Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2014, n. 14610
CASS
Sentenza 30 gennaio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, contempla tra gli elementi costitutivi della fattispecie obiettiva la necessità di assistenza alle persone ferite sicché, ove insussistente, non rileva che l'autore del fatto ne abbia avuto contezza o meno; peraltro, trattasi di reato punibile esclusivamente a titolo di dolo, quantomeno eventuale, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite.

Commentari4

  • 1Fuga e omissione di soccorso dopo incidente: quando è reato?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 aprile 2021

  • 2Cosa succede se fai un incidente e non ti fermi?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 aprile 2021

  • 3Fugge dell'incidente con feriti: condanna per lesioni, omissione di soccorso e fuga (Cass. 14648/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 aprile 2021

    Nel reato di fuga stradale previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone; per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare …

     Leggi di più…

  • 4Circolare stradale quando è applicabile la circostanza attenuante
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2019

    Il caso A seguito di giudizio abbreviato, Tizio veniva condannato dal Tribunale di Brescia per i reati di fuga e omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, co. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, rideterminava la pena confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione invocando l'annullamento della sentenza d'appello per violazione di legge. Il ricorrente premetteva, anzitutto, di avere domandato – sia nella discussione all'esito del giudizio di primo grado sia con l'impugnazione di merito – l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2014, n. 14610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14610
Data del deposito : 30 gennaio 2014

Testo completo