Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2017, n. 26249
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Sentenza 12 maggio 2017

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In tema di tutela dei terzi nella confisca di prevenzione, l'esclusione dall'obbligo di preventiva escussione del restante patrimonio del proposto, prevista, per i creditori privilegiati, dall'art. 52, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall'art. 1, comma centonovantanovesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applica anche al caso di domanda di ammissione di crediti garantiti da beni definitivamente confiscati, essendo tale esclusione limitata alle sole ipotesi di cause legittime di prelazione su beni oggetto di sequestro; conseguentemente, nel caso predetto, il creditore che deduca il mancato pregiudizio derivante dalla confisca deve dimostrare, oltreché di versare in buona fede, di aver infruttuosamente aggredito i residui beni del proposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2017, n. 26249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26249
    Data del deposito : 12 maggio 2017

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