Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Gli effetti della opzione, da parte del lavoratore subordinato che abbia raggiunto l'età pensionabile, per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al conseguimento della massima anzianità contributiva ex art. 6 del D.L. n. 791 del 1982, convertito nella legge n. 54 del 1982, non vengono in alcun modo modificati per effetto della nomina del lavoratore a dirigente successivamente all'esercizio di tale opzione, senza che rilevi, in presenza di una precedente manifestazione di volontà diretta alla cessazione automatica dal servizio alla data del conseguimento di detta anzianità, la eventuale esistenza di un uso aziendale relativo al mantenimento in servizio del personale dirigente fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e senza che, per la stessa ragione, in tale ipotesi sia configurabile alcun obbligo di preavviso da parte del datore di lavoro - e conseguente diritto del lavoratore alla relativa indennità in caso di mancato preavviso - , espressamente escluso dal citato art. 6 del D.L. n. 741 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11120 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Gerolamo Belloni n. 88, presso l'avv. prof. Giulio Prosperetti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del suo amministratore delegato. Dott. Davide Croff, elettivamente domiciliato in Roma, via Valnerina n.40, presso l'avv. prof. Matteo Dell'Olio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Corrado Franza;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19 dicembre 1997 - 25 gennaio 1999, n. 1154, RGAC 13964 del 1994, cron. 2392;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. prof. Pileggi per delega avv. Giulio Prosperetti e avv. prof. Matteo Dell'Olio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19 dicembre 1997-25 gennaio 1999, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da MA BU avverso la decisione del locale Pretore del 26 febbraio 1993, che aveva respinto la domanda dello stesso, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla Banca Nazionale del Lavoro ed il pagamento dell'indennità di preavviso oltre al risarcimento del danno (compreso quello per pregiudizio alla salute). MA BU, nel ricorso proposto in data 27 giugno 1992, aveva premesso che, quando egli era ancora funzionario della Banca, nel 1984, aveva tempestivamente esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 4 della legge n. 54 del 1982, chiedendo di rimanere in servizio pur dopo il raggiungimento del sessantesimo anno di età (8 maggio 1985) e fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva (che egli avrebbe realizzato solo nel marzo 1988). Nel 1987 egli era stato promosso dirigente, ma nel marzo 1988, una volta raggiunta la massima anzianità contributiva, era stato collocato in quiescenza.
Nel ricorso al Pretore, il BU osservava che il licenziamento intimato dalla Banca doveva considerarsi in contrasto con l'uso aziendale del mantenimento in servizio del personale dirigente fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (coincidente, nel suo caso, con il 9 maggio 1990).
Il ricorrente ricordava che il diritto di opzione era stato da lui esercitato quando egli era ancora funzionario. Una volta acquisito lo status giuridico di dirigente, egli aveva acquisito il diritto ad essere collocato in quiescenza non prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo l'uso invalso in azienda. Il Pretore di Roma aveva rigettato il ricorso. La decisione del Pretore era stata confermata dal Tribunale.
I giudici di appello osservavano che la norma di legge invocata (art. 6 della legge n. 54 del 1982) non esclude affatto la figura del dirigente dal suo ambito di applicazione e che, nel caso di specie, risultava chiara la volontà del BU di rimanere in servizio - pur dopo il raggiungimento del sessantesimo anno di età - fino al raggiungimento del massimo contributivo (stabilito in quaranta anni:
e quindi fino al 31 marzo 1988).
Di tale volontà, manifestata con l'opzione del 4 settembre 1984, la Banca aveva preso atto, proseguendo il rapporto fino a tale data, senza che avesse avuto alcuna influenza il mutamento della qualifica professionale successivamente intervenuta, con la promozione dello stesso BU a dirigente (1987). Il conseguimento della categoria dirigenziale, in altre parole, non aveva modificato in alcun modo gli effetti dell'opzione esercitata quando egli era ancora funzionario. Per questo motivo, doveva concludersi anche nel senso dell'assoluta irrilevanza di una eventuale prassi aziendale, riguardante il collocamento in quiescenza dei dirigenti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
Secondo i giudici di appello doveva escludersi che il BU avesse comunque diritto al riconoscimento del preavviso, in considerazione del chiaro tenore letterale dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982, che esclude espressamente qualsiasi preavviso, stabilendo che il rapporto, a seguito dell'esercizio dell'opzione, prosegua fino al raggiungimento del massimo contributivo (analogamente, del resto, a quanto previsto per il raggiungimento dell'età pensionabile). Tra l'altro, lo stesso BU aveva effettivamente percepito la pensione chiedendo persino alla Banca un acconto sui ratei futuri. Avverso questa decisione il BU ricorre con due distinti motivi, illustrati da memoria.
Resiste la Banca Nazionale del lavoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 54 del 26 febbraio 1982, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1366 e 1370 codice civile, nonché motivazione contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente ricorda la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto che anche i dirigenti possano esercitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982, senza per questo far acquisire al loro rapporto di lavoro la stabilità legale relativa ai rapporti non dirigenziali.
