Sentenza 4 maggio 2000
Massime • 1
La presentazione di salsicce fresche come composte da carne bovino-suina ma, in effetti prive delle prima delle due componenti, non integra la sussistenza del reato di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che vieta il trattamento di prodotti alimentari in modo da modificarne la composizione: ciò in quanto gli insaccati di pura carne di suino hanno maggior pregio rispetto agli insaccati confezionati con altre carni o con mescolanza di carni di qualità inferiore, nonché in conformità a quanto disposto dall'art. 55 R.D. n. 3298 del 1928 che vieta, nella preparazione degli insaccati destinati al commercio, di mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2000, n. 8349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8349 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 04.05.2000
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere N. 1743
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N. 44279/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON CE LO, nato a [...] il [...], avverso a sentenza della Corte di Appello di Bari in data 25.03.1999 con cui, in riforma della sentenza del GIP presso la Pretura di Foggia, è stato condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda per il reato di cui agli art. 5 lett. a) e 6 legge n.283/1962;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al GIP;
Sentito il difensore, avv. Vincenzo Tizzani, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 25.03.1999 la Corte di Appello di Bari (in riforma della sentenza del GIP presso la Pretura di Foggia, con cui, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, era stato dichiarato non doversi procedere contro l'imputato perché il fatto non sