Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
La concessione della riabilitazione in tema di rapina richiede che il condannato provi di avere adempiuto al risarcimento integrale non solo del danno cagionato dall'impossessamento della cosa, ma anche di quello fisico e morale prodotto con l'attentato, attraverso la violenza o le minacce, alla incolumità personale o alla libertà individuale della persona offesa.
Commentario • 1
- 1. La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con laEmanuele Cavallo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di riabilitazione proposta dall'istante, condannato dieci anni prima dalla Corte d'Appello della medesima città per concorso nel reato di concussione, realizzato mediante pressioni svolte nei confronti dell'amministratore di una società commerciale. Avverso tale ordinanza concessiva, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando, in particolare, che il riabilitando non aveva risarcito integralmente i danni cagionati da reato ma che si fosse limitato semplicemente a corrispondere una somma transattivamente concordata con la persona offesa. Investita della questione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 23902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23902 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1651
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2754/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
ND ER, nato il [...] in [...];
avverso la ordinanza in data 19.11.2009 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto la domanda di riabilitazione avanzata da ND ER.
Osservava che la condanna cui si riferiva la domanda aveva ad oggetto una rapina ai danni di una prostituta e che l'istante non aveva dato prova dell'avvenuto risarcimento del danno ne' dell'impossibilità di risarcirlo. Non rilevava quindi la circostanza che il denaro provento della rapina fosse stato già restituito alla persona offesa, giacché l'adempimento delle obbligazioni civile deve avvenire ad opera del condannato, con mezzi economici dei quali può legittimamente disporre.
2. Ricorre l'interessato a mezzo del difensore, avvocato Vito Tassone, che chiede l'annullamento del provvedimento. Premette un'accurata ricostruzione dei fatti processuali riproducendo l'istanza e le parti della sentenza di condanna ritenute di rilievo e denunzia violazione della legge processuale e sostanziale e in particolare dell'art. 179 c.p., comma 6, n. 2, nonché dell'art. 185 c.p., commi 1 e 2. 2.1. Assumendo innanzi tutto che la sentenza di condanna dimostrava che il danno recato dal reato per il quale era intervenuta condanna consisteva soltanto nella somma di L. 100.000, sottratte alla prostituta, corrispondente a quella sequestrata all'imputato e restituita alla donna dall'Autorità giudiziaria con la sentenza di condanna;
erroneamente il Tribunale di sorveglianza avrebbe fatto riferimento al mancato adempimento delle obbligazioni civili con mezzi propri dell'imputato, perché il punto era che non emergevano dalla sentenza ulteriori obbligazioni civili diverse dall'obbligo di restituzione della somma sottratta.
2.2. Osserva quindi che il provvedimento impugnato travisava il contenuto della sentenza di condanna e dava per scontata l'esistenza di una obbligazione civile che, in tanto poteva essere considerata, in quanto fosse stata accertata e resa liquida da una pronunzia giudiziale (penale o civile), secondo quanto d'altro canto affermato da sez. 6 n. 80 del 1992 e da sez. 1 n. 35714 del 2006 che ponevano a carico del Tribunale di sorveglianza, in assenza di detta liquidazione, l'onere di verificare se vi era stato danno e se questo era liquido ed esigibile;
sicché non residuando nel caso in esame alcun danno risarcibile, e mancando in ogni caso qualsivoglia accertamento in tal senso sia nella sentenza di condanna sia ad opera del Tribunale di sorveglianza, l'istanza non poteva essere respinta.
3. In prossimità dell'udienza la difesa del ricorrente ha prodotto memoria nella quale insiste sulle sue deduzioni.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato il ricorso, perché è basato sul presupposto erroneo che bastava ad adempiere così alle obbligazioni civili scaturenti dal reato di rapina e a ripagare la vittima non costituitasi parte civile, che le fosse stata restituita dalla polizia la somma sottratta dall'imputato.
2. L'art. 179 c.p., prevedendo come condizione ostativa alla concessione della riabilitazione l'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pone a carico di colui che chiede la riabilitazione l'onere di provare di avere provveduto, sin dove è possibile, alla reintegrazione della persona offesa mediante il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illecito.
Pacifico è per altro che le componenti patrimoniali del danno risarcibile non s'arrestano all'importo eventualmente sottratto alla vittima del reato, ma comprendono, oltre ad interessi e rivalutazione (e nel caso in esame è dalla stessa esposizione del ricorrente che emerge che la rapina risaliva al 16 luglio del 2005, mentre la pronunzia della condanna con la quale si era disposta la restituzione della somma è del giugno 2000), quantomeno le spese eventualmente sostenute per il recupero della somma nonché l'equivalente economico del tempo impiegato e degli oneri affrontati dalla vittima:
componenti tutti del danno emergente "la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti" (S.U. n. 35535 del 12/07/2007). Ed anche in assenza di prova di altri profili di danno patrimoniale, ogni fatto illecito è astrattamente idoneo a produrre quantomeno un danno morale derivante dall'aggressione posta in essere anche agli interessi non strettamente patrimoniali tutelati dalla norma incriminatrice. In tema di rapina, perciò, il requisito dell'integralità del risarcimento del danno va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione a tutti gli interessi protetti dall'art. 628 c.p., e quindi deve comprendere non solo il danno, diretto e indiretto, cagionato dall'impossessamento della cosa, ma anche quello fisico e morale prodotto con l'attentato, attraverso la violenza o le minacce, alla incolumità personale e/o alla libertà individuale della persona offesa.
La mera mancata richiesta di risarcimento della persona offesa, non equivalendo a rinuncia, non può quindi esplicare alcuna efficacia liberatoria in relazione all'omesso compiuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato che impedisce la concessione della riabilitazione (v. tra moltissime, Sez. 1, Sentenza n. 48148 del 18/11/2008 e ivi citate). Sicché quando, come nel caso in esame, la vittima della rapina non s'è costituita in giudizio, è comunque onere del condannato che intenda ottenere la riabilitazione dimostrare che ha fatto quanto in suo potere per rintracciare la vittima e offrirle un ristoro adeguato, non solo per i danni patrimoniali ma anche per l'offesa patita, a prova della sua volontà di emenda.
2. Tanto non risultando e non essendovi deduzione su tali punti, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010