Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 2
La configurabilità del reato di cui all'art.87-bis d.P.R. n. 570 del 1960, relativo alla esposizione di fatti non corrispondenti al vero nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alle elezioni comunali, prescinde dalla possibilità di controllo, da parte degli organi competenti, sulla corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
La dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'ordinamento, resa all'atto della accettazione della candidatura a sindaco da soggetto definitivamente condannato per falso ideologico commesso nella sua qualità di pubblico ufficiale, integra il reato previsto dall'art. 87 bis d.P.R. n. 570 del 1960. (In motivazione, la Corte ha affermato che, la formulazione dell'art. 58 comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere tra gli impedimenti alla candidatura l'aver riportato una condanna a pena superiore a mesi sei di reclusione per delitti commessi con abuso o con violazione dei pubblici poteri, si riferisce a tutte le condotte criminose concretamente connotate da un abuso o violazione inerente ad una pubblica funzione o servizio, indipendentemente dalle qualificazioni formali contenute nella sentenza passata in giudicato e dalla mancata irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2013, n. 46177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46177 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3071
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 51348/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL BR N. IL 18/05/1954;
avverso la sentenza n. 867/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 01/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Iaria Carmelo di Messina.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 ottobre 2012 la Corte d'appello di Messina ha respinto l'appello proposto da AD RU avverso sentenza del 19 novembre 2008 con cui il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 bis perché, nella dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco del Comune di Forza d'Agro, e con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della L. n. 15 del 1968 e successive modifiche, allegata alla prima, attestava falsamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla L. n. 55 del 1990, art. 15 come modificato dalla L. n. 475 del 1999, art. 1, pur essendo stato condannato, con sentenza del Tribunale di Messina del 4 marzo 2004 passata in giudicato il 1 marzo 2006, alla pena di anni uno di reclusione per il reato cui agli artt. 81 e 479 c.p.. 2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo denuncia violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 bis, artt. 323, 479 e 47 c.p. nonché art. 649 c.p.p.. Si ripropone la doglianza presentata in appello in ordine alla valenza formale del giudicato, richiamando una sentenza della Corte d'appello di Messina del 16 luglio 2007 che aveva individuato la questione nel comprendere se la verifica del requisito dell'abuso dei poteri e della violazione dei doveri richiesto dalla norma incriminatrice vada effettuata attraverso l'esame formale del capo d'imputazione oppure mediante una valutazione sostanziale, pervenendo alla prima soluzione. Quindi "non costituisce motivazione adeguata" affermare che l'abuso dei poteri e la violazione dei poteri sono coessenziali alla imputazione, tenuto conto anche del principio della intangibilità del giudicato. Il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, artt. 87 bis e 30, L. n. 15 del 1968, artt. 4 e 10, artt. 479 e 47 c.p.: nella discussione orale si è affermato che la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 bis sui precedenti penali e sui carichi pendenti va intesa come attestazione di un giudizio e non di un fatto, essendo essi oggetto di un accertamento, per cui l'omessa menzione di una sentenza esecutiva determinante incandidabilità costituisce "falso irrilevante". CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La corte territoriale ha rilevato che nell'appello si era prospettato che la sentenza di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non integrava condizione ostativa alla candidabilità a sindaco di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 15, lett. c, e successive modifiche, perché non riguardava ipotesi di reato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione e perciò non aveva determinato l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p.. Secondo l'appellante questo era desumibile da una corretta interpretazione del giudicato, occorrendo tener conto sia dell'assenza della specifica contestazione della condotta abusiva sia della omessa irrogazione della suddetta pena accessoria. La Corte - premesso che la norma vigente all'epoca del commesso reato e pertanto applicabile è il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58 (TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), peraltro riproduttiva, in parte qua, a proposito della disciplina delle elezioni comunali, del L. n. 55 del 1990, art. 15 (formalmente abrogato dal cit. T.U., art. 274) -
rileva che all'epoca del commesso reato era effettivamente prevista la stessa causa di non candidabilità di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 15, comma 1, lett. c), per cui l'erroneo richiamo alla norma di legge previgente non aveva incidenza, trattandosi sempre della condizione ostativa per "coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lett. b)". Secondo l'appellante il giudicato di condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Messina del 4 marzo 2004 non sarebbe stato rapportabile alle ipotesi di non candidabilità di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 15, lett. c), (rectius, al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58, comma 1, lett. c), e dunque non sarebbe stata falsa - come invece contestato al AD ex D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 bis che punisce "chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero" - l'attestazione di non trovarsi in una situazione di incandidabilità, il giudicato di condanna non contemplando nel capo d'imputazione la contestazione, neppure in forma di aggravante, dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ne' essendo stata irrogata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Ma la Corte territoriale rileva che l'abuso dei poteri e la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione sono "coessenziali alla imputazione per la quale l'attuale appellante ha riportato condanna