Sentenza 20 marzo 2008
Massime • 1
Non è applicabile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., la previsione di cui all'art. 73 comma quinto bis d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotta dall'art. 4 bis L. n. 49 del 2006), in quanto, perchè la norma possa operare, occorre che la richiesta di applicazione della pena del lavoro di utilità pubblica, in sostituzione delle altre pene concordate, venga avanzata dall'imputato contestualmente all'accordo sulla pena detentiva e pecuniaria.
Commentario • 1
- 1. Ritardata celebrazione del matrimonio e responsabilità del ComuneAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 28 novembre 2008
La Corte di Cassazione (sentenza 27407/2008) ha riconosciuto il diritto al risarcimento ad una donna che per il ritardo imputabile al Comune non era riuscita a celebrare in tempo le nozze con il suo compagno in fin di vita. La donna aveva chiesto che il suo matrimonio fosse celebrato nel più breve tempo possibile in quanto il suo compagno aveva solo pochi giorni di vita. Le nozze tuttavia non si sono celebrate in tempo in quanto l'uomo è deceduto dieci giorni prima della data fissata in calendario dal Comune. La donna ha chiesto il risarcimento dei danni anche per aver perso la pensione di reversibilità. In prima istanza le veniva riconosciuto un risarcimento di circa 300 mila euro, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2008, n. 27407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27407 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2008 |
Testo completo
2 74 07 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/03/2008
SENTENZA
N.620, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARZANO FRANCESCO PRESIDENTE
1. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 17 N. 032941/2005 2. Dott. ZECCA GAETANINO
זז 3. Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA
11 4.Dott.NOVARESE FRANCESCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 14/03/1983 1) IK AN
N. IL 24/02/1959 2) SF AR
3) AN NN RINUNCIANTE N. IL 17/01/1967
avverso SENTENZA del 19/11/2004
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di VOGHERA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso-
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
IACOPINO SILVANA GIOVANNA
che ha concluso per машийl'ivormusim bi lite' dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Didite il ditonsort Halls Spragerzer, Avv. E. Monteverde, cheдача, теогоho, chinto l'acooplisuento del ricors Con sentenza del 19/11/2004 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Voghera
applicava, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti di OU HA, PR NI, RA
AR (oltre che di altri soggetti la cui posizione processuale non interessa) le pene rispettivamente concordate in ordine ai reati loro ascritti di cui all'art. 73 DPR 309/1990.
Proponevano ricorso per cassazione il OU, lo RA e il PR
Il primo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 110 c.p. e 73 d.PR 309/1990 in relazione al capo di imputazione sub e ) Al di là del ritrovamento della sostanza stupefacente effettivamente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, nulla poteva portare all'affermazione di responsabilità in ordine alla contestazione di avere ceduto a terzi droga anche con frequenza giornaliera Si osservava anche, quanto alla mera detenzione dello stupefacente recuperato e sequestrato di cui alla imputazione sub f), che non sussisteva alcun elemento sulla base del quale ritenere che il detto quantitativo fosse destinato alla vendita o più in generale alla cessione a terzi a qualsiasi titolo.
Lo RA si doleva del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, comunque, deduceva mancanza di motivazione sul punto.
Il PR denunciava erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto in quanto si sarebbe dovuto riconoscere l'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 dell' art. 73 d.PR 309 del 1990
Nell'interesse dello RA erano depositati motivi nuovi con cui si chiedeva che, in conformità al disposto del comma 5 bis dell'art. 73 d.PR detto, introdotto dalla L. 21/2/2006 n. 49, la pena applicata fosse sostituita con il lavoro di pubblica utilità per un periodo corrispondente.
Motivi della decisione
I gravami sono tutti inammissibili
Lo è quello del PR ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. d) C.P.P, avendo il predetto fatto pervenire dichiarazione contenente la rinuncia alla presentata impugnazione e la richiesta del passaggio in giudicato della pronuncia emessa nei suoi confronti I ricorsi del OU e dello RA sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell'articolo 129 c.p.p..
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27
marzo 1992, Di Benedetto;
Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. S.U. 25 novembre 1998,
Messina).
Peraltro, si è ripetutamente affermato che, nel procedimento speciale disciplinato dagli articoli
444 ss. c.p.p., l'applicazione della pena si fonda sull'accordo delle parti le quali convengono sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità
della pena, sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.
L'istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.
La concorde volontà delle parti è il presupposto del contenuto della sentenza e diviene oggetto di determinazione da parte del giudice, con la conseguenza che la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti contiene un accertamento ed una affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato il quale non può certo prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Né può accogliersi la richiesta delle RA di applicazione nei suoi confronti del comma 5 bis dell'art. 73 d.PR 309 del 1990, aggiunto dall'art. 4 bis co. 1 lett. g del DL 30/12/ 2005 n. 2712
convertito nella L 49/2006. Perché tale disposizione possa operare, occorre che la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità, in sostituzione delle altre pene concordate,
venga avanzata dall'imputato contestualmente all'accordo sulla pena detentiva e pecuniaria raggiunto dalle parti in ordine al reato contestato. Depone in tal senso la formulazione letterale secondo cui il giudice con la sentenza ex art. 444 c.p.p., qualora non della norma invocata debba concedersi il beneficio ex art. 163 c.p.. può applicare, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, anzichè le pene detentive e pecuniarie concordate, quella del lavoro di pubblica utilità. Il legislatore ha infatti voluto che il giudice, nello stesso momento in cui è
sottoposta al suo esame la richiesta delle parti di applicazione della pena, decida, nel ratificare l'accordo raggiunto, se sostituire o meno la pene oggetto del patto con quella del lavoro di pubblica utilità La richiesta ora avanzata dallo RA non può certo mettere nel nulla un accordo delle parti che ha avuto per oggetto anche la determinazione della pena e che è stato ormai recepito e fatto proprio dal giudice.
A norma dell'articolo 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 a favore della Cassa delle
ammende
Così deciso il 20/3/2008
Il Consigliere estensore Silvana ofico II Presidente можено Шагнат CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 LUG. 2008
d IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angeliiii