Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/01/2002, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 0 06 40640702 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA REPUBBLICA ITAPETAI SENSI DELL ART 10 1-8-75 N. IN NOME MADI CASSAZIONE LA CORTE SUPI Oggetto esecuzione;
SEZIONI UNITE CIVILI provvedimento;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vicons in canar. - Primo Presidente f.f.Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 17422/97 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente di sezione 2427/98 Cron. 1652 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/09/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN -Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CONFSAL (CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI), in persona del legale rappresentante ----- elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE pro-tempore, DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001 H contro 441 -1- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimata e sul 2° ricorso n° 02427/98 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
CONFSAL CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI) in persona del legale rappresentante " elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE pro-tempore, DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
controricorrente al ricorso incidentale avverso il provvedimento del Pretore di ROMA n. r.g. 133511/97 emesso il 06/11/97; ' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Federico Roselli;
uditi gli Avvocati Carlo RIENZI, DI GIOVANNI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-2- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ha concluso per Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, cheE, cheT motivo del ricorso l'inammissibilità del primo incidentale. -3- SENTENZA Ritenuto che con decreto del 25 settembre 1997 il Pretore di Roma accoglieva il ricorso, proposto dalla Confederazione sindacale autonoma dei lavoratori (Confsal) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 28 1. 20 maggio 1970 n. 300 ed avente ad oggetto l'asserita antisindacalità del comportamento consistito nell'esclusione della stessa Confederazione da una "trattativa sulle tematiche sociali ed economiche di maggior rilevanza"; che di conseguenza il Pretore ordinava alla Presidenza del Consiglio dei ministri di ammettere la Confederazione alla trattativa;
che la Presidenza del Consiglio proponeva opposizione contro il decreto;
che, denunciando un'inottemperanza al decreto, la Confederazione chiedeva al Pretore di fissare le modalità di esecuzione dello stesso e in particolare di dichiarare gli accordi, già raggiunti tra la Presidenza del Consiglio ed altre organizzazioni sindacali, nulli oppure inefficaci nei confronti dei lavoratori iscritti alla Confsal;
che con atto del 6 novembre 1997 il Pretore rigettava l'istanza, ritenendo che nessuna norma di legge prevedesse provvedimenti giudiziali di determinazione dei modi di esecuzione di un decreto emesso ai sensi dell'art. 28 cit.%;B che contro tale provvedimento di rigetto ricorrevano per cassazione in via principale la Confsal e in via incidentale la Presidenza del Consiglio dei ministri;
che a ciascun ricorso corrispondeva un controricorso;
che la causa veniva assegnata alle Sezioni unite della Corte ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. poiché con il primo motivo la ricorrente incidentale denunciava il difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di materia riservata alla discrezionalità politica del Governo, con la conseguente impossibilità di ravvisare interessi di altri soggetti, tutelabili in sede giudiziaria;
che nell'udienza odierna la ricorrente principale presentava brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero ai sensi dell'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ.
Considerato che
i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; 5 che in via pregiudiziale occorre verificare l'impugnabilità per cassazione ex art. 111 Cost. del provvedimento pretorile suddetto, emesso in sede di esecuzione del decreto di cui all'art. 28, primo comma, 1. n. 300 del 1970, vale а dire di esecuzione di un obbligo di fare;
che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte il provvedimento emesso dal pretore (oggi giudice dell'esecuzione) ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., in materia di esecuzione degli di obblighi di fare e di non fare, ha natura le modalità ordinanza se diretto a determinare d'esecuzione, ed ha la natura di sentenza se, oltrepassando i limiti fissati dal titolo statuisca su posizioni di dirittoesecutivo, soggettivo;
in questo secondo caso il provvedimento, pur se reso in forma di ordinanza, conserva la natura di sentenza ed è impugnabile mediante appello (Cass. 1° marzo 1968 n. 674, 21 n. 1967, 26 luglio 1969 n. 2742, 20 giugno 1972 novembre 1973 n. 3203, 7 giugno 1974 n. 1715, 11 novembre 1975 n. 3801, 4 gennaio 1977 n. 21, 15 febbraio 1979 n. 977, 4 dicembre 1981 n. 6428, 18 n. 3802, 12 marzo 1987 n. 2730, 6 giugno 1988 agosto 1991 n. 8776, 10 aprile 1992 n. 4407, 27 agosto 1999 n. 9012, 1° febbraio 2000 n. 1071); che pertanto è comunque esclusa l'impugnabilità per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 6 ottobre 1973 n. 2509); che in tal senso la Corte si è espressa anche una fattispecie simile a quella attualmente in considerata, nella quale il pretore aveva negato il potere di emettere provvedimenti ex art. 612 cit. stante la natura del titolo esecutivo;
il contenuto decisorio dell'ordinanza negativa indusse la Corte a ritenerla impugnabile con l'appello (Cass. 5 novembre 1987 n. 8122); debbono essere dichiarati che, in conclusione, inammissibili tanto il ricorso principale quanto quello incidentale, con compensazione delle spese a causa della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili e compensa le spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. Il Presidente Il Relatore J Avisnete Federico Roselli IL CANCELLIERE CO Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria cout 21 GEN. FRE 01 Ista 7