Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
La decisione del giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo della L. n. 401 del 1989, abbia imposto ad un soggetto l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, per la mancanza della documentazione allegata, pur comportando la caducazione del provvedimento per la mancanza di una convalida nei termini di legge, non impedisce di reiterare il medesimo provvedimento da parte del Questore - in quanto non è intervenuta alcuna delibazione sul merito dell'atto amministrativo - e di aprire una nuova procedura di convalida, del tutto distinta dalla procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 43312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43312 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/10/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01149
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 019762/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI LE N. IL 16/02/1977;
avverso ORDINANZA del 09/04/2005 GIP TRIBUNALE di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile in quanto il provvedimento è ampiamente motivato su tutti i profili prescrtitti e non è preclusa la reiterazione in caso di annullamento per ragioni formali.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 16 marzo 2005 il Questore di Teramo proibiva a NI LE l'accesso agli stadi dove si giocavano le partite del Chieti calcio e gli imponeva per il periodo di anni tre di presentarsi all'autorità di polizia in coincidenza con tali partite. Il GIP convalidava il provvedimento per la pericolosità del soggetto, dimostrata dalla comprovata capacità di agire violentemente in unione ad altre persone nell'occasione di eventi sportivi (nella specie aveva abbattuto un cancello per entrare nello stadio ed aveva invaso il campo). Per difendersi aveva avuto un termine sufficiente - fra la notifica della contestazione e la convalida del provvedimento del Questore erano trascorse oltre 24 ore. La durata della misura preventiva doveva inoltre considerarsi congrua considerata la gravità della condotta del soggetto. Il GIP si poneva anche il problema della rilevanza di un suo precedente provvedimento con il quale aveva negato la convalida optando per la irrilevanza, dal momento che il diniego era dipeso da questioni formali o processuali ed escludendo che il provvedimento amministrativo fosse diventato inefficace dal momento che il Questore aveva proceduto alla rinnovazione del suo precedente decreto. Ricorre per Cassazione il prevenuto a mezzo del suo difensore rilevando in primo luogo che sul primo provvedimento del GIP, quello reiettivo della richiesta di convalida (adottato perché la richiesta non era accompagnata dalla necessaria documentazione) si era formato il giudicato con la relativa perdita di efficacia del provvedimento in quanto non adottato nel termine prescritto. Non poteva quindi il giudice procedere alla convalida di un provvedimento identico a quello in precedenza "bocciato".
Nel ricorso si richiama l'orientamento di questa Suprema Corte di cui alla sentenza delle SS.UU. 44273 del 2004 per evidenziare che l'ordinanza non aveva motivato in punto di pericolosità del prevenuto, in ordine al fumus commissi delicti - omettendo di considerare che le condotte di invasione del campo e lancio di oggetti devono determinare per essere rilevanti ai fini di che trattasi un pericolo concreto per le persone - e neppure sui criteri con cui la misura preventiva era stata fissata nel massimo consentito.
Intervenendo, il Procuratore generale presso questa Corte chiede il rigetto del ricorso.
Tanto premesso in fatto si osserva in diritto: il ricorso è infondato.
Il primo provvedimento del GIP con il quale fu respinta la prima richiesta di convalida avanzata dal PM non ha determinato alcuna preclusione nei confronti della successiva richiesta, quella che invece è stata accolta. Il provvedimento reiettivo infatti fu adottato soltanto perché il provvedimento amministrativo era carente sul piano formale, in particolare perché non era accompagnato dalla documentazione giustificativa.
Se ne è prodotta peraltro la caducazione atteso che non è intervenuta la convalida nei termini perentori imposti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3 ult. parte.
Nulla però poteva impedire, posto che non era intervenuta una delibazione nel merito del provvedimento del Questore, che quest'ultimo reiterasse l'atto ed il PM avanzasse una nuova richiesta di convalida corredata questa volta della documentazione necessaria per consentire al giudice il controllo di legalità.
Puntualmente in questi termini - e dunque nel senso della legittimità della reiterazione dell'atto amministrativo e dell'apertura di una nuova procedura di convalida, distinta dalla precedente - si è pronunciata Cass. sez. 1^, 27 giugno 2000 n. 4080, RV 216257.
Ciò detto, è pacifico che questa seconda volta la sequenza procedimentale descritta nella norma contenuta nel cit. art. 6 è stata osservata senza che si sia prodotta l'inefficacia del provvedimento amministrativo comminata nella norma medesima. Sotto altro profilo si osserva poi che non sono condivisibili le censure mosse all'ordinanza del GIP con riguardo alla motivazione che la sorregge.
Il GIP ha infatti in primo luogo individuato a carico del prevenuto una precisa ipotesi contravvenzionale, quella descritta nella L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, comma 2, avendolo considerato parte attiva del gruppo di spettatori che avevano rotto il cancello dello stadio ed invaso il campo da gioco. Si consideri che anche la semplice denuncia per un fatto-reato del genere vale ad innescare provvedimenti quale quello in esame secondo la previsione del precedente art. 6, comma 1.
Ora è vero, come nota il ricorrente, che la fattispecie contravvenzionale ipotizzata prevede altresì che il superamento della recinzione o l'invasione del campo abbia prodotto un pericolo concreto per le persone ma è indubbio che un simile connotato sia ineliminabile da una azione aggressiva posta in essere come nel caso di specie da una massa di persone animate da istinti capaci di obnubilare qualsiasi capacità di raziocinio e discernimento. Nè il giudice si è sottratto all'obbligo di valutare la pericolosità del soggetto sottolineando al riguardo che l'aggressione si rivolse non solo verso i tifosi avversari ma anche verso le forze dell'ordine provocando il ferimento di alcuni agenti;
nonché di motivare in ordine alla durata della misura preventiva opportunamente correlandola alla particolare gravità della condotta, caratterizzata anche dal lancio di petardi, ed al rischio che una minore durata di essa avrebbe esposto il prevenuto al rischio della recidiva.
Scaturisce dalle considerazioni che precedono il rigetto del ricorso cui deve accompagnarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005