Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il tribunale di sorveglianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva rigettato l'istanza del condannato per i suoi precedenti penali, le numerose pendenze per delitti anche gravi e per la persistente irregolarità del comportamento, desunta anche dalla sua irreperibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 4.3.1999
1.Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 1812
3. " ST CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 35997/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DA ST, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, in data 9.6.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dal NI ai sensi dell'art.47 c.4 ord.penit. Osservava il Tribunale che costui aveva precedenti condanne e numerose pendenze per delitti anche gravi, fra il 1990 e il 1996; si era inoltre reso irreperibile, come riferito dalla madre che, da quattro anni, aveva perso i contatti col figlio. Non sussistevano, quindi, elementi positivi di valutazione della sua cessata pericolosità sociale e della probabilità di corretta gestione della misura alternativa.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il NI, denunciando vizio della motivazione.
Erroneamente il Tribunale aveva fondato la sua decisione esclusivamente sui precedenti penali, omettendo di valutare il comportamento del ricorrente dopo la commissione del reato e la presentazione dell'istanza. Nè aveva indicato i concreti elementi in base ai quali era stata ritenuta permanere la sua pericolosità sociale.
Era quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato. È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione provenga da persona che si trova nello stato di libertà (come è del caso in esame),il Tribunale di sorveglianza - non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto - debba valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali (cfr., per utili riferimenti, Sez.I, 11.3.1997, n. 1970). Poiché, infatti, presupposto normativo per la concessione dell'affidamento è l'idoneità della misura a rieducare il reo e ad assicurare la prevenzione dal pericolo della recidiva, non è chi non veda che le negative connotazioni della persona, i debiti attuali verso la giustizia e una persistente irrogolarità comportamentale, attestata dalla irreperibilità del soggetto, siano in insanabile contrasto con tali finalità.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999