Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 2
Il canone generale dell'art. 5 cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353), secondo cui non è influente sulla giurisdizione il mutamento della legge intervenuto successivamente alla domanda, esige, in fase di composizione del conflitto tra giudice ordinario e giudice speciale "ex" art. 362 cod. proc. civ., il riferimento alla legge in vigore al momento della prima iniziativa processuale, ove la seconda, pur aprendo un autonomo procedimento, esprima mera reiterazione della stessa domanda, in conformità della decisione del giudice in precedenza adito, atteso che l'indicato momento segna l'effettiva apertura del dibattito, successivamente spostatosi in una sede diversa per ragioni esclusivamente inerenti alla questione di giurisdizione.
La controversia sui rapporti di dare e di avere fra il comune e la società concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione di tributi ed altre entrate pubblicistiche, quando implichi indagini e statuizioni sulla validità ed operatività di provvedimenti e di clausole del rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prima delle modificazioni introdotte dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2002, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CANOSA PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTINA D'AMPEZZO 180, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO FILOGRANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GESTOR S.P.A.;
- intimata -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 49/99 della Corte dei Conti di BARI, depositata il 20/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Canosa di Puglia il 1^ dicembre 1988 ha citato davanti al Tribunale di Trani la Società TO, la quale aveva espletato in regime di concessione - appalto, dal 1978 (subentrando alla ditta CO RI) fino al 1986, il servizio di accertamento e di riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità, della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, dei diritti inerenti alla gestione del macello e del mercato municipali;
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di circa trecento milioni di lire, in tesi dovuta per esazioni indebitamente effettuate, per ritenute sulle entrate lorde superiori a quelle spettanti a titolo di corrispettivo, per indennità di mora ed interessi.
La Società si è costituita in giudizio, contestando il fondamento della domanda.
Il Tribunale di Trani, con sentenza del 10 giugno-17 luglio 1997, ha rilevato d'ufficio e dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, considerando che la causa riguardava la misura dell'aggio in un rapporto esattoriale, ed altre obbligazioni di tipo accessorio inerenti al rapporto stesso, di modo che, essendo attinente alla contabilità pubblica, era devoluta alla cognizione della Corte dei conti.
Nel luglio del 1998 il Comune ha riproposto l'indicata domanda davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, la quale, con sentenza del 2 febbraio - 20 luglio 1999, a sua volta ha dichiarato il difetto di giurisdizione.
Osservando che il rapporto dedotto in giudizio non aveva natura esattoriale, secondo la disciplina all'epoca vigente, ma configurava concessione amministrativa del servizio pubblico relativo ad entrate tributarie e patrimoniali, e comunque non attribuiva alla Società concessionaria la qualità di agente contabile con obbligo di rendiconto, detta Sezione ha ritenuto carenti i presupposti della propria giurisdizione contabile.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 362 secondo comma n. 1 cod. proc. civ., notificato alla S.p.a. TO il 28 settembre 1999,
il Comune di Canosa ha denunciato il conflitto negativo di giurisdizione, condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte dei conti ed osservando che le stesse dovrebbero comportare l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La TO non ha presentato controdeduzioni.
Il Comune ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che il canone generale dell'art. 5 cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353), secondo cui non è influente sulla giurisdizione il mutamento della legge intervenuto successivamente alla domanda, esige, in fase di composizione del conflitto tra giudice ordinano e giudice speciale, il riferimento alla legge in vigore al momento della prima iniziativa processuale, ove la seconda, come nella specie, pur aprendo un autonomo procedimento, esprima mera reiterazione della stessa domanda, in conformità della decisione del giudice in precedenza adito;
l'indicato momento segna infatti l'effettiva apertura del dibattito, successivamente spostatosi in una sede diversa per ragioni esclusivamente inerenti alla questione di giurisdizione.
