Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2001, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
DIRITTI DLM LIRE 2000 CANCELLERIA RE BRLICA IT036 3 9 /0 1 A MED L O OLO ITALIAN BE140226 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Possesso Di serviti SEZIONE SECONDA CIVILE at passaggio - Tempest Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Vibs - dell's time possessors) Presidente Dott. CE BALDASSARRE R.G. N. 19844/98 Cron. 7586, Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1212 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 07/11/00 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE-24.ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 13 MAR 2001 π SERIO ANTONINO, CINQUEGRANI MARIA, IL CANCELLIERE elettivamente 18, presso lo domiciliati in ROMA VIA CAPODISTRIA ne re NCELLERIA i studio dell'avvocato MICELI difesi dall'avvocato S MICELI SALVATORE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FONTI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SAMBATARO, difeso RESTIVO SALVATORE, dall'avvocato Richiesta copia esecutiva dal Sig. Resting giusta delega in atti;
per diritti L.3.600016 5.6628 - controricorrente 2000 IL CANCELLIERE 1785 nonchè
contro
DIRITTI DIRITTI -1- 24 AT FONTI ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, difesa dall'avvocato SALVATORE RESTIVO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
FONTI MARIANNA;
- intimata avverso la sentenza n. 446/98 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 03/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Luigi SPEDALE, per delega dell'avvocato MICELI Salvatore, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 20 febbraio 1985, CE, AR e RI ON chiesero al Pretore di Cefalù di reintegrarli nel possesso della servitù di passaggio esercitato per accedere al proprio fondo attraverso un viottolo sito sul fondo di proprietà di AN IO e IA NQ, i quali, nella prima metà del mese di giugno 1984, avevano in vario modo impedito loro il transito. I resistenti eccepirono l'inammissibilità del ricorso in quanto i denunziati ostacoli al passaggio erano stati frapposti nel 1980. Ispezionati i luoghi e espletata prova testimoniale, il giudice adito accolse la domanda. L'appello successivamente proposto dai resistenti veniva respinto dal Tribunale di Termini Imerese sulla base dei seguenti rilievi: a) la sede Ze viaria oggetto della servitù di passaggio non era esattamente indicata nell'atto pubblico del 3 novembre 1979 con cui i resistenti acquistarono il loro fondo, limitandosi detto rogito, richiamato in ricorso, a fare riferimento al "viottolo in atto esistente e praticato”; b) prescindendo dalla descrizione del percorso fatta nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, era emerso dalla prova per testi che per diversi anni il passaggio da parte degli appellanti per accedere al proprio fondo dalla statale 113 era avvenuto attraversando in senso obliquo il fondo appartenente al IO e alla NQ, fino a quando questi ultimi non iniziarono l'esecuzione delle opere edilizie (precedute da installazioni di staccionate lungo il perimetro dell'area interessata dai lavori e da sbancamenti di terreno); c) sempre dall'espletata prova orale era in particolare emerso che l'impossibilità di m utilizzare il precedente percorso, a seguito dei lavori di sbancamento e realizzazione di opere murarie fatti eseguire dagli appellanti sul proprio 2 fondo, doveva farsi risalire all'estate del 1984 (cioè circa otto mesi prima della proposizione del ricorso). Contro la sopra riassunta sentenza AN IO e IA NQ ricorrono per cassazione deducendo due motivi. Resistono con controricorso CE e RI ON. Non ha svolto attività difensiva l'altra intimata AR ON. