CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2023, n. 29581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29581 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SN IM nato il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni unite. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29581 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con cui, in primo grado, SS DI veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giovanni Di Nardo, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione di legge processuale, in relazione all'art. 23, comma 2, del d. Igs. 149/2020, e agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. Dopo aver premesso che l'udienza d'appello dei 20 ottobre 2022 si è svolta con le forme del contraddittorio cartolare, la difesa lamenta di aver ricevuto le conclusioni del Procuratore generale soltanto tre giorni prima dell'udienza. Poiché il termine per il deposito delle conclusioni scritte del difensore scade cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, il ricorrente sarebbe stato privato del diritto di difesa. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni unite;
b) conclusioni nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Come chiarito dalla condivisa giurisprudenza di questa Corte, mentre «nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23 -bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01), nel distinto caso del deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale non ricorre una causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 02). D'altra parte, occorre considerare che, anche nella più grave ipotesi della mancata comunicazione delle conclusioni, ricorrendo un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., la deduzione del vizio richiede, ai sensi dell'art. 182, comma 1 del codice di rito, la sussistenza di un 1 interesse che, nella vicenda in esame, non è dato cogliere, non avendo chiarito il ricorrente quale pregiudizio avrebbe sofferto in ragione della concreta portata delle conclusioni della pubblica accusa. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni unite. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29581 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con cui, in primo grado, SS DI veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giovanni Di Nardo, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione di legge processuale, in relazione all'art. 23, comma 2, del d. Igs. 149/2020, e agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. Dopo aver premesso che l'udienza d'appello dei 20 ottobre 2022 si è svolta con le forme del contraddittorio cartolare, la difesa lamenta di aver ricevuto le conclusioni del Procuratore generale soltanto tre giorni prima dell'udienza. Poiché il termine per il deposito delle conclusioni scritte del difensore scade cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, il ricorrente sarebbe stato privato del diritto di difesa. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni unite;
b) conclusioni nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Come chiarito dalla condivisa giurisprudenza di questa Corte, mentre «nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23 -bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01), nel distinto caso del deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale non ricorre una causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 02). D'altra parte, occorre considerare che, anche nella più grave ipotesi della mancata comunicazione delle conclusioni, ricorrendo un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., la deduzione del vizio richiede, ai sensi dell'art. 182, comma 1 del codice di rito, la sussistenza di un 1 interesse che, nella vicenda in esame, non è dato cogliere, non avendo chiarito il ricorrente quale pregiudizio avrebbe sofferto in ragione della concreta portata delle conclusioni della pubblica accusa. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2023 Il Consigliere estensore