CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20166 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FO CE nata a [...] il [...]; NE CE nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del riesame, del 23/12/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica dell'avv. BASILIO A. PITASI che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20166 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del riesame, accoglieva parzialmente l'istanza di riesame presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da CA FO e da CO ON (indagati per i reati di cui agli artt. 423 e 642 cod. pen., commessi in Vicenza il 27 marzo 2025) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in sede il giorno 20 novembre 2025, revocando detto sequestro probatorio dell'immobile sito in Vicenza, via Girotto nn.3/5 ad eccezione delle aree e dei beni specificatamente indicati nel medesimo decreto (vale a dire: zona bancone comprensiva di mobilio e merce ivi presente, impianto elettrico comprensivo di prese, quadri elettrici e beni collegati allo stesso presenti all'interno dell'immobile sopra indicato, collocati nei locali al piano terra occupati dall'attività commerciale Bar/Tabacchi n.7 della ditta individuale FO CA, la merce e i residui di merce ivi presente, compresi tabacchi, tagliandi lotterie e altro, sui quali potrebbero residuare tracce di materiali innescanti o acceleranti l'incendio). 1.1. L'ordinanza sopra indicata dava atto che vi era stato un precedente annullamento di un primo decreto di sequestro probatorio emesso in data 22 ottobre 2025 nell'ambito del medesimo procedimento e che esso era stato annullato, a seguito della richiesta di riesame da parte di CA FO, dal Tribunale di Vicenza con provvedimento del 19 novembre 2025 per vizi di carattere formale;
a seguito di tale annullamento il Pubblico ministero aveva quindi emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio in data 20 novembre 2025 (quello oggetto del presente procedimento) riguardante le aree ed i beni sopra indicati del locale pubblico gestito da CA FO, nel quale si era verificato l'incendio il giorno 27 marzo 2025. 1.2. In particolare, il Tribunale del riesame riteneva infondate le censure sollevate dalla FO e dal ON rispetto alla violazione del 'ne bis in idem'ed alla carenza del 'fumus commissi delicti', mentre considerava fondate quelle riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro probatorio sostanzialmente analoghe a quelle del primo decreto che, come detto, era stato annullato. 2. Avverso la citata ordinanza CA FO e CO ON, per mezzo dell'avv. Basilio Antonino Pitasi, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati a tre comuni motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi 2 dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 649, 324 e 325 del codice di rito rispetto alla eccezione difensiva di violazione del principio del 'ne bis in idem' considerato che il Pubblico ministero ha emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio prima ancora del deposito delle motivazioni della ordinanza di annullamento del primo sequestro pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 19 novembre 2025 (con motivazioni depositate il 18 dicembre 2025) senza, però, rinunciare ad impugnare detta ordinanza non essendo decorsi - al momento della emissione del secondo decreto - i relativi termini. 2.2. Con il secondo motivo gli indagati deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 649, 324 e 325 del codice di rito ed osservano che il Tribunale di riesame non ha rilevato che il secondo decreto di sequestro probatorio era inficiato dai medesimi vizi che avevano portato all'annullamento del primo per omessa motivazione in ordine al 'fumus commissi delict-P ed alla finalità probatoria concretamente perseguita dal Pubblico ministero con il sequestro probatorio. 2.3. Con il terzo motivo CA FO e CO ON si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125, 649, 324 e 325 del codice di rito e del vizio di motivazione carente ed apparente rispetto alla sussistenza delle esigenze probatorie;
al riguardo evidenziano che il Tribunale del riesame non ha fornito una adeguata spiegazione del proprio diverso orientamento rispetto al precedente annullamento di analogo provvedimento disposto circa un mese prima e nonostante la mancanza di elementi nuovi e sopravvenuti. 3. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che i ricorsi vengano respinti. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento delle impugnazioni. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione;
