Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2001, n. 7003
CASS
Sentenza 23 maggio 2001

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d'opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione.

Commentario1

  • 1Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'operaAccesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2001, n. 7003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7003
Data del deposito : 23 maggio 2001

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