Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo, l'avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell'art. 451, comma 6, c.p.p., presupponendo che abbia già avuto luogo l'apertura del dibattimento, preclude la richiesta di giudizio abbreviato prevista dall'art. 452, comma 2, stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Giudizio direttissimo: termine a difesa e accesso ai riti alternativi - Corte cost., n. 243 del 2022Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 17796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17796 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 764
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 002491/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI BD, N. IL 09/10/1978;
avverso SENTENZA del 14/11/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 novembre 2007 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale in sede in data 14.6.2007 che, a seguito di giudizio direttissimo conseguente all'arresto in flagranza dell'imputato, aveva dichiarato il cittadino extracomunitario AL AB colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modificazioni per essersi trattenuto nel territorio nazionale senza giustificato motivo, venendo colto in Imperia il 19.5.2007, nonostante l'ordine del Questore di Parma in data 2.8.2006 esecutivo del decreto di espulsione del Prefetto, nonché degli ulteriori reati di false attestazioni sulla propria identità personale e di mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identità agli agenti di pubblica sicurezza, condannandolo alla pena di giustizia. Con l'atto di appello la difesa dell'imputato aveva dedotto la nullità del giudizio di primo grado, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c, per omissione dell'avviso di cui all'art. 451 c.p.p., comma 5, e per avere il Tribunale concesso il termine a difesa richiesto dal difensore dell'imputato previa apertura del dibattimento, così impedendo la successiva possibilità di accesso ai riti alternativi;
ma la Corte territoriale ha rigettato tale doglianza rilevando che, al termine della udienza di convalida, la difesa dell'imputato aveva immediatamente richiesto il termine a difesa pur consapevole della circostanza, sottolineata dal Pubblico Ministero, che ciò avrebbe presupposto la apertura del dibattimento e quindi la successiva impossibilità di accedere ai riti alternativi, per cui qualsiasi eventuale nullità, dedotta per la prima volta in appello, restava sanata dalla presenza dell'imputato, assistito dal difensore, che era stato posto nella condizione di apprendere le facoltà previste dalla legge, mentre la successiva richiesta di acceso al rito abbreviato restava preclusa una volta che, concesso il termine a difesa, il dibattimento era stato aperto e sospeso a norma dell'art. 451 c.p.p., comma 6. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente lamentando violazione dell'art. 451 c.p.p., comma 6, poiché la concessione del termine a difesa aveva come immediata conseguenza la sospensione del procedimento, per cui il giudice avrebbe dovuto non già aprire il dibattimento e concedere contestualmente il termine a difesa bensì concedere soltanto il termine a difesa e quindi aprire il dibattimento alla successiva udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La richiesta di rito abbreviato, nel caso previsto dall'art. 452 c.p.p., comma 2, che qui interessa, posto che l'imputato era stato arrestato in flagranza di reato e presentato a giudizio direttissimo, deve essere proposta prima dell'apertura del dibattimento. Essa è pertanto da considerare tardiva e quindi inammissibile quando sia stata proposta dopo che abbia avuto luogo la contestazione del reato e la concessione del termine a difesa, la quale ultima, come si evince dall'art. 451 c.p.p., comma 6, (in base al quale, ove detta concessione sia stata disposta, il dibattimento "è sospeso"), presuppone che l'apertura del dibattimento abbia già avuto luogo (v. Cass. n. 10569 del 1992, rv. 192129). La tesi del ricorrente per cui il giudice avrebbe dovuto non già sospendere il dibattimento bensì addirittura omettere di aprirlo non trova riscontro normativo, sia perché la norma parla espressamente di sospensione del dibattimento, sia perché la facoltà per l'imputato di chiedere un termine a difesa non riguarda i riti alternativi, bensì soltanto il dibattimento del giudizio direttissimo al quale si accede solo ove non sia stata previamente esercitata la scelta dei riti alternativi, che, ove avvenuta positivamente, determina la attivazione del rito richiesto e la applicazione delle regole che governano quel rito (v. Cass. n. 20189 del 2001, rv. 219846). È quindi evidente che, laddove la difesa dell'imputato, alla presenza del proprio assistito, ha attivato la scelta di chiedere il termine a difesa, ha già operato la scelta negativa verso i riti alternativi, dei quali, nel caso in esame, si era peraltro discusso poiché il Pubblico Ministero aveva fatto rilevare che la concessione del termine a difesa comportava il superamento della scelta;
con la conseguenza che la difesa dell'imputato non si poteva lamentare successivamente di una scelta consapevolmente e volontariamente avvenuta. Quanto poi al mancata avviso di cui all'art. 451 c.p.p., comma 5, a parte il rilievo che la questione è stata esaminata prima dell'apertura del dibattimento, si tratta, in base ad una giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte di norma priva di sanzione e la cui inosservanza non determina alcuna nullità processuale, che sarebbe comunque sanata dalla presenza del difensore la quale vale a consentire la piena cognizione delle ragioni che possono determinare la scelta tecnica prevista dalla legge (v. Cass. sez. 6, 10 gennaio 1995, Jovini;
Cass. n. 11287 del 2007, rv. 236218).
Il ricorso deve essere pertanto respinto con la consequenziale condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008