in particolare, il Tribunale del riesame ha affermato come non fosse, nel caso di specie, applicabile il giudicato cautelare dedotto dalla difesa, in quanto l'annullamento del primo decreto di sequestro probatorio emesso il 22 ottobre 2025 era stato pronunciato per la radicale mancanza di motivazione, precludendo, quindi, al Tribunale del riesame ogni valutazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti e la pertinenza dei beni sottoposti a sequestro con la fattispecie delittuosa. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che la 'preclusione processuale', che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata (Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008, AN ed altro, Rv. 240703, caso in cui è stato precisato che il divieto di bis in idem comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa; conf: Sez. 3, n. 4515 del 19/12/1997, dep. 13/02/1998, Mocciaro A., Rv. 210364). Questa Corte, in più occasioni, ha però precisato che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto 'giudicato cautelare' opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n. 43123 del 27/10/2020, VI e altri, Rv. 248804); inoltre, l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 13/03/2020, PMT c. Fattori Ennio, Rv. 278422). In sostanza, a fronte dell'annullamento di un 4 sequestro per vizi meramente formali, non vi è, per il Pubblico ministero, la necessità di indicare elementi nuovi a sostegno del successivo sequestro, anche considerato che, in caso contrario, si potrebbe verificare un pregiudizio definitivo nell'acquisizione della prova e, quindi, nell'accertamento della responsabilità penale. Con riferimento a tale profilo occorre, infatti, ricordare che il sequestro probatorio è un mezzo di acquisizione della prova - come risulta anche dalla collocazione codicistica - e, tuttavia, la sua adozione impone comunque un vincolo reale sul bene, sicché, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetto allo stesso rimedio processuale (Sez. 5, n. 31841 del 17/09/2020, [...], Rv. 2798883). Parimenti deve ricordarsi che, in tema di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame non ha alcun potere di integrare la motivazione del provvedimento (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese Alberto, Rv. 277989, secondo cui "Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale."). Alla luce delle particolari caratteristiche del sequestro probatorio deve quindi ricordarsi che ciò che preclude la reiterata adozione di una misura, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, è costituito dalla circostanza che l'annullamento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito della contestazione, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale. 2.2. In altri termini, il giudicato cautelare non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica fase procedimentale (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007, Librato, Rv. 235908; Sez. U n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227359; Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, [...], Rv. 195806). 2.3. Nel caso in esame, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, non si può sostenere che vi sia stato un tale apprezzamento, neanche limitato, né, quindi, una valutazione contenutistica dei profili di fatto e di diritto, 5 avendo il Tribunale del riesame, con l' annullamento del 19 novembre 2025, rilevato l'illegittimità del primo decreto di sequestro probatorio per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del ‘fumus commissi delicti' ed alle finalità probatorie concretamente perseguite dall'organo dell'accusa con il sequestro dell'immobile di CA FO non potendosi, così, apprezzare in alcun modo neanche la pertinenza dei beni sequestrati all'accertamento dei reati, ancorché allo stato degli atti. Proprio tale motivazione, come peraltro indicato nel provvedimento oggi impugnato, consente di ritenere che l'annullamento intervenuto in data 19 novembre 2025 era stato adottato per vizi formali, essendo stata verificata, in rito, l'insussistenza dei requisiti minimi per inquadrare il provvedimento e verificarne la rispondenza alla sua funzione nell'ambito del rapporto processuale. In tal caso, quindi, non era stato operato, da parte del Tribunale di Vicenza, con la citata ordinanza di annullamento, alcun effettivo apprezzamento valutativo del merito, né in fatto né in diritto, in relazione al materiale probatorio e all'imputazione provvisoria, di talché risulta improprio sostenere, nella fattispecie, una ipotesi di giudicato cautelare. 2.4. D'altra parte, la carenza di potere in capo al Tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, implica che nessun tipo di esame del merito della vicenda, neanche in via incidentale, è intervenuto. 2.5. Con riferimento poi alla scelta del Pubblico ministero di non impugnare l'annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame e di procedere, contestualmente all'esecuzione del dissequestro, alla notifica di un nuovo decreto di sequestro, si osserva che tale scelta rientra nell'ambito delle prerogative connesse alla titolarità della conduzione delle attività di indagine e non si pone in contrasto con alcuna disposizione normativa vigente. A quanto sopra deve aggiungersi che la censura difensiva secondo cui il Pubblico ministero non poteva emettere il nuovo decreto di sequestro senza prima rinunciare alla impugnazione nei confronti della ordinanza di annullamento pronunciata il 19 novembre 2025 è infondata poiché, come detto, non vi è alcun divieto in tal senso;