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi insieme siccome strettamente connessi anche secondo l'esposizione fattane dai ricorrenti, quest'ultimi, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c. p.c. e dell'art. 1168 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che nel ricorso possessorio e nei due gradi del giudizio i ON avevano chiesto di essere reintegrati nel possesso di un viottolo perfettamente indicato, da cui in realtà erano stati spogliati nel 1980, sicché tardiva era l'incoata azione di spoglio. Nondimeno, il tribunale ha ritenuto di prescindere dalla descrizione del viottolo in base al rilievo che nel corso degli anni il possesso della servitù era stato esercitato dagli interessati su un tracciato variabile. Con un simile argomentare il giudice del merito aveva sostituito radicalmente la domanda superando l'eccezione di inammissibilità del ricorso possessorio in realtà riferito a una situazione di fatto non più esistente da oltre un anno. Ciò era peraltro dimostrato dalla circostanza, di cui pure il tribunale aveva contraddittoriamente dato atto, che ultimamente i И ON fruivano di un ulteriore, diverso transito relativamente al quale gli stessi non avevano lamentato alcuna molestia. Il ricorso è destituito di fondamento. La sentenza impugnata supporta, con le risultanze dell'esperita prova per testi, il convincimento espresso in ordine alla tempestività dell'invocata tutela possessoria, e quindi all'infondatezza del gravame proposto dagli odierni ricorrenti. Dall'ampio testimoniale escusso era infatti emerso che per accedere al proprio fondo dalla statale 113 gli appellanti passavano da diversi anni attraverso un sentiero che intersecava in senso obliquo il fondo appartenente al IO e alla NQ e che quest'ultimi, nell'estate 1984 - cioè circa otto mesi prima del deposito del ricorso possessorio - avevano ostruito e poi eliminato materialmente il viottolo facendo eseguire nel loro fondo delle opere edilizie precedute da installazioni di staccionate lungo il perimetro dell'area interessata dai lavori e da sbancamenti di terreno. ж A tale chiaro e perentorio enunciato della sentenza riguardo alla collocazione temporale del denunziato spoglio, consistito nello sbancamento del terreno ove era esercitato il passaggio, il IO e la NQ contrappongono l'affermazione contenuta nella sentenza pretorile, secondo cui già dal 1983 i ON raggiungevano i loro predi passando attraverso un altro percorso snodantesi in parte nel fondo di essi ricorrenti, a confine del muro posto sulla statale 113 e parallelamente alla stessa;
da tanto deducono che anche il Pretore sostanzialmente riconobbe che il viottolo originario (quale descritto in ricorso) non era più esistente almeno da due anni, salvo poi a accogliere la domanda e ordinare la reintegra nel possesso dello stesso. Epperò siffatta inferenza, oltre ad appalesarsi una mera congettura, non è comunque minimamente in grado di scalfire la conclusione cui la sentenza qui impugnata è pervenuta sulla base di precise testimonianze non 14 espressamente contestate dai ricorrenti. Per vero, dal testo della pronuncia oggetto del presente ricorso risulta in particolare che: 1) all'inizio dei lavori il tracciato del passaggio originario, pur se sensibilmente ostruito, non era stato ancora del tutto smantellato e reso totalmente impraticabile;
2) anche hoooo dopo l'apposizione della staccionata lungo il perimetro dell'area interessata 2900001 dai lavori era infatti possibile attraversare il fondo dei IO avvalendosi del tracciato originario, ivi interamente svolgentesi con andamento obliquo e direzione est-ovest rispetto al margine destro della statale 113, poiché lungo la predetta staccionata era stato apposto un cancello in tavole di legno, non assicurato da alcun lucchetto o altra forma di chiusura e apribile manualmente;
3) solo a seguito degli sbancamenti operati tra il giugno e il luglio 1984 venne definitivamente meno la possibilità di esercitare il possesso della servitù sul locus originario, sicché i ON, come soluzione di ripiego, presero a raggiungere la loro proprietà lungo il percorso parallelo alla statale 113. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese di questo grado del giudizio in favore dei controricorrenti, mentre nessuna statuizione va in proposito emessa nei confronti dell'altro intimato. 18
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al 267.700 pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in lire oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000 Il PresidenteIl Consigliere estensore Dott. CE Baldassarre Dott. Sergio Del Core дее всеAlegio del bore Vinay Boldarosana IL CANCELLIERE C1 Valena Neri 13 MAR. 2001 IL CANCEL