Sentenza 12 maggio 2017
Massime • 1
In tema di tutela dei terzi nella confisca di prevenzione, l'esclusione dall'obbligo di preventiva escussione del restante patrimonio del proposto, prevista, per i creditori privilegiati, dall'art. 52, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall'art. 1, comma centonovantanovesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applica anche al caso di domanda di ammissione di crediti garantiti da beni definitivamente confiscati, essendo tale esclusione limitata alle sole ipotesi di cause legittime di prelazione su beni oggetto di sequestro; conseguentemente, nel caso predetto, il creditore che deduca il mancato pregiudizio derivante dalla confisca deve dimostrare, oltreché di versare in buona fede, di aver infruttuosamente aggredito i residui beni del proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2017, n. 26249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26249 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2017 |
Testo completo
26249-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/05/2017 SENTENZA N. 10. Composta dagli ill.mi sig.ri: DOMENICO GALLO - Presidente - ADRIANO IASILLO REGISTRO GENERALE STEFANO FILIPPINI N.49255/2016 -Rel. Consigliere - IGNAZIO PARDO GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. avverso il decreto del 20/09/2016 del TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione della misura di prevenzione ed in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, con decreto del 20 settembre 2016, rigettava la domanda di ammissione al credito avanzata nell'interesse di IT s.p.a. nel procedimento
contro
LL SA e CI EP. Riteneva il Tribunale predetto che dovesse considerarsi preclusivo all'ammissione del credito la circostanza che la società istante aveva acquisito il credito da parte dell'originario titolare LO banca nel corso dell'anno 2005 e, quindi, successivamente l'apposizione del sequestro sul bene di Trezzano sul Naviglio via Papa Giovanni XXIII avvenuto nel corso del 1984 e definitivamente oggetto di confisca nel 1989. 1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la IT a mezzo del procuratore speciale deducendo: - violazione dell'art. 1 comma 200 legge 228 del 2012 e dell'art. 52 D.Lgvo 159 del 2011 posto che il Tribunale aveva omesso ogni valutazione circa la strumentalità del credito originario rispetto alle attività illecite del proposto e la buona fede del creditore LO che poi aveva ceduto il rapporto a terzi;
- violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al requisito della buona fede in capo al cessionario del diritto di credito posto che il giudizio cui era pervenuto il Tribunale in relazione alla posizione soggettiva di IT era errato perché avrebbe dovuto valutarsi la buona fede dei creditori originari;
violazione di legge e difetto di motivazione per illogicità quanto alla negazione della buona fede pur in presenza di cessioni in blocco dei crediti da parte di istituti bancari e finanziari;
violazione dei principi di legalità e di non colpevolezza sanciti dalla CEDU non potendo la - confisca travolgere anche i diritti di garanzia dei terzi sui beni confiscati.
1.3 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato ritenendo che il Tribunale avrebbe comunque dovuto approfondire il tema della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita ex art. 52 cit. RITENUTO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Sul tema, questa sezione della Corte di cassazione ha già stabilito il principio cui questo Collegio intende aderire secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente (Sez. 2, n. 7694 del 11/02/2016 Rv. 266204). Con altra pronuncia questa stessa sezione ha precisato e ribadito che nel bilanciamento tra l'interesse collettivo alla confisca dei beni di origine mafiosa e l'interesse individuale alla soddisfazione del credito, attraverso la fruizione della garanzia ipotecaria, prevale l'interesse pubblico alla apprensione del bene confiscato, ogni volta che non si dimostri in modo rigoroso l'affidamento incolpevole del titolare del diritto di garanzia (Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, Rv 263297). E si è aggiunto che la verifica della buona fede del cessionario è necessaria in quanto la cessione potrebbe strumentalmente avvenire da parte dell'originario creditore, pur ipoteticamente in buona fede all'atto dell'acquisto del proprio diritto, in favore di prestanome del prevenuto o di soggetto comunque legato a quello colpito dalla misura di prevenzione reale, onde consentirgli il recupero del bene sottoposto a confisca 2 (Cass sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008 rv. 239625; Cass. sez. 1, n. 44515 del 27/04/2012, Rv. 253827). La buona fede deve essere dunque dimostrata con particolare rigore;
tale requisito si aggiunge, ed in qualche misura si sovrappone, alla dimostrazione delle indipendenza del credito vantato dagli interessi della criminalità organizzata. La Corte ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 29/01/2015, Rv. 263297). E poiché nel caso in esame IT è divenuto titolare del credito in data addirittura successiva la confisca definitiva di prevenzione la buona fede è da escludere.
2.2 Peraltro ad ulteriore conferma di tale soluzione soccorrono altri argomenti;
l'art. 58 D.lvo 159/2011 prevede che le domande dei creditori possono essere presentate non oltre il termine di un anno dalla confisca definitiva sicchè sarebbe irragionevole ritenere che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 legge 228 del 2012 i creditori possano presentare domande di ammissione nei procedimenti di prevenzione definiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina anche a distanza di decenni (come nel caso in esame) dalla definitiva adozione della confisca ed a seguito di cessione del credito a terzi che per tale circostanza siano in buona fede. Inoltre, l'art. 52 di cui si reclama l'applicazione, prevede espressamente alla lettera a) che il creditore dimostri che "l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito" e nel caso in esame IT non ha in alcun modo dimostrato di avere aggredito il patrimonio del proprio debitore principale. Né può ritenersi che la seconda parte di detta previsione, secondo cui tale obbligo di preventiva escussione non sussiste per i creditori privilegiati, si applichi anche al caso del ricorrente poiché tale esclusione è limitata alle sole ipotesi di cause legittime di prelazione sui beni sequestrati e non anche come nel caso in esame su beni già oggetto di confisca definitiva. Ne deriva che anche sotto tale profilo il ricorso è infondato poiché avrebbe dovuto prima essere dimostrato che l'aggressione del patrimonio del debitore principale era stata infruttuosa.
2.3 Ad ulteriore conferma di tale impostazione deve essere ricordato come in tema di rapporti tra ipoteca e confisca di prevenzione sono intervenute le Sezioni Unite civili di questa Corte di cassazione stabilendo che nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Sez. U, n. 10532 del 07/05/2013 Rv. 626570 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve comportare l'inopponibilità del credito garantito da ipoteca vantato da IT e la correttezza del provvedimento impugnato;
e difatti benché la confisca del 3 U bene immobile di cui si discute sia divenuta definitiva il 24 agosto del 1989, la IT risulta avere acquisito il suo credito garantito dall'ipoteca nel corso del 2006 ed ha presentato domanda di ammissione solo il successivo 27 giugno 2013 in forza delle previsioni della legge 228 del 2013. Ne deriva che poiché la confisca è inequivocabilmente intervenuta prima della espropriazione forzata del bene costituente la garanzia, la domanda non poteva essere ammessa. Assorbiti i restanti motivi il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 12 maggio 2017 Il Consigliere estensore dott. Ignazio, PardoM Il Presidente dott. Domenicot. Deferico allo - DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 MAG. 2017- IL CANCELLIERE GAS Claudia Pianelli, O N