inoltre, non risulta che tale impugnazione sia stata mai presentata e, comunque, l'emissione del nuovo decreto costituisce tacita rinuncia alla impugnazione risultando incompatibile con essa. 6 3. Passando, quindi, all'esame del terzo motivo dei ricorsi, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, [...]). 3.1. Inoltre, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 2/4/2014, [...]). 3.2. Ciò posto, si osserva che il Tribunale di Vicenza ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come il secondo decreto di sequestro probatorio impugnato t avesse compiutamente individuato la fattispecie di reato ascritta agli indagati, riconducendola agli artt. 423 e 642 cod. pen. rispetto ai quali il Pubblico ministero aveva fornito elementi (quali il rapporto dei Vigili del fuoco, le sommarie informazioni rese dagli inquilini del piano superiore ai locali interessati dall'incendio, le dichiarazioni di EF LL rispetto al fatto che il locale bar/tabacchi non era attivo all'epoca dell'incendio e che lo stesso era gestito, di fatto, da CO ON) dai quali emergeva l'utilità di ulteriori indagini per acquisire prove circa la causa dell'incendio e l'eventuale fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. 3.3. Neppure sotto il profilo della pertinenza, il provvedimento di sequestro probatorio, come rilevato dal Tribunale del riesame con motivazione coerente, appare connotato da una finalità meramente esplorativa, essendo stata chiaramente individuata la pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro rispetto alle finalità di prova perseguite. In sostanza, a seguito del parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dagli odierni ricorrenti, non è configurabile una indiscriminata acquisizione di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere, in un secondo momento, alla selezione di quanto di interesse a fini di indagine, chiara ed inequivoca risultando, invece, la funzionalità delle parti 7 del locale e dei singoli beni da acquisire alla verifica della fattispecie criminosa specificamente ascritta agli indagati. 3.4. Infine, risultano generiche le censure relative alla eccessiva durata delle operazioni di estrazione dei dati, poiché le stesse non risultano fondate su alcun elemento concreto rispetto a quale dovrebbe essere tale durata e, comunque, non tengono conto della natura dei reati oggetto di imputazione provvisoria e della complessità dei relativi accertamenti investigativi. 4. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica dell'avv. BASILIO A. PITASI che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20166 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del riesame, accoglieva parzialmente l'istanza di riesame presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da CA FO e da CO ON (indagati per i reati di cui agli artt. 423 e 642 cod. pen., commessi in Vicenza il 27 marzo 2025) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in sede il giorno 20 novembre 2025, revocando detto sequestro probatorio dell'immobile sito in Vicenza, via Girotto nn.3/5 ad eccezione delle aree e dei beni specificatamente indicati nel medesimo decreto (vale a dire: zona bancone comprensiva di mobilio e merce ivi presente, impianto elettrico comprensivo di prese, quadri elettrici e beni collegati allo stesso presenti all'interno dell'immobile sopra indicato, collocati nei locali al piano terra occupati dall'attività commerciale Bar/Tabacchi n.7 della ditta individuale FO CA, la merce e i residui di merce ivi presente, compresi tabacchi, tagliandi lotterie e altro, sui quali potrebbero residuare tracce di materiali innescanti o acceleranti l'incendio). 1.1. L'ordinanza sopra indicata dava atto che vi era stato un precedente annullamento di un primo decreto di sequestro probatorio emesso in data 22 ottobre 2025 nell'ambito del medesimo procedimento e che esso era stato annullato, a seguito della richiesta di riesame da parte di CA FO, dal Tribunale di Vicenza con provvedimento del 19 novembre 2025 per vizi di carattere formale;
a seguito di tale annullamento il Pubblico ministero aveva quindi emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio in data 20 novembre 2025 (quello oggetto del presente procedimento) riguardante le aree ed i beni sopra indicati del locale pubblico gestito da CA FO, nel quale si era verificato l'incendio il giorno 27 marzo 2025. 1.2. In particolare, il Tribunale del riesame riteneva infondate le censure sollevate dalla FO e dal ON rispetto alla violazione del 'ne bis in idem'ed alla carenza del 'fumus commissi delicti', mentre considerava fondate quelle riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro probatorio sostanzialmente analoghe a quelle del primo decreto che, come detto, era stato annullato. 2. Avverso la citata ordinanza CA FO e CO ON, per mezzo dell'avv. Basilio Antonino Pitasi, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati a tre comuni motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi 2 dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 649, 324 e 325 del codice di rito rispetto alla eccezione difensiva di violazione del principio del 'ne bis in idem' considerato che il Pubblico ministero ha emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio prima ancora del deposito delle motivazioni della ordinanza di annullamento del primo sequestro pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 19 novembre 2025 (con motivazioni depositate il 18 dicembre 2025) senza, però, rinunciare ad impugnare detta ordinanza non essendo decorsi - al momento della emissione del secondo decreto - i relativi termini. 2.2. Con il secondo motivo gli indagati deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 649, 324 e 325 del codice di rito ed osservano che il Tribunale di riesame non ha rilevato che il secondo decreto di sequestro probatorio era inficiato dai medesimi vizi che avevano portato all'annullamento del primo per omessa motivazione in ordine al 'fumus commissi delict-P ed alla finalità probatoria concretamente perseguita dal Pubblico ministero con il sequestro probatorio. 2.3. Con il terzo motivo CA FO e CO ON si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125, 649, 324 e 325 del codice di rito e del vizio di motivazione carente ed apparente rispetto alla sussistenza delle esigenze probatorie;
al riguardo evidenziano che il Tribunale del riesame non ha fornito una adeguata spiegazione del proprio diverso orientamento rispetto al precedente annullamento di analogo provvedimento disposto circa un mese prima e nonostante la mancanza di elementi nuovi e sopravvenuti. 3. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che i ricorsi vengano respinti. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento delle impugnazioni. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione;
in particolare, il Tribunale del riesame ha affermato come non fosse, nel caso di specie, applicabile il giudicato cautelare dedotto dalla difesa, in quanto l'annullamento del primo decreto di sequestro probatorio emesso il 22 ottobre 2025 era stato pronunciato per la radicale mancanza di motivazione, precludendo, quindi, al Tribunale del riesame ogni valutazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti e la pertinenza dei beni sottoposti a sequestro con la fattispecie delittuosa. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che la 'preclusione processuale', che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata (Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008, AN ed altro, Rv. 240703, caso in cui è stato precisato che il divieto di bis in idem comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa; conf: Sez. 3, n. 4515 del 19/12/1997, dep. 13/02/1998, Mocciaro A., Rv. 210364). Questa Corte, in più occasioni, ha però precisato che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto 'giudicato cautelare' opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n. 43123 del 27/10/2020, VI e altri, Rv. 248804); inoltre, l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 13/03/2020, PMT c. Fattori Ennio, Rv. 278422). In sostanza, a fronte dell'annullamento di un 4 sequestro per vizi meramente formali, non vi è, per il Pubblico ministero, la necessità di indicare elementi nuovi a sostegno del successivo sequestro, anche considerato che, in caso contrario, si potrebbe verificare un pregiudizio definitivo nell'acquisizione della prova e, quindi, nell'accertamento della responsabilità penale. Con riferimento a tale profilo occorre, infatti, ricordare che il sequestro probatorio è un mezzo di acquisizione della prova - come risulta anche dalla collocazione codicistica - e, tuttavia, la sua adozione impone comunque un vincolo reale sul bene, sicché, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetto allo stesso rimedio processuale (Sez. 5, n. 31841 del 17/09/2020, [...], Rv. 2798883). Parimenti deve ricordarsi che, in tema di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame non ha alcun potere di integrare la motivazione del provvedimento (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese Alberto, Rv. 277989, secondo cui "Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale."). Alla luce delle particolari caratteristiche del sequestro probatorio deve quindi ricordarsi che ciò che preclude la reiterata adozione di una misura, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, è costituito dalla circostanza che l'annullamento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito della contestazione, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale. 2.2. In altri termini, il giudicato cautelare non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica fase procedimentale (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007, Librato, Rv. 235908; Sez. U n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227359; Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, [...], Rv. 195806). 