Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2001, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
E N C.C. 66636 O I 6 Z 8 A 9 5 1 R . / T 4 N S 1 / I 04048/0 1 - 6 2 G B M E . D I C A S S A Z IO N E R R L . E A L P . A A O D NOM DEL PO POL TALL NO A . D A L R B E R I A E A D I T T ! N R S 1 Oggetto E 3 N E I 1 E S F T . SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M N A JEDD M Reddito Sog' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente- R.G.N. 20630/99 Cron. 8583 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Antonino DI BLASI . Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo difende unitamente all'avvocato . N VITTORIO CONTI, giusta procura in calce;
2000 - controricorrente Commissione avversO la sentenza n. 120/98 della 2057 -1- tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 18/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto la rinuncia;
udito per il resistente, l'Avvocato VACIRCA, che ne prende atto ma insiste sul rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'inammissibilità del ricorso. theti -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, con sentenza 18 gennaio 1989, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, che aveva chiesto la conferma dell'accertamento svolto dall'Ufficio II.DD. di Bologna nei confronti di ZZ per utili percepit' a titolo di reddito da partecipazione RI, a l'anno 1986 al maggior reddito non contabilizzato s.r.l., di della società di capitali Autonettuno cui il IE possedeva una quota. La Commissione Regionale ha in proposito ritenuto che l'Amministrazione Finanziaria non aveva fornito la prova della presunta distribuzione degli utili sociali nei confronti dei soci. Il Ministero delle Finanze ha chiesto l'annullamento di tale sentenza affidandosi a due motivi. UR ZZ resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, adducendo la violazione dell'art. 38 del DPR 20.9.1973 n.600, il ricorrente ribadisce che l'accertamento nei confronti di società di capitali a ristretta base di soci di utili extracontabili costituisce circostanza idonea a far presumere che tale maggior utile sia stato 3 distribuito ai soci, e ciò legittima la determinazione, mediante accertamento sintetico, di maggiori imponibili nei confronti dei soci stessi. Col secondo motivo, il ricorrente sostiene l'incomprensibilità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza impugnata. Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dare atto della duplice eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal controricorrente, in primo luogo per tardività del ricorso stesso, notificato il 28 ottobre 1999, rispetto alla sentenza impugnata, notificata il 12.3.1999; in secondo luogo per essere stato lo ཡིན། stesso ricorso già proposto dall'Avvocatura dello Stato con atto 7 maggio 1999 e, non depositato. L'eccezione è fondata e il suo accoglimento comporta l'inammissibilità della rinuncia al ricorso avanzata all'udienza di discussione del ricorso da parte dell'Avvocatura dello Stato, anche prescindendo dalla mancata adesione di controparte alla rinuncia stessa. Il ricorso in esame, infatti, oltre ad essere già stato proposto dall'Avvocatura dello Stato con atto notificato al contribuente in data 7 maggio 1999, non depositato, e reiterato quindi dopo oltre 4 sessanta giorni (in data 28 ottobre 1999) da quella iniziale notifica, sicchè se ne potrebbe fondatamente sostenere l'inammissibilità (Cass. 3738/95; 5573/97) per il principio della consumazione della impugnazione, è tuttavia inammissibile per altra e prevalente ragione;
il ricorso in data 28 ottobre 1999 è stato proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica, in data 12 marzo 1999, della sentenza impugnata all'Ufficio imposte Dirette di Bologna, notifica valida a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., secondo la sentenza della Corte Costituzionale 22 novembre 2000 n. 525, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 maggio 1999 n.133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia della interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n.546 (secondo cui le sentenze delle Commissioni tributarie Regionali e delle Commissioni tributarie di II° grado delle Province di Trento e Bolzano, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, vanno notificate alla amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato). 5 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, oltre a £.10.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente nelle spese, che si liquidano in £.150.000 oltre a £.10 milioni per onorari. Roma, 13 dicembre 2000 IL RELATORE IL SIDENTE S U E R P IL CANCELLIERE C1 AmaldoCasano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.1 MAR 2001 CANCELLIERE C1 DO CasanoArmet постано A E 6 I N 8 5 R 9 O . 1 I / A N Z 4 T - / A 6 U R B 2 T B . . I S L I R . L R P G . A T E D . R B L A E A A T D I D I 1 R S 3 E E 1 N T E T . S N A N I E A S M E 16