Una volta acquisito lo status di dirigente, ad avviso del ricorrente, terminano tuttavia tutti gli altri effetti dell'opzione esercitata prima di tale promozione, ivi compresa la cessazione del rapporto senza obblighi di preavviso al raggiungimento della massima anzianità contributiva.
Erroneamente, quindi, i giudici di appello - avevano ritenuto che il sopravvenuto inquadramento del ricorrente nella categoria dirigenziale, avvenuto nel giugno 1987, non avesse avuto la benché minima incidenza sull'asserito termine finale del rapporto, proseguito - a seguito dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982 - al raggiungimento da parte del ricorrente della massima anzianità contributiva (in data 31 marzo 1988).
Il secondo assunto sul quale si basa la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, è ancor più erroneo del primo.
I giudici di appello avevano, infatti, ritenuto che nel caso di specie fosse intervenuta tra le parti una sorta di risoluzione consensuale del rapporto, con la quale era stato stabilito un termine finale in coincidenza con il raggiungimento della massima anzianità contributiva (31 marzo 1998).
In realtà, la vicenda regolata dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982 è tutt'altro che una vicenda contrattuale. L'opzione prevista dalla suddetta disposizione è, infatti, un diritto potestativo, di fronte all'esercizio del quale il datore di lavoro versa in uno stato di mera soggezione ed è tenuto a subire il prolungamento del regime di stabilità legale del rapporto oltre l'età pensionabile e sino al momento fissato dalla legge (raggiungimento della massima anzianità contributiva e comunque del sessantacinquesimo anno di età). Non sarebbe, pertanto, in alcun modo ipotizzabile alcun accordo contrattuale in ordine alla rinnovata durata del rapporto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - la quale, proprio su tale presupposto ha asserito che la (pretesa) volontà contrattuale delle parti di porre fine al rapporto il 31 marzo 1988 non sarebbe stata in alcun modo modificata dalle stesse parti con accordi successivi -.
Disattendendo i principi legali di interpretazione negoziale, con particolare riguardo al principio dell'interpretazione secondo buona fede, i giudici di appello avevano omesso di considerare un elemento interpretativo di grande rilievo e cioè che la BNL, nel promuovere, con la lettera del 1^ giugno 1987, il ricorrente nella categoria dirigenziale, con conseguente assoggettamento del rapporto ad un diverso regime di recesso rispetto al regime precedente, non avesse fatto salvo in alcun modo il precedente e preteso "accordo contrattuale" avente ad oggetto la risoluzione del rapporto al raggiungimento (oramai prossimo) della massima anzianità contributiva e non avesse dunque in alcun modo avvertito il ricorrente che il rapporto sarebbe comunque cessato dopo pochi mesi dalla nomina a dirigente.
Tale circostanza non poteva che confermare - almeno in base ad una interpretazione secondo buona fede - come con la nomina a dirigente il rapporto fosse assoggettato ad un regime di recesso diverso rispetto a quello inerente al precedente rapporto del non dirigente (stabilità legale fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva) e comportante, nella peggiore delle ipotesi per il ricorrente, l'obbligo di preavviso a carico del datore di lavoro, in applicazione dell'art. 2118 codice civile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 codice di procedura civile, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Il BU osserva che nel giudizio di appello egli aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere il Pretore accolto una serie di richieste istruttorie, dirette tutte a dimostrare l'esistenza di una prassi (tra l'altro, neppure contestata specificamente dalla Banca nelle sue difese) circa il mantenimento di tutti i dirigenti della BNL fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Su tale questione non era possibile rinvenire neppure una parola nella pur succinta motivazione della sentenza impugnata, che si era limitata a sottolineare l'assoluta irrilevanza di un uso aziendale in materia, in presenza di uno specifico accordo già intervenuto tra le parti.
Ad avviso del ricorrente, invece, l'esercizio del diritto di opzione non influiva minimamente sull'uso aziendale che riguardava tutti i dirigenti.
In altre parole: una volta che egli era stato nominato dirigente i diventava decisamente rilevante accertare se sussistesse - o meno - la prassi di collocare tutti i dirigenti BNL a riposo solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Tale indagine non era stata compiuta dal Tribunale che l'aveva giudicata del tutto irrilevante ai fini del decidere. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello hanno richiamato innanzi tutto le circostanze di fatto, acquisite al giudizio.
Hanno ricordato che il BU (all'epoca ancora funzionario) in data 4 settembre 1984 aveva optato per la prosecuzione del rapporto fino al raggiungimento del massimo di anzianità pensionabile, indicando specificamente nella sua richiesta: "In relazione ai suddetti periodi assicurativi nonché al servizio prestato presso la Banca Nazionale del Lavoro, l'anzianità contributiva massima sarà raggiunta il 31.3.1988. Pertanto, l'opzione di cui alla mia richiesta del .... deve intendersi valida fino al 31.3.1988".
Tanto premesso i giudici di appello hanno ritenuto che "la volontà in tal senso espressa dal dipendente, tacitamente confermata dalla prosecuzione del rapporto, anche da parte datoriale (peraltro vincolata alla imperatività legale del nuovo termine del rapporto di lavoro) non decade e neppure viene "superata" dal mutamento della qualifica professionale successivamente intervenuta". In altre parole, la promozione a dirigente, a parere del Tribunale, non modifica in alcun modo gli effetti dell'opzione già esercitata. La conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello appare in linea con quanto riconosciuto da questa Corte con riferimento all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982 n. 54.
