Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7741
CASS
Sentenza 20 luglio 1999

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Massime1

In tema di prestazione d'opera intellettuale, la onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta dall'art. 2233 cod. civ., non ne integra, peraltro, un elemento essenziale, ne' può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso.( Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di detto principio, ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto legittima la clausola contrattuale che condizionava il diritto al compenso per la prestazione di un ingegnere, cui il Comune di Castellana Grotte aveva commissionato un progetto relativo alla sistemazione delle strade esterne di quel centro, al conseguimento delle approvazioni richieste e dei finanziamenti pubblici delle opere, eventi non verificatisi, con conseguente, mancata corresponsione dell'onorario al professionista per la prestazione svolta dallo stesso).

Commentario1

  • 1Compenso del professionista: p.a. può condizionarlo al finanziamento dell'operaAccesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7741
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7741
Data del deposito : 20 luglio 1999

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