Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
In tema di prestazione d'opera intellettuale, la onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta dall'art. 2233 cod. civ., non ne integra, peraltro, un elemento essenziale, ne' può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso.( Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di detto principio, ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto legittima la clausola contrattuale che condizionava il diritto al compenso per la prestazione di un ingegnere, cui il Comune di Castellana Grotte aveva commissionato un progetto relativo alla sistemazione delle strade esterne di quel centro, al conseguimento delle approvazioni richieste e dei finanziamenti pubblici delle opere, eventi non verificatisi, con conseguente, mancata corresponsione dell'onorario al professionista per la prestazione svolta dallo stesso).
Commentario • 1
- 1. Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'operaAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VITO NOTARNICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COM. CASTELLANA GROTTE, in persona del Sindaco pro-tempore NE PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difeso dall'avvocato, ALBERTO COCCIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 374/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 12/04/96;
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. PA AN chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bari decreto ingiuntivo, in data 13.10.1986, a carico del Comune di Castellana Grotte per la somma di L. 22.850.509, più accessori e spese, quale corrispettivo di un progetto che aveva elaborato - per la sistemazione delle strade esterne di quel centro - su commissione del Comune stesso. Questi propose rituale opposizione all'ingiunzione eccependo, per quel che ancora interessa, che il credito non sussisteva e comunque era inesigibile in quanto la convenzione stipulata all'uopo con il professionista prevedeva la corresponsione degli onorari solo se, in uno alla approvazione del progetto, avesse fatto seguito il finanziamento delle opere, eventi che non si erano più verificati.
Con sentenza del 22.01.1990 il Tribunale di Bari, accogliendo l'opposizione, riconobbe al professionista istante la sola sonuna di L. 2.000.000=, così forfettariamente prevista nella convenzione per la ipotesi che non avesse avuto luogo il finanziamento delle opere progettate.
Su appello dell'ing. AN, che ha invocato la nullità della clausola n. 6 della convenzione citata (del 10.12.1983) per contrarietà con la legge 5.05.1976 n. 340 (articolo unico) circa la inderogabilità dei minimi tariffari - inderogabilità assertivamente ribadita dalla successiva legge 26.04.90 n. 155 (di conversione del d.l. 2.03.1989), art. 12 bis - la Corte di Bari, con la sentenza dep. il 12.04.196, qui impugnata, ha rigettato il gravame, con pronunce conseguenziali.
La Corte territoriale invero, premesso che, per gli artt. 6 e 9 co. 1^ della convenzione inter partes del 10.12.1983, "qualora non vi fosse stato il finanziamento" e, a monte, qualora il progetto non "avesse ottenuto tutte le approvazioni... il Comune aveva l'obbligo di pagare solo le spese vive di progettazione, preventivamente concordate in L. 2.000.000"; che, il progetto non aveva ottenuto l'approvazione dell'autorità tutoria ne' il finanziamento;
ha osservato che era da ritenersi legittima detta convenzione, alla stregua di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che, affermatosi in tema di rapporti tra privati, a maggior ragione andava seguito per le convenzioni tra i professionisti e gli enti pubblici. Alla invocata legge 5.05.1976 n. 340 la Corte barese ha contrapposto la interpretazione autentica data alla stessa dall'art.6 co. 1^ della legge 1.07.1977 n. 484 (recte n. 404), il quale ha circoscritto il principio dell'inderogabilità delle tariffe professionali de quibus ai soli rapporti tra privati. Rilevava, infine, quel Collegio che la delibera dell'organo comunale con cui l'incarico de quo era stato conferito, per esser valida, avrebbe dovuto prevedere i mezzi per farvi fronte, mentre la legge 26.04.190 n. 155 "non era applicabile alla fattispecie in esame" (ult. parte sent. imp., in motivazione).