definitiva, trattandosi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, e non abbisognavano, pertanto, di alcuna formale contestazione". Infatti l'imputato ha agito abusando dei poteri certificativi conferitigli e contravvenendo ai doveri inerenti alla sua pubblica funzione: il reato commesso dal AD è consistito, secondo la specifica imputazione, nelle false attestazioni da lui compiute, quale funzionario delegato per l'autentica delle firme presso il Comune di Forza d'Agro, dell'avvenuta apposizione in sua presenza di determinate sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Non rileva allora, rimarca il giudice d'appello, che il richiamo all'abuso dei poteri o alla violazione dei doveri "non risulti testualmente contenuto nel capo d'imputazione", ne' ancor meno l'omissione della irrogazione della pena interdittiva. D'altronde il dato testuale della L. n. 55 del 1990, art. 15, lett. c), - trasfuso ora nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58, comma 1, lett. c), - non rende necessarie specifiche formule per l'esatta individuazione delle fattispecie di reato ostative, essendo sufficiente individuare nell'ambito delle generiche figure criminose (diverse dalle altre specificamente elencate in base al nomen juris) quelle effettivamente ostative alla candidabilità "in base al fatto che esse concretamente integrino, nella struttura essenziale del reato - come ritenuto nel caso di specie - o con la ricorrenza di specifica circostanza aggravante, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o un pubblico servizio". Esatta è tale ricostruzione normativa effettuata dal giudice d'appello. In particolare, nel "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", cioè nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'art. 87 bis (aggiunto dalla L. 18 gennaio 1992, n. 16, art. 2, comma 5) recita:
"Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Nell'art. 58 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, cioè del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato riversato la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15: la norma, al comma 1, stabilisce che non possono essere candidati, tra le altre, alla carica di sindaco coloro che si trovano in determinate condizioni descritte nelle lettere a), b) e c). In particolare la lett. c) concerne chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi "per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli elencati nella lettera b)"; e la lettera b) riguarda i reati di cui agli artt. 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p.. Non occorre, quindi, per creare una condizione ostativa alla candidabilità alla carica di sindaco la condanna passata in giudicato per una fattispecie specifica quanto a nomen juris, ne' tantomeno l'applicazione dell'art. 31 c.p. (nel caso de quo, d'altronde, erroneamente omessa, come si vedrà infra a proposito del contenuto del reato), rilevando soltanto nella condotta criminosa l'utilizzazione abusiva di poteri inerenti a una pubblica funzione o pubblico servizio diversi dalle suddette fattispecie espresse dalla lett. b), oppure la violazione di doveri a loro volta inerenti a una pubblica funzione o pubblico servizio non riconducibili alle fattispecie della lett. b). La condotta criminosa che ha portato l'attuale imputato alla condanna definitiva, peraltro, comportava ictu oculi l'abuso dei poteri certificatori connessi alla sua posizione di pubblico ufficiale, e il mero riferimento all'art. 479 c.p. è sufficiente ad apportarne adeguata contestazione, poiché il reato ivi descritto concerne la condotta del pubblico ufficiale che, tra l'altro, "ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto...è avvenuto alla sua presenza... o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità": e nel caso di specie, come si è visto, l'imputato è stato condannato per avere, quale funzionario comunale delegato per l'autentica delle firme, attestato falsamente l'avvenuta apposizione in sua presenza di sottoscrizioni in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Come ha ritenuto la corte territoriale, si è così verificata la causa ostativa alla candidabilità, non potendosi erigere il giudicato come preclusione formale proprio per l'appena evidenziato contenuto dell'imputazione contestata all'attuale ricorrente. Il primo motivo risulta perciò infondato.
3.2 Il secondo motivo si fonda sulla previsione normativa della verifica, da parte degli organi competenti, dell'esistenza o meno di precedenti penali rilevanti, che renderebbe, simmetricamente, falso irrilevante la dichiarazione resa dall'imputato. Si richiamano, in particolare, il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 30 - per cui "la Commissione elettorale...elimina candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune condizioni previste dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1 - e la L. n. 15 del 1968, art. 10, - per cui "la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richiesti, sono accertati d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla Amministrazione che deve emettere il provvedimento". La doglianza, peraltro, confligge chiaramente con il dettato del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 bis, cioè proprio con la fattispecie criminosa contestata, che sanziona la dichiarazione di "fatti non conformi al vero" prescindendo dall'esistenza di verifiche da parte della pubblica amministrazione in ordine alla veridicità o meno di tali fatti.
Che l'ordinamento, allo scopo di tutelare in maggior misura la preclusione dalla candidabilità di soggetti moralmente inadeguati all'espletamento delle funzioni pubbliche in cui sì riversa la sovranità popolare, abbia previsto d'altronde un meccanismo di controllo al di là dell'autocertificazione degli interessati non significa, logicamente, ne' che questi siano esonerati dall'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere, ne' che queste debbano conseguentemente avere come contenuto un soggettivo giudizio anziché fatti, ne' che le stesse dichiarazioni, se veritiere non sono, siano qualificabili falso irrilevante: la loro esistenza e il loro contenuto comunque incidono nel procedimento di verifica della candidabilità alla carica pubblica, e, diversamente opinando, si giungerebbe, in contrasto con il generale canone ermeneutico conservativo, alla deprivazione di ogni significatività dalla norma che penalmente presidia la veridicità di tali dichiarazioni, quale è appunto il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 bis. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013