2.3. Nel caso in esame, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, non si può sostenere che vi sia stato un tale apprezzamento, neanche limitato, né, quindi, una valutazione contenutistica dei profili di fatto e di diritto, 5 avendo il Tribunale del riesame, con l' annullamento del 19 novembre 2025, rilevato l'illegittimità del primo decreto di sequestro probatorio per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del ‘fumus commissi delicti' ed alle finalità probatorie concretamente perseguite dall'organo dell'accusa con il sequestro dell'immobile di CA FO non potendosi, così, apprezzare in alcun modo neanche la pertinenza dei beni sequestrati all'accertamento dei reati, ancorché allo stato degli atti. Proprio tale motivazione, come peraltro indicato nel provvedimento oggi impugnato, consente di ritenere che l'annullamento intervenuto in data 19 novembre 2025 era stato adottato per vizi formali, essendo stata verificata, in rito, l'insussistenza dei requisiti minimi per inquadrare il provvedimento e verificarne la rispondenza alla sua funzione nell'ambito del rapporto processuale. In tal caso, quindi, non era stato operato, da parte del Tribunale di Vicenza, con la citata ordinanza di annullamento, alcun effettivo apprezzamento valutativo del merito, né in fatto né in diritto, in relazione al materiale probatorio e all'imputazione provvisoria, di talché risulta improprio sostenere, nella fattispecie, una ipotesi di giudicato cautelare. 2.4. D'altra parte, la carenza di potere in capo al Tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, implica che nessun tipo di esame del merito della vicenda, neanche in via incidentale, è intervenuto. 2.5. Con riferimento poi alla scelta del Pubblico ministero di non impugnare l'annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame e di procedere, contestualmente all'esecuzione del dissequestro, alla notifica di un nuovo decreto di sequestro, si osserva che tale scelta rientra nell'ambito delle prerogative connesse alla titolarità della conduzione delle attività di indagine e non si pone in contrasto con alcuna disposizione normativa vigente. A quanto sopra deve aggiungersi che la censura difensiva secondo cui il Pubblico ministero non poteva emettere il nuovo decreto di sequestro senza prima rinunciare alla impugnazione nei confronti della ordinanza di annullamento pronunciata il 19 novembre 2025 è infondata poiché, come detto, non vi è alcun divieto in tal senso;
inoltre, non risulta che tale impugnazione sia stata mai presentata e, comunque, l'emissione del nuovo decreto costituisce tacita rinuncia alla impugnazione risultando incompatibile con essa. 6 3. Passando, quindi, all'esame del terzo motivo dei ricorsi, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, [...]). 3.1. Inoltre, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 2/4/2014, [...]). 3.2. Ciò posto, si osserva che il Tribunale di Vicenza ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come il secondo decreto di sequestro probatorio impugnato t avesse compiutamente individuato la fattispecie di reato ascritta agli indagati, riconducendola agli artt. 423 e 642 cod. pen. rispetto ai quali il Pubblico ministero aveva fornito elementi (quali il rapporto dei Vigili del fuoco, le sommarie informazioni rese dagli inquilini del piano superiore ai locali interessati dall'incendio, le dichiarazioni di EF LL rispetto al fatto che il locale bar/tabacchi non era attivo all'epoca dell'incendio e che lo stesso era gestito, di fatto, da CO ON) dai quali emergeva l'utilità di ulteriori indagini per acquisire prove circa la causa dell'incendio e l'eventuale fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. 3.3. Neppure sotto il profilo della pertinenza, il provvedimento di sequestro probatorio, come rilevato dal Tribunale del riesame con motivazione coerente, appare connotato da una finalità meramente esplorativa, essendo stata chiaramente individuata la pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro rispetto alle finalità di prova perseguite. In sostanza, a seguito del parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dagli odierni ricorrenti, non è configurabile una indiscriminata acquisizione di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere, in un secondo momento, alla selezione di quanto di interesse a fini di indagine, chiara ed inequivoca risultando, invece, la funzionalità delle parti 7 del locale e dei singoli beni da acquisire alla verifica della fattispecie criminosa specificamente ascritta agli indagati. 3.4. Infine, risultano generiche le censure relative alla eccessiva durata delle operazioni di estrazione dei dati, poiché le stesse non risultano fondate su alcun elemento concreto rispetto a quale dovrebbe essere tale durata e, comunque, non tengono conto della natura dei reati oggetto di imputazione provvisoria e della complessità dei relativi accertamenti investigativi. 4. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.