Ricorre per la cassazione di detta decisione il soccombente, articolando due motivi a sostegno del ricorso.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria difensiva, il Comune di Castellana Grotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo di ricorso il AN si duole per omessa-insufficiente-contraddittoria motivazione su punto decisivo ed errata interpretazione della convenzione del 10.12.1983. Assume che con le clausole nn. 6 e 9 di quest'ultima non si era stabilita alcuna rinuncia agli onorari, ma solo i termini - distinti - per il pagamento di spese vive e compenso professionale, ne' era vero che la delibera di affidamento non prevedesse l'impegno di spesa. Peraltro, una clausola che avesse condizionato il diritto al compenso alla decisione di un terzo (CEE-Regione) sarebbe stata nulla sia per contrarietà all'art. 2233 c.civ. sia perché meramente potestativa ex art. 1355 c.civ.
1.1 La censura è infondata.
La interpretazione delle clausole contrattuali è compito riservato al giudice di merito, nel caso dei specie assolto con motivazione esauriente e priva di vizi logici-ermeneutici. Il ricorrente contrappone a tale motivazione, peraltro supportata - passo passo - dal tenore letterale delle clausole nn. 6 e 9 della convenzione de qua (assolutamente inequivoche), una sua apodittica qualificazione di quei patti (a suo avviso indicativi di "termini distinti per il pagamento" di spese ed onorari), senza indicare quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati dal giudice del merito (cfr. Cass. Sez. II 18.08.1988 n. 8156; 25.03.98 n. 3142;
24.03.98 n. 3084; 14.12.97 n. 11249).
Il controllo di legittimità, invece, è limitato, in materia, alla logicità del ragionamento seguito dal giudice di merito ed alla osservanza dei canoni ermeneutici di cui sia stata denunciata la violazione: il ricorrente, - invece - pur avendo denunciato assertivamente il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., non ha sufficientemente specificato, sul punto, il motivo di ricorso (cfr. Cass. Sez. II 18.06.98 n. 6076; 9256/98). Infondata è altresì la ribadita eccezione di nullità di dette clausole (contraddittoriamente ora ritenute dal ricorrente come condizionanti il compenso) sia perché il deducente ritorna, con essa, sui motivi di appello, senza censurare le motivazioni sul punto date dalla Corte barese (genericità, quindi, del ricorso), sia perché non è a parlarsi di condizione meramente potestativa laddove entrino in gioco valutazioni di merito o legittimità rimesse ad organismi estranei al contraente (e, perciò, terzi), peraltro di diritto pubblico od europeo.
La giurisprudenza citata dal ricorrente non si attaglia al caso di specie, siccome relativa a fattispecie ove la condizione dipendeva dalla volontà della stessa controparte (approvazione del Comune). In via più generale va detto che la onerosità del contratto ex art. 2233 c.civ., se è elemento normale del rapporto di prestazione di opera professionale, non ne integra un elemento essenziale ne' di ordine pubblico, sicché ben è consentito alle parti, nella loro autonomia contrattuale, prevederne espressamente la gratuità (attraverso, per esempio, rinuncia preventiva al compenso): v. Cass. Sez. II, 27.10.'94 n. 9978 e la stessa sentenza n. 10393/94 citata dal ricorrente (ove, peraltro, si fa questione di derogabilità dei minimi tariffari, non di rinuncia al compenso).
Sulla derogabilità delle tariffe professionali nei rapporti con enti pubblici - affermata nella sentenza impugnata - nella vigenza della legge n. 340/76 (come interpretata autenticamente dall'art. 6 co.1^ legge n. 404/77) non v'è censura da parte del ricorrente.
2. Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente fa questione di violazione dell'art. 12 bis del D.L. 2.03.189, conv. in L. 26.04.90 n. 155. 2.1 Avvalendosi dei poteri di correzione in diritto della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo sia però conforme al diritto (art. 384 co. 2^ c.p.c.), osserva questa Suprema Corte che non può applicarsi ad un rapporto, sorto nel 1983 e concluso prima del 13.10.1986 (data del decreto ingiuntivo), una legge successiva, di natura sostanziale (art. 11 preleggi al c.civ.). Tale pregiudiziale osservazione rende infondato in radice il motivo di ricorso de quo e ultronea la motivazione che sul punto ne aveva data la Corte territoriale (che era entrata nel merito dei contenuti di detta legge).
In definitiva, il ricorso esaminato non può che essere rigettato.
Ravvisa questa Corte giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999