Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20166
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del 'ne bis in idem'

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto non applicabile il giudicato cautelare poiché l'annullamento del primo decreto di sequestro probatorio era stato pronunciato per radicale mancanza di motivazione, precludendo ogni valutazione sul 'fumus commissi delicti' e sulla pertinenza dei beni sequestrati. L'annullamento per vizi meramente formali non preclude un nuovo provvedimento, anche sugli stessi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza necessità di addurre elementi nuovi.

  • Rigettato
    Vizi del secondo decreto di sequestro probatorio

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'annullamento del primo decreto per difetto di motivazione in ordine al 'fumus commissi delicti' ed alle finalità probatorie non precludesse un nuovo provvedimento, poiché non vi era stato un effettivo apprezzamento valutativo del merito, né in fatto né in diritto. La carenza di potere del Tribunale del riesame di integrare la motivazione implica che nessun esame del merito, neanche incidentale, è intervenuto. La scelta del Pubblico ministero di non impugnare l'annullamento e di procedere a un nuovo sequestro rientra nelle sue prerogative. La censura sulla mancata rinuncia all'impugnazione è infondata, non essendovi un divieto e l'emissione del nuovo decreto costituendo tacita rinuncia.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e sussistenza delle esigenze probatorie

    Il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini. Non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o corpo di reato, essendo sufficiente la semplice possibilità della configurabilità di un rapporto con il reato. Il Tribunale ha rilevato, con motivazione adeguata, che il secondo decreto ha compiutamente individuato la fattispecie di reato e fornito elementi dai quali emerge l'utilità di ulteriori indagini. La pertinenza dei beni è chiaramente individuata rispetto alle finalità di prova. Le censure sulla durata delle operazioni di estrazione dati sono generiche e non fondate su elementi concreti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20166
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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