In una ipotesi del genere, infatti, è stato riconosciuto che il rapporto di lavoro del dirigente, il quale abbia esercitato tale opzione, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione. In particolare, in presenza di una disciplina contrattuale che assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva (Cass. 19 giugno 1999 n. 6199). Ed ancora è stato ritenuto che: "L'ampia formulazione del primo comma della legge n. 54 del 1982 impedisce di escludere qualche categoria di lavoratori dalla possibilità di esercizio della cosiddetta opzione alla prosecuzione del servizio, non essendo peraltro imprescindibile, con riferimento ai dirigenti ed ai funzionari di istituti di credito, che l'esercizio della predetta facoltà debba apportare una tutela aggiuntiva, bastando l'eventualità che il lavoratore possa conseguire quanto l'ordinamento già gli consentiva" (Cass. 16 dicembre 1986 n. 7574) In tale prospettiva, i giudici di appello hanno considerato del tutto irrilevante l'accertamento dell'eventuale uso aziendale invocato. Sarebbe, infatti, del tutto illogico - come del resto ha sottolineato la Banca Nazionale del Lavoro - pretendere che la promozione a dirigente, avvenuta nel giugno 1987 (e quindi in un momento in cui, senza l'esercizio del diritto di opzione, il rapporto di lavoro avrebbe potuto anche essere cessato) abbia impedito la cessazione del rapporto, già prevista e richiesta espressamente dal BU con effetto dal 31 marzo 1988, protraendola fino al compimento del 65^ anno di età e imponendo addirittura quell'obbligo di preavviso che la legge espressamente esclude (art. 6 comma 6: "Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obbligo di preavviso per alcuna delle parti"). Quanto all'uso aziendale, dedotto dal ricorrente, è appena da dire che questo non può avere di per sè maggior forza del contratto individuale e non può penetrarvi in presenza di una diversa volontà, non solo manifestata anteriormente, ma anche attuata dalle parti, e protratta sin dopo la attribuzione della categoria dirigenziale.
Del tutto infondata appare poi la deduzione del ricorrente, secondo la quale la Banca, al momento della promozione, avrebbe dovuto avvertirlo della prossima cessazione del rapporto. La cessazione concordata (ed anzi imposta dal ricorrente), infatti, conseguiva direttamente da un atto posto in essere dal ricorrente, il quale ne ha rivendicato il carattere unilaterale.
In base a tali premesse, sarebbe - semmai - stato onere del neo dirigente, al momento della conseguita promozione, esprimere chiaramente la propria volontà di continuare a lavorare fino al sessantacinquesimo anno di età, poiché la sua manifestazione di volontà era chiaramente destinata a produrre effetti fino alla data indicata (31 marzo 1988), ma non oltre tale data.
Il rapporto di lavoro, in effetti, venne a cessare solo nella data indicata dal BU.
Tra l'altro, il preteso uso aziendale di non licenziare i dirigenti prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, non appare neppure invocabile nel caso di specie, derivando in questo caso la cessazione del rapporto non da un licenziamento - astrattamente configurabile come violazione di quell'uso - ma da un precedente atto unilaterale del lavoratore, insuscettibile di essere toccato dall'uso stesso.
A seguito dell'opzione del BU, si ebbe la protrazione di un rapporto di lavoro che altrimenti si sarebbe potuto estinguere. Quindi anche a voler ritenere che nel caso di specie si trattò soltanto di esercizio di un diritto potestativo (e non di un vero e proprio accordo tra le parti) non vi è dubbio che l'effetto della prosecuzione del rapporto venne definito dalla richiesta presentata dal BU, ed esattamente nei termini da questi indicati, poiché la Banca si limitò a prendere atto della manifestazione di volontà espressa dal BU.
Quanto alle conclusioni adottate ed alle richieste formulate dal BU, è appena il caso di ricordare che lo stesso aveva dichiarato espressamente (con lettera del 24 marzo 1988) di voler prescindere dall'aspettativa di restare in servizio fino al 65^ anno di età e di voler rivendicare soltanto il preavviso sulla base del contratto collettivo dei dirigenti.
In alcune decisioni questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare, sotto un profilo più generale, che, in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non è neppure ipotizzabile un diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, la quale presuppone l'esercizio di un vero e proprio diritto di recesso unilaterale da parte del datore di lavoro ed ha appunto la finalità di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro. (Cass. sez. 1^, 3 novembre 1994 n. 9045). Il diritto all'indennità di preavviso non può essere tuttavia riconosciuto, nel caso di specie, per effetto dell'opzione a suo tempo esercitata.
In contrasto con la sua precedente manifestazione di volontà, il BU, nel suo ricorso introduttivo, ha richiesto la condanna della BNL al pagamento non solo dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma anche di tutte le retribuzioni che sarebbero maturate dalla cessazione del rapporto fino all'8 maggio 1990 (giorno di compimento del 65^ anno di età).
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002