Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 38207
CASS
Sentenza 7 luglio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ha efficacia di atto interruttivo della prescrizione, rientrando nella categoria del "decreto di giudizio immediato" il decreto disposto a seguito di opposizione a decreto penale.

Commentario1

  • 1Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione
    https://www.filodiritto.com/

    [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 38207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38207
Data del deposito : 7 luglio 2011

Testo completo