, liquidate come in dispositivo, restano a carico dell'opponente.
P.Q.M.
ih La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata 4 sentenza e, pronunciando nel merito, respinge l'opposizione. Compensa le spese del giudizio di primo grado e condanna l'opponente al pagamento di quelle del cassazione, liquidate in giudizio di lire...98.000こ oltre lire 1.500.000 per onorario. Così deciso addì 10 ottobre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Walter Celentano Angelo Grieco DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB. 2002 IL CANCELLIERE Oggi, IL CANCELLIERE RI Di NU RI Di NU E A L N L O I E Z D A " 9 R 7 . T 1 T S 3 I R . G A ' N E L R 7 L 6 E 9 A D 1 D - I 5 - E S 3 T N N E E E S G S I G E A * E L