Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2015, n. 35724
CASS
Sentenza 10 giugno 2015

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Massime1

Ai fini dell'integrazione dell'impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, ma occorre un "quid pluris" concretantesi in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve eseguire "in loco" e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica presso il difensore.

Commentario1

  • 1Contumace ha diritto incondionato alla rinnovazione dibattimentale? (Cass. 51041/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2020

    Il condannato in contumacia, una volta che sia stato restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 c.p.p., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dall'art. 175, comma 2 e art. 603, comma 4: la reintegrazione non può essere effettiva se non integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto ove l'imputato rimesso in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2015, n. 35724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35724
Data del deposito : 10 giugno 2015

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