Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBL$6.557/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ) 4 7 E 3 . C O L N A L , P RTE SUPREMA DI CASSAZIONE O 1 I B 9 Oggetto E D 9 1 E - O 1 N 1 C SEZIONE TERZA CIVILE O I - 7 I Risarcimento danni Z D 2 A U . I R L G 9 sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 E E E N T 6 T 4 A R.G.N. 10328/00 S I D - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE ( E T T R N A E S Dott. Ugo FAVARA Consigliere - E - Cron. 18633 - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 05/02/02Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato MARCO ATTANASIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, con sede in Roma, in persona dei sigg. dott. Leopoldo Conforti e dott. Salvatore Avaro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio GIOBBE e FULVIO ZARDO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE MEO, giusta delega 2002 in atti;
335 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 15150/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 03/06/99 e depositata il 24/06/99 (R.G. 41906/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Marco ATTANASIO;
udito l'Avvocato Giuseppe MEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7.10.1998, DR Batti- sta conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli la S.p.a. Alitalia;
esponeva che, in data 23.6.1998, aveva acquistato un biglietto della Compagnia Alitalia per il volo AZ610B Roma-New York del 29.7.1998; che, al momen- to dell'imbarco, aveva chiesto di essere sistemato nell'aereo in zona per non fumatori, essendo allergico al fumo;
che la richiesta non era stata accolta e gli era stato assegnato un posto nella zona riservata ai fumatori;
che, una volta a bordo, aveva reiterato la richiesta al personale di volo, senza esito;
che duran- te la traversata gli assistenti al volo avevano auto- rizzato numerosi passeggeri, sistemati in zona non fu- 2 matori, a recarsi nella zona fumatori per poter fumare stando in piedi a ridosso degli altri viaggiatori;
che tale situazione gli aveva causato crisi allergiche ed asmatiche che lo avevano costretto a viaggiare nella toilette;
chiedeva la condanna della convenuta al ri- sarcimento dei danni, da quantificare secondo equità. La convenuta contestava la fondatezza della doman- da;
deduceva che l'attore avrebbe potuto chiedere, sin dal momento della prenotazione, un posto per non fuma- tori, ma non 10 aveva fatto;
che si era presentato all'imbarco con grande ritardo ed era stato tra gli ul- timi passeggeri a prescegliere il posto tra i pochissi- 呵 mi rimasti a disposizione. Il giudice di pace, con sentenza del 24.6.1999, ri- gettava la domanda e compensava le spese. Considerava che, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. il risarci- mento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
che l'attore, consapevole della propria patologia allergica al fumo, avrebbe potuto impedire il lamentato danno al- la salute se avesse agito in maniera accorta e pruden- te, scegliendo un posto sito nella zona per non fumato- ri sin dal momento della prenotazione del biglietto, ovvero, non avendo a ciò provveduto, giungendo in ae- roporto con congruo anticipo in modo da incrementare la 3 possibilità di scelta del posto nella zona per non fu- matori, mentre risultava imbarcato come passeggero n. 386 su un totale di 388. Avverso la sentenza il TA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso illustrato con me- moria, la S.p.a. Alitalia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due motivi denunciano: violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2043 C.C., anche in relazione all'art. 32 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 2, C.C., anche in relazione all'art. 2056 c.c. Deduce il ricorrente che la pronuncia del giudice di pace sarebbe erronea, poiché nella specie sussiste- vano tutti i presupposti normativi di cui all'art. 2043 C.C. per la condanna della convenuta al risarcimento del danno ingiustamente prodotto all'attore; il giudice di pace avrebbe inoltre erroneamente instaurato un nes- so causale tra il danno patito in concreto dall'attore ed il mancato esercizio tempestivo di una facoltà.
1.1. Entrambi i motivi sono inammissibili. La violazione di norme di legge ordinaria, quali sono le norme poste dagli artt. 2043 e 1227 c.c., non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione avver- 4 so sentenze rese dal giudice di pace in cause da deci- dere secondo equità (S.U. n. 716/99). Né vale prospettare la violazione dell'art. 2043 C.C. in riferimento all'art. 32 Cost. (norma costitu- zionale che anche nel giudizio di equità deve essere osservata: sent. cit.), trattandosi di riferimento non pertinente, poiché il giudice di pace non ha negato che danno alla salute vi sia stato, ma ne ha escluso la ri- sarcibilità in ragione del comportamento tenuto dal danneggiato, al quale ha ritenuto, con insindacabile giudizio equitativo, imputabile l'effettuazione del viaggio aereo in posto sito in zona per fumatori.
2. In conclusione, il ricorso è rigettato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Dutisse Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 7.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 5