Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2002, n. 1734
CASS
Sentenza 7 febbraio 2002

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Il canone generale dell'art. 5 cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353), secondo cui non è influente sulla giurisdizione il mutamento della legge intervenuto successivamente alla domanda, esige, in fase di composizione del conflitto tra giudice ordinario e giudice speciale "ex" art. 362 cod. proc. civ., il riferimento alla legge in vigore al momento della prima iniziativa processuale, ove la seconda, pur aprendo un autonomo procedimento, esprima mera reiterazione della stessa domanda, in conformità della decisione del giudice in precedenza adito, atteso che l'indicato momento segna l'effettiva apertura del dibattito, successivamente spostatosi in una sede diversa per ragioni esclusivamente inerenti alla questione di giurisdizione.

La controversia sui rapporti di dare e di avere fra il comune e la società concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione di tributi ed altre entrate pubblicistiche, quando implichi indagini e statuizioni sulla validità ed operatività di provvedimenti e di clausole del rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prima delle modificazioni introdotte dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2002, n. 1734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1734
    Data del deposito : 7 febbraio 2002

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