Si deve dunque prescindere dalle innovazioni in tema di giurisdizione introdotte dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e poi dall'art. 7 dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 (riformulativo di detto art. 33).
Il conflitto va risolto con l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Società TO, secondo le concordanti deduzioni delle parti, si è occupata tanto della riscossione di tributi (diversi da quelli esigibili mediante ruoli) e di altre entrate pubblicistiche dell'ente territoriale, quanto delle prodromiche attività di accertamento dei relativi crediti, assumendo con apposito contratto il corrispondente pubblico servizio.
Il complesso contenuto del rapporto, caratterizzato dal cumulo di mansioni tipiche del tesoriere, quali sono quelle attinenti all'esazione di tributi e di altre entrate patrimoniali (v. art. 73 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, modificato dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603), e di mansioni in regime di concessione relative all'accertamento di detti crediti, richiede, ai fini della giurisdizione sulla controversia che riguardi le reciproche posizioni di dare e di avere, di distinguere i seguenti casi.
La causa che investa soltanto la regolarità del conto (alla cui presentazione il tesoriere comunale è tenuto a norma dell'art. 317 del r.d. 4 febbraio 1915 n. 148 e poi dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142), ancorché per la parte attinente alla percentuale delle somme incassate trattenuta a titolo di compenso, ricade nella giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e dell'art. 103 secondo comma della Costituzione, riguardando la correttezza dell'operato del soggetto incaricato del maneggio di denaro pubblico (v., in relazione alle analoghe controversie in tema di aggio esattoriale, Cass. s.u. 10 aprile 1999 n. 237, 7 dicembre 1999 n. 862). La causa che, pur avendo oggetto patrimoniale, richieda indagini e pronunce sull'estensione e sulla disciplina della concessione, secondo i provvedimenti emessi dal comune concedente ed i connessi accordi inter partes, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo anteriore alle modificazioni apportate dalle sopravvenute normative del 1998 e del 2000 (v. Cass. s.u. 27 aprile 1995 n. 4679, 8 marzo 1996 n. 1830 e 16 luglio 2001 n. 9648). Detta giurisdizione del giudice amministrativo, al di là del letterale riferimento ai "ricorsi contro atti e provvedimenti", ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio (v. Cass. s.u. 18 maggio 2000 n. 364). Residua infine la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del secondo comma del menzionato art. 5, quando si discuta soltanto sul compenso del concessionario, senza dirette implicazioni sul rendiconto di tesoreria e sul contenuto della concessione. La vicenda in esame rientra nella seconda delle delineate ipotesi.
Il Comune di Canosa ha basato le proprie pretese creditorie verso la TO sull'invalidità ed inefficacia della deliberazione con la quale il proprio Commissario straordinario aveva elevato (rispetto alla misura in precedenza fissata) la quota delle entrate lorde che la Società poteva trattenere a titolo di compenso;
ha inoltre dedotto l'invalidità ed inefficacia di specifiche clausole del contratto di concessione - appalto, in ragione dell'asserita prevalenza delle diverse previsioni del capitolato;
ha poi avanzato ulteriori richieste strettamente accessorie o comunque connesse ai crediti che sarebbero derivati dal fondamento di quelle deduzioni. La presente contesa, dunque, esige, in via principale e non meramente incidentale o delibativa, una decisione sul contenuto e sulla disciplina del rapporto di concessione.
Conclusivamente, il conflitto va risolto con la dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in base al principio secondo cui la controversia sui rapporti di dare e di avere fra il comune e la società concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione di tributi ed altre entrate pubblicistiche, quando implichi indagini e statuizioni sulla validità ed operatività di provvedimenti e di clausole del rapporto concessorio, rientra in detta giurisdizione esclusiva, ai sensi e nel vigore dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, prima delle modificazioni introdotte dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
La natura della questione affrontata, le peculiarità della vicenda processuale ed il tenore delle tesi sviluppate dal Comune ricorrente rendono equa l'integrale compensazione delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2002