Sentenza 15 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2003, n. 15452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15452 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 5452/03 Lavoro invalidità Composta dagli Illahi g.ri Magistati civile Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 30510/01 1899/02Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 31353 - Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Rep. - Consigliere ud. 01/04/03Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente 142 S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
TU AT;
- intimata e sul 2° ricorso n° 01/02/1899 proposto da: TU AT, elettivamente domiciliata in ROMA --- 2003 VIA BALDO UBALDI 66, presso lo studio DEGLI ww...... w -- - 1898 dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 218/01 del Tribunale di MESSINA, depositata il 06/08/01 R.G.N. 784/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per inammissibilità del ricorso in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 6 agosto 2001 il Tribunale di Messina, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento della domanda proposta contro i Ministeri dell'interno e del tesoro da AL BA, dichiarava questa ultima invalida civile all'80% dal mese di luglio 1999 ma riteneva inammissibile, siccome nuova in appello, la domanda di condanna del Ministero dello interno al pagamento dell'assegno di invalidità civile;
che questo Ministero ricorre ora per cassazione in via principale mentre la BA resiste con incidentale controricorso e ricorre in via condizionata;
che essa ha anche depositato memoria, con cui conferma di avere chiesto al Pretore il mero accertamento dello stato di invalidità.
Considerato che
i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dello art. 335 cod. proc. civ.; che con i due motivi del ricorso principale il Ministero dell'interno lamenta che, in violazione dell'art. 13 1. n. 118 del 1971 e con omessa motivazione su un punto decisivo della causa, il 3 • Tribunale abbia trascurato l'accertamento dei requisiti socio-economici dell'assegno di invali- " dità civile;
che la stessa doglianza viene formulata dalla ricorrente incidentale, la quale sostiene la violazione dell'art. 13 cit. e degli artt. 112, 324, 329 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.; che nessuno dei detti motivi, da esaminare insieme perché connessi, è ammissibile;
che, come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 12 luglio 2000 n. 483- richiamata dallo stesso ricorrente ai-) sensi degli artt. 3 e 6 d. P.R. 24 settembre 1994 n. 998, il cittadino che, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento dell'invalidità, pretendesse in giudizio non già una prestazione di assistenza sociale ma soltanto un accertamento, con efficacia di giudicato, del suo status (situazione giuridica soggettiva e non semplice stato di fatto) ben poteva a tale scopo convenire in giudizio il Ministero del tesoro;
che nel caso di specie il Tribunale ha emesso nei confronti del Ministero del tesoro una pronuncia di mero accertamento dello status di invalidità civile ed ha espressamente rigettato la domanda di condanna del Ministero dell'interno, con la conseguenza che: a) il ricorso di questo, concernente i requi- siti della sentenza di condanna, è inammissibile per difetto di interesse;
b) il ricorso della parte privata non contesta- il rigetto della domanda di condanna, che anzi riconosce che "l'azione introdotta dalla BA aveva l'unico e precipuo scopo di mero accertamento della condizione sanitaria", onde la doglianza di H mancate accertamento dei requisiti non sanitari per la condanna è anch'essa inammissibile per difetto di interesse;
che, dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibile e compensa le spese. Così deciso in Roma il 1° aprile 2003 il Presidenter. Il Cons. estensore: Roulli IL CANCELLIERE Deposit Cancellería Oggi, 15 OTT 003 IL CANCELLIERE