Sentenza 7 luglio 2011
Massime • 1
Ha efficacia di atto interruttivo della prescrizione, rientrando nella categoria del "decreto di giudizio immediato" il decreto disposto a seguito di opposizione a decreto penale.
Commentario • 1
- 1. Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 38207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38207 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
Testo completo
Udienza pubblica del 7 luglio del 2011-
38207 /1 1 Registro Gen. N 4 60+1|10
15pp Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Giuliana Ferrua presidente
Dott Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Teresi consigliere Dott Silvio Amoresano consigliere
Dott. Santi Gazzara consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo nei confronti di ZO
SA, nato a [...] 1'11 febbraio del 1955; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppa Fodaroni, la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Rovigo,decidendo a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con sentenza del 28 settembre del 2010,dichiarava non doversi procedere nei confronti di ZO SA, in ordine ai reati di cui agli artt 5 lettera g) e 6 terzo comma della legge 30 aprile del 1962 n 283 e 444 c.p. perché gli stessi si erano estinti per prescrizione. Il tribunale, dopo avere premesso che alla fattispecie era applicabile in materia di prescrizione la disciplina vigente prima della novella n 251 del 2005, osservava che il termine prescrizionale
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo,denunciando violazione di legge trattandosi comunque di atto compreso nella generica dizione di' "
decreto di citazione a giudizio" indicato nell'articolo 160 c.p.p. e ciò anche dopo l'intervento delle Sezioni unite(sent n21.833 del
2007) sulla non estensibilità in via interpretativa dei casi di interruzione della prescrizione. Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata relativamente al solo delitto di cui all'articolo 444 c.p., contestato al capo b) Il ricorso è fondato
A norma dell'articolo 461 comma terzo c.p.p.
l'opponente con l'opposizione può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena .Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 456 comma 1, 3 e 5
Tale decreto è assimilabile a quello richiesto a norma dell'articolo 453 dal pubblico ministero. L'articolo 160 del cod penale, nell'indicare tra gli atti interrottivi della prescrizione, il decreto che dispone il giudizio immediato non distingue a seconda che tale decreto sia emesso a seguito di istanza dell'opponente o di richiesta del pubblico ministero. In ogni caso l'atto in questione contenente una citazione a giudizio rientrerebbe comunque nella tassativa previsione di cui all'articolo 169 c.p..,il quale tra gli altri atti menziona comunque il decreto di citazione a giudizio" Orbene il 66
riferimento generico a tale categoria di atto consente di comprendere tra gli atti interrottivi della prescrizione tutti quelli per mezzo dei quali un soggetto viene citato a giudizio (cfr Cass n 3420 del 2008; n 27324 del 2008)
Il ricorso, come accennato, è fondato. Tuttavia un annullamento con rinvio per un uovo giudizio è divenuto inutile essendo ormai decorso il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei,avuto riguardo al fatto che il delitto di cui
Tufi 2 all'articolo 444 c.p. è stato commesso il 28 luglio del 2003 e che non ricorrono cause sospensive della prescrizione
P.Q.M
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.
Annulla
Senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo b) è estinto per sopravvenuta prescrizione
Così deciso il 7 luglio del 2011
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuliana Ferrua Ciro Petti
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
SAZION 24 OTT 2011 1
0 IL CANCELLIERE
SUPREMA
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