Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ. relative al contratto di prestazione d'opera non escludono la possibilità di accordi di prestazione gratuita, ne' determinano una presunzione, anche "iuris tantum", di onerosità dell'opera intellettuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA TIPOGRAFICA DI BA OL DITTA INDIVIDUALE, in persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CASTAGNA, difeso dall'avvocato NICOLA BIANCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDITORIALE CROTONESE SRL;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 08190/97 proposto da:
EDITORIALE CROTONESE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA TIPOGRAFICA DI OL BA DITTA INDIVIDUALE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 70/97 del Giudice di pace di CROTONE, emessa il 10/03/97 e depositata il 17/03/97 (R.G. 424/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.
Ritenuto in fatto quanto segue.
Il Giudice di pace di Crotone ha deciso, con sentenza resa in data 10.3.1997, una controversia tra La Tipografica di DO Bava, da una parte, e la Editoriale Crotonese s.r.l., dall'altra, insorta perché:
la Editoriale aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro la Tipografica, per la somma di L. 856.000, richiesta in compenso di prestazioni pubblicitarie stampate in un giornale dell'istante;
la società ingiunta aveva opposto di avere raggiunto un accordo verbale con la Editoriale, per cui avrebbe usufruito delle prestazioni pubblicitarie in cambio della pubblicazione degli articoli del Bava nello stesso giornale.
Con la sentenza indicata, il Giudice di pace, premessa la propria competenza a decidere della controversia, essendo la pretesa del Bava basata su una prestazione di lavoro autonomo, ha, nel merito, rigettato l'opposizione, ritenendo (provato) che il Bava avesse chiesto soltanto di pubblicare i suoi articoli con particolare risalto, ma che nessun accordo era intercorso tra le parti per compensare tali articoli con la pubblicità.
Di tale sentenza la Tipografica ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a quattro motivi la quale la Editoriale resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con il quale ha eccepito l'incompetenza del giudice di pace ex art. 409, comma 3 c.p.c. Osserva in diritto.
Il ricorrente, premesso che il giudice di equità è vincolato al rispetto dei principi fondamentali e delle disposizioni delle leggi inderogabili (primo motivo) lamenta che la sentenza impugnata:
deciso sulla competenza con argomentazione contraddittoria (in particolare il 4° motivo); la stessa ha erroneamente omesso di valutare che la prestazione di lavoro intellettuale è strutturalmente, ex art. 2233 c.c., un contratto a titolo oneroso (secondo e terzo motivo); pertanto, altrettanto erroneamente e con motivazione contraddittoria, ha attribuito alle risultanze del libero interrogatorio delle parti il ruolo "di pilastro principale ed esclusivo, della propria ipotesi ricostruttiva" e ha desunto da tale convincimento quello della inesistenza dell'obbligo della retribuzione e di ogni controprestazione (per le prestazioni del ricorrente) (terzo e quarto motivo).
Per giudicare sulla fondatezza dei motivi -che per la loro interdipendenza si debbono esaminare congiuntamente- si deve osservare che il giudice di pace è pervenuto al proprio convincimento sulla effettiva consistenza del rapporto istauratosi tra le parti disponendo ritualmente il libero interrogatorio e argomentando con una motivazione adeguata e comunque immune da quei vizi -inesistenza o assoluta incomprensibilità o insanabile contraddizione- che possono essere censurati in sede di legittimità (limitatamente alle sentenze del giudice di pace).
In base a tale accertamento, risulta egualmente immune dai vizi denunciati nel ricorso la scansione logica e giuridica della motivazione.
Infatti, le disposizioni di cui agli artt. 2229 e sgg. C.c. e in particolare l'art. 2233 si riferiscono ai contratti di prestazione d'opera retribuita (con i quali il fruitore si obbliga concretamente a corrispondere alla prestazione d'opera una retribuzione). Ma la natura della fattispecie precettiva non esclude la possibilità di accordi di prestazione gratuita ne' determina, come sostenuto dal ricorrente, una presunzione, anche se juri stantum, di onerosità dell'opera intellettuale (gli abusi, da parte del contraente più forte, prospettato dal ricorrente potrebbero rilevare sul piano dei vizi del consenso, non della sua prova).
Non sussiste neppure la dedotta contraddizione tra la qualifica della domanda operata ai fini della (determinazione della competenza e la esclusione della onerosità della prestazione.
Infatti, come si à già osservato l'onerosità non è un elemento essenziale, indispensabile per aversi un accordo di prestazione intellettuale. È inoltre pacifico che il giudice, quando deve qualificare la domanda ai fini di decidere sulla competenza deve inquadrare quella formulata dall'attore (in base agli elementi già acquisiti o a quello che ritiene a tal fine di assumere) in una fattispecie tipica, senza alcun riferimento alla fondatezza nel merito del petitum.
Per le ragioni esposte, riuniti i ricorsi e assorbito quello incidentale condizionato, deve essere rigettato il ricorso principale.
Sussistono fondati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6.12.1998.
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1999.