Sentenza 23 febbraio 2023
Massime • 2
Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame.
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale resa all'esito del giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine per l'impugnazione, pari a quindici giorni, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |