Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11120
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Sentenza 26 luglio 2002

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Gli effetti della opzione, da parte del lavoratore subordinato che abbia raggiunto l'età pensionabile, per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al conseguimento della massima anzianità contributiva ex art. 6 del D.L. n. 791 del 1982, convertito nella legge n. 54 del 1982, non vengono in alcun modo modificati per effetto della nomina del lavoratore a dirigente successivamente all'esercizio di tale opzione, senza che rilevi, in presenza di una precedente manifestazione di volontà diretta alla cessazione automatica dal servizio alla data del conseguimento di detta anzianità, la eventuale esistenza di un uso aziendale relativo al mantenimento in servizio del personale dirigente fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e senza che, per la stessa ragione, in tale ipotesi sia configurabile alcun obbligo di preavviso da parte del datore di lavoro - e conseguente diritto del lavoratore alla relativa indennità in caso di mancato preavviso - , espressamente escluso dal citato art. 6 del D.L. n. 741 del 1981.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11120
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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