Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2008, n. 27407
CASS
Sentenza 20 marzo 2008

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Massime1

Non è applicabile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., la previsione di cui all'art. 73 comma quinto bis d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotta dall'art. 4 bis L. n. 49 del 2006), in quanto, perchè la norma possa operare, occorre che la richiesta di applicazione della pena del lavoro di utilità pubblica, in sostituzione delle altre pene concordate, venga avanzata dall'imputato contestualmente all'accordo sulla pena detentiva e pecuniaria.

Commentario1

  • 1Ritardata celebrazione del matrimonio e responsabilità del Comune
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 28 novembre 2008

    La Corte di Cassazione (sentenza 27407/2008) ha riconosciuto il diritto al risarcimento ad una donna che per il ritardo imputabile al Comune non era riuscita a celebrare in tempo le nozze con il suo compagno in fin di vita. La donna aveva chiesto che il suo matrimonio fosse celebrato nel più breve tempo possibile in quanto il suo compagno aveva solo pochi giorni di vita. Le nozze tuttavia non si sono celebrate in tempo in quanto l'uomo è deceduto dieci giorni prima della data fissata in calendario dal Comune. La donna ha chiesto il risarcimento dei danni anche per aver perso la pensione di reversibilità. In prima istanza le veniva riconosciuto un risarcimento di circa 300 mila euro, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2008, n. 27407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27407
Data del deposito : 20 marzo 2008

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