Sentenza 28 gennaio 2003
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- 1. No autorizzazione del condominio, no concessione edilizia(Cons. di Stato N.05128/2012)Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 24 ottobre 2012
Nessuna concessione edilizia senza il previo consenso del condominio, quando l'opera riguarda l'uso di bene comune. È irrilevante che serva a migliorare l'illuminazione dell'appartamento dei richiedenti. Questo abbaiano non s'ha da fare! È questa, parafrasando il Manzoni, l'opinione del comune di Ortisei che non ha concesso ai coniugi proprietari di un appartamento in un condominio la sua realizzazione nel sottotetto di loro pertinenza. Poco importa se un'ala del tetto impediva la visuale al soggiorno del loro appartamento, comprendo in parte la finestra, e che esso fosse necessario per migliorarne l'illuminazione del soggiorno. Il sindaco è stato irremovibile: nessuna autorizzazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2003, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
ce 67.623 TRIBUTARIA01 243/03 ENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 E DA REGISTRAZION TAB. ALL. B No NO E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente - R.G.N. 271/00 Cron. 2704 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Mario CICALA ->Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud.04/06/02 - Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA sul ricorso proposto da: N. 67623 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFF REGISTRO PISTOIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 12, STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
2002 2411
contro
-1- DI CO NI;
intimato - avverso la sentenza n. 84/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 05/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 271SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 84/16/98 del 5 novembre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana respingeva l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritta la richiesta della Amministrazione finanziaria di imposta di registro suppletiva, avanzata a carico del sig. NN BR (quale erede di AR BR). La Amministrazione sosteneva che parte contribuente aveva perso il diritto alle agevolazioni di cui alla legge “Tupini” 408/1949 per non aver tempestivamente provveduto a presentare entro l'anno dalla conclusione dei lavori la relativa denuncia all'Ufficio impositore. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 26, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Nella sostanza sostiene che il termine triennale di prescrizione decorrerebbe solo dalla data di presentazione della denuncia da parte del contribuente e quindi nel caso di specie non essendo stata presentata la denuncia il termine non avrebbe mai cominciato a decorrere. Simile tesi contrasta però con la giurisprudenza di questa Corte (da cui non vi è ragione per discostarsi) secondo cui in materia di azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero di tributi nella misura ordinaria, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate nel settore dell'edilizia, la prescrizione triennale, stabilita dall'art. 6 M d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, decorre, una volta cessato il regime prorogato per l'ultimazione dei lavori, dal compimento del termine annuale perentorio per la presentazione della denuncia da parte del contribuente, a sua volta decorrente dal 31 dicembre 1985, data di scadenza di detto regime prorogato, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1 d.l. 22 dicembre 1981 n. 790 (Cass 21 giugno 2001, n. 8459). La sentenza impugnata merita perciò conferma. Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 giugno 2002 may found Стася DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 2.8 GEN.2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio