CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49778 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e iO ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2022 il Tribunale di Napoli - come risulta dal dispositivo del provvedimento - in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di GI OS (sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati ex artt. 416, 512-bis, 648-bis e 648-ter cod. pen., 8 decreto legislativo n. 74 del 2000), escludeva la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49778 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione a tutti i delitti, e confermava nel resto l'ordinanza genetica. 2. Ha proposto ricorso GI OS, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge, in relazione a quanto disposto dall'art. 125 del codice di rito. L'ordinanza è del tutto priva di motivazione in ordine alla posizione del ricorrente, avendo trattato unicamente della gravità indiziarla e delle esigenze cautelari riferibili a RI TT. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza, in premessa, dà atto della richiesta di riesame presentata nell'interesse di GI OS, dei reati allo stesso ascritti e dell'udienza svoltasi il 14 luglio 2023. Dopo una sintesi delle dichiarazioni rese da IO US, il provvedimento impugnato, però, esamina i temi della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari riguardanti la posizione di RI TT, al quale pure è riferibile il dispositivo del provvedimento, depositato il 20 luglio 2023, trascritto in calce alla motivazione, diverso da quello depositato sei giorni prima ad esito dell'udienza. Si è in presenza, dunque, di un difetto radicale di motivazione, verosimilmente frutto di un errore materiale dovuto a uno scambio di provvedimenti, sanabile in questa sede solo con un annullamento con rinvio allo stesso Tribunale. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa t 2 (r. al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trcva ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articola 94.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2022 il Tribunale di Napoli - come risulta dal dispositivo del provvedimento - in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di GI OS (sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati ex artt. 416, 512-bis, 648-bis e 648-ter cod. pen., 8 decreto legislativo n. 74 del 2000), escludeva la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 49778 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione a tutti i delitti, e confermava nel resto l'ordinanza genetica. 2. Ha proposto ricorso GI OS, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge, in relazione a quanto disposto dall'art. 125 del codice di rito. L'ordinanza è del tutto priva di motivazione in ordine alla posizione del ricorrente, avendo trattato unicamente della gravità indiziarla e delle esigenze cautelari riferibili a RI TT. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza, in premessa, dà atto della richiesta di riesame presentata nell'interesse di GI OS, dei reati allo stesso ascritti e dell'udienza svoltasi il 14 luglio 2023. Dopo una sintesi delle dichiarazioni rese da IO US, il provvedimento impugnato, però, esamina i temi della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari riguardanti la posizione di RI TT, al quale pure è riferibile il dispositivo del provvedimento, depositato il 20 luglio 2023, trascritto in calce alla motivazione, diverso da quello depositato sei giorni prima ad esito dell'udienza. Si è in presenza, dunque, di un difetto radicale di motivazione, verosimilmente frutto di un errore materiale dovuto a uno scambio di provvedimenti, sanabile in questa sede solo con un annullamento con rinvio allo stesso Tribunale. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa t 2 (r. al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trcva ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articola 94.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 novembre 2023.