Sentenza 16 luglio 2010
Massime • 1
Nel giudizio di riesame dell'ordinanza cautelare applicata contestualmente o successivamente ad una sentenza di condanna, il Tribunale, per valutare la sussistenza del pericolo di fuga, deve compiere una prognosi sull'entità della pena che potrà essere irrogata a conclusione del giudizio di merito, tenendo conto dell'eventuale configurabilità di cause di giustificazione o di non punibilità ovvero della eventuale sussistenza di cause di estinzione del reato o della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2010, n. 32408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32408 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1297
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19349/2010
ha pronunciato la seguente: N. 19359/2010
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TÙ SE;
avverso l'ordinanza del 16 marzo 2010 del Tribunale di Roma;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore avvocato Leonardo Roberto.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame di SE TÙ avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a seguito di istanza della Procura generale presso la Corte di appello di Roma in data 5 marzo 2010 ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, per effetto di due condanne dal medesimo riportate, ciascuna alla pena di otto anni di reclusione, emesse dal Tribunale di Roma rispettivamente in data 2 ottobre 2004 e in data 14 aprile 2008 per reati diversi (associazione per delinquere, truffa, appropriazione indebita, falso, violazioni previste dalla legge fallimentare), avverso le quali era stato proposto appello dall'imputato.
La Corte riteneva che sussistesse, nella specie, il pericolo di fuga da parte del TÙ. Infatti, nonostante fosse emerso nella sede processuale che era del tutto inesatta, e quindi era stata smentita, l'affermazione della Squadra mobile secondo cui l'imputato era in procinto di espatriare in Moldova, non avendo affatto prenotato un biglietto aereo per quella nazione per il giorno 11 marzo 2010, non poteva comunque dubitarsi della sussistenza di un pericolo di fuga per la gravità delle condanne riportate. Invero, era risultato dalle indagini che il ricorrente aveva contratto matrimonio con una cittadina moldava ed effettuava viaggi abituali in quello Stato non solo per accompagnare la moglie ma anche per ragioni di lavoro. Era altresì emerso che il ricorrente era in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al 17 febbraio 2011 per quel Paese. La Corte disattendeva, inoltre, l'argomento difensivo addotto a sostegno della insussistenza del pericolo di fuga per la gravità delle condanne, secondo il quale, in sede di decisione di appello, quelle condanne sarebbero state sicuramente ridimensionate, vuoi perché per alcuni reati era maturata la prescrizione, vuoi perché sarebbe stato applicabile, in parte, l'indulto, vuoi per la sovrapponibilità di alcuni fatti previsti dalle due sentenze, vuoi, infine, per l'applicazione della continuazione. Riteneva, in sostanza, la Corte che di tali circostanze non potesse tenersi conto se non in seguito alle decisioni della Corte di appello e non, attraverso una prognosi non consentita, in sede di riesame.
Avverso la decisione del Tribunale propone ricorso l'imputato che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 2, art. 274 c.p.p., lett. b) e art. 275 c.p.p., nn. 1 e 3. Sostiene, anzitutto, l'erroneità della statuizione del Tribunale de libertate nel punto in cui afferma di non poter prendere in considerazione, ai fini del giudizio che gli era demandato (come invece imposto dall'art. 273 c.p.p., comma 2), nè di cause di estinzione dei reati o delle pene, ne' di palesi inesistenze di motivazione, nelle due sentenze, in ordine ad alcuni reati (ad esempio;
bancarotta). Anzi, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il presofferto e ritenere che si sarebbe potuti giungere, in appello, alla determinazione di una pena che avrebbe consentito di scontare la stessa in regime di detenzione domiciliare e, certamente, nei limiti per l'affidamento in prova al servizio sociale. In secondo luogo, afferma che la Corte, con motivazione del tutto incongrua, ha ritenuto la sussistenza del pericolo di fuga non in base ad elementi concreti, ma in base alla cittadinanza della moglie. Rileva, infine, come il Tribunale non abbia minimamente motivato in ordine alla possibilità di applicazione di misure ugualmente capaci di evitare il paventato pericolo, quale il divieto di espatrio, ovvero misure di minore afflizione quale quella degli arresti domiciliari, considerato, oltretutto, che si trattava di reati risalenti nel tempo. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, se ha correttamente affermato di non poter prendere in considerazione ai fini della misura della pena irrogata allo scopo di valutazione del pericolo di fuga degli elementi dedotti dal ricorrente i quali sono certamente di stretta competenza del giudice di merito, quali le "palesi inesistenze di motivazione", ovvero l'eccezione di giudicato, ha errato nel ritenere che nella situazione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, ed ai fini della valutazione anzidetta, non debba tenersi conto, nel giudizio incidentale de libertate, degli elementi di cui all'art. 273 c.p.p., comma 2, che escludono l'applicazione della misura cautelare (eventuale presenza di cause di giustificazione o di non punibilità, eventuale sussistenza di una causa di estinzione del reato, eventuale applicabilità di una causa di estinzione della pena), ai fini di apprezzare la entità della pena che potrà essere applicata dal giudice di merito e calibrare conseguentemente la sua decisione in relazione al pericolo di fuga: tale giudizio, da effettuarsi in via prognostica dal giudice de libertà, dovrà prendere a parametro la pena residua risultante dallo scomputo della eventuale presenza di tali cause. Non è quindi corretto affermare che un simile giudizio sia rimesso solo al giudice che debba pronunciare sul merito della causa (nel caso, la Corte di appello).
La massima giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa stessa sezione (sent. n. 14223 del 15 aprile 2005, rv. 231377) citata al riguardo è richiamata non a proposito perché essa si limita a stabilire che la misura cautelare può essere chiesta dal pubblico ministero contestualmente alla pronuncia della condanna, a seguito degli elementi emersi nel giudizio, senza escludere che possa essere richiesta dal pubblico ministero anche dopo la pronuncia della condanna ove ricorrano le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), ma non prende minimamente posizione sulla eventualità che il giudice della misura possa o debba tenere conto anche, ai fini delle valutazioni relative, delle cause previste dall'art. 273 c.p.p., comma 2, le quali incidano sulla misura della pena.
Il ricorso è fondato anche in punto di incompletezza della valutazione del pericolo di fuga sotto il profilo della concretezza degli elementi che ne giustificherebbero la sussistenza. La cittadinanza moldova delle moglie dell'imputato ed il fatto che egli sia in possesso di un permesso di soggiorno per la Moldova non esauriscono la gamma dei dati fattuali di cui tenere conto ai fini della valutazione: proprio il fatto che recentemente il TÙ abbia effettuato numerosi viaggi in quel paese e sia sempre tornato in Italia costituisce elemento che non avrebbe dovuto essere pretermesso nell'apprezzamento relativo alla sussistenza del pericolo di fuga.
Infine il ricorso è fondato anche nella parte in cui il Tribunale non ha preso in considerazione l'eventualità della applicazione di una misura cautelare meno afflittiva con particolare riguardo al divieto di espatrio.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010