Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
È applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace. (vedi Corte Cost., n.250 del 2010).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 35742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35742 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/07/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1146
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 42996/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto in data 17 giugno 2010, R.G. n. 16/2010.
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 5 luglio 2013, dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, dott. SPINACI Sante il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore dell'imputata non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 17 giugno 2010 il Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto ha dichiarato CA NA, cittadina della Moldavia, responsabile del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis per essersi trattenuta illegalmente nel territorio dello Stato, dove era sorpresa in San Giovanni in Persiceto (provincia di Bologna), il 29 aprile 2010, e ha condannato l'imputata alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'CA, tramite il suo difensore, il quale, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale per mancanza e/o insufficienza della motivazione con riguardo alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Lo stesso giudice di pace, nella motivazione della sentenza impugnata, da atto del deposito del conseguito permesso di soggiorno, da parte dell'imputata, in data 20 maggio 2010 per matrimonio contratto con cittadino italiano.
E, tuttavia, di tale regolarizzazione della permanenza in Italia dell'CA, pressoché immediata rispetto alla data del 29 aprile 2010 del contestato reato, il giudice di merito non ha fatto alcun conto, limitandosi a fondare la decisione di condanna sull'illegalità della presenza della ricorrente nel territorio della Repubblica alla data del 29 aprile 2010, allorché, come risulta dall'informativa di reato e relativi allegati, acquisiti al fascicolo del dibattimento e pertanto utilizzabili ai fini del giudizio, la stessa CA, in stato di gravidanza, si era portata negli uffici del commissariato di San Giovanni in Persiceto per richiedere la documentazione necessaria al fine di ottenere il permesso di soggiorno nell'imminenza del suo matrimonio con cittadino italiano. Al riguardo, va osservato che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.10, comma 6, secondo periodo e ultima parte, e successive modifiche
(abbreviato in T.U. imm.), prevede che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere, acquisita la documentazione del rilascio del permesso di soggiorno, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, dello stesso Testo Unico, tra cui rientrano i permessi rilasciati dal questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, e la tutela della famiglia, della prole e dell'infanzia rientra certamente tra i compiti primari della Repubblica italiana a norma degli artt. 29 e 31 Cost., con la conseguente rilevanza del permesso di soggiorno per motivi familiari che la ricorrente ha dimostrato di aver conseguito il 20 maggio 2010, solo ventuno giorni dopo la denuncia della sua presenza illegale nel territorio della Repubblica, determinata dalla spontanea presentazione della stessa imputata negli uffici del commissariato di San Giovanni in Persiceto al fine di regolarizzare la sua permanenza in Italia. Nè va trascurato, come correttamente rilevato dalla ricorrente, che l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34 in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oggetto della contestazione in esame (c.f.r. Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, dep. 01/04/2011, Prisecari, Rv. 249855, che richiama la sentenza della Corte cost., in subiecta materia, n. 250 del 2010).
2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d), ad altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio (Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, dep. 11/10/2010, Ssahhl Moamed, Rv. 248279), il quale dovrà verificare la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale sulla base delle norme sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di San Giovanni in Persiceto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013