Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 43312
CASS
Sentenza 26 ottobre 2005

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La decisione del giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo della L. n. 401 del 1989, abbia imposto ad un soggetto l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, per la mancanza della documentazione allegata, pur comportando la caducazione del provvedimento per la mancanza di una convalida nei termini di legge, non impedisce di reiterare il medesimo provvedimento da parte del Questore - in quanto non è intervenuta alcuna delibazione sul merito dell'atto amministrativo - e di aprire una nuova procedura di convalida, del tutto distinta dalla procedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 43312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43312
    Data del deposito : 26 ottobre 2005

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