Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6390 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM 390 01 IN NO PO ASSAZIONE Oggetto Determinazione del SEZIONE TERZA CIVILE credito in base a clausola parametrica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18902/98 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito SALLUZZO Consigliere Dott. Vincenzo Cron.14245 P Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 2307 MALZONE Rel. Consigliere Dott. Ennio Ud.07/12/00 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION? UFFICIO COPIE SENTENZA Richiest SOLE 24 dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 # 8 M C 2001 CANATO ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA LGO IL CANCELLIERE LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, difeso dall'avvocato FALCIANI WANDA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
TA,RB EN, RB elettivamente domiciliati in ROMA VIA A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VALLETTA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato VIELMO DUO', giusta delega 2000 in atti;
2000 controricorrenti avverso la sentenza n. 1212/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 02/06/98 e depositata il 03/07/98 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (r.g. 1635/92); UFFICIO COPIE Richiesta copia legale udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. VALLETTA 36000+6 udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio per diritti L. 11 2 SET 2001 MALZONE;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con rogito notar Viscardini 13.5.63 n. 18531 Gar- bellini NZ e GA NA concedevano in mutuo a NA EN e NA GU la disomma L. 4.000.000, ancorando con la clausola n. 2 il relativo potere d'acquisto della moneta al costo di mc. 364 di muto di mattoni nuovi pieni alla data fissata per la che doveva avvenire entro il restituzione della somma, 3 maggio 1969. LIRE 2000 CANCELL Con precetto notificato il 13 gennaio 1971 i mu- tuanti, stante la mancata estinzione del debito, inti- mavano ai mutuatari il pagamento della complessiva som- BE145692 ma di L.
6.811.380 per capitale, procedendo esecutiva- BE145693 mente nei confronti degli stessi. BE145634 In sede di riparto gli esecutati si opponevano alla procedura esecutiva immobiliare, sostenendo che il loro AS036465 AS036459 2 AS036460 debito ammontava a L.
6.200.000 e contestando la deter- minazione del credito, perché fatta dal G.E. con ordi- nanza basata su parametri forniti dal Genio Civile, senza un regolare giudizio di merito. Il tribunale di Rovigo con sentenza 22 gennaio - 22 luglio 1992 rigettava l'opposizione, osservando, tra l'altro, che l'applicazione della suddetta clausola di rivalutazione del debito non richiedeva l'instaurazione di un autonomo giudizio, in quanto si risolveva in una semplice operazione di calcolo. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza 2.6.98 3.7.98 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da NA EN avverso la predetta sentenza, per gene- ricità, significando che l'appellante non aveva spiega- to perché la quantificazione era errata, né quale avrebbe dovuto essere, né per quali motivi non dovevano essere applicati i parametri risultanti dal certificato del Genio Civile, contravvenendo, perciò, alla regola di correlare con sufficiente chiarezza i motivi di im- pugnazione alla motivazione della sentenza impugnata. Ricorre per l'annullamento della decisione il Cana- to esponendo un solo motivo. Resistono con controricorso gli intimati con sal- vezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico motivo di ricorso si deduce che la de- claratoria di inammissibilità dell'appello sarebbe sta- ta adottata in violazione di legge, in quanto sin dalla prima difesa era stata eccepita la legittimazione del giudice dell'esecuzione a provvedere alla determinazio- ne del debito secondo la clausola parametrica inserita in contratto e sarebbe stata contestata la possibilità di utilizzare, allo stesso fine, i parametri certifica- ti dal Genio Civile. Il ricorso è infondato, perché la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali si è trovata nell'impossibilità di esaminare l'impugnazione del Ca- nato. Ed invero, la clausola parametrica, la cui finalità è quella di salvaguardare la somma capitale dalle oscillazioni del potere di acquisto della moneta, non ha altra funzione se non quella di provvedere automati- camente alla rivalutazione del capitale secondo parame- tri di riferimento generalmente in uso nella colletti- vità. Avendo il giudice dell'esecuzione fatto riferimento ai parametri certificati dal Genio Civile, era onere della parte interessata spiegare le ragioni per cui bi- sognava fare riferimento ad altri parametri e non a quelli. 4 Ne il rigetto del consegue ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
e condanna il ricorrente al pa- Rigetta il ricorso gamento delle spese del grado che inliquida L. oltre onorari che liquida in L.126.000 1.000.000. Così deciso in Roma addì 7.12.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vilofientienion blazon 16 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 40000 Oggi, lì - 8 MAG. 2001 - શ Has 29000 IL CANCELLIERE ષ્ઠ 0 ત Giovanni Giambattista છે . S A Z E I N O E T R O C UFFICIO DELLE LUGATOROMA 2 4 Serie istrato in data 290.000 33465 versate St. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) 0 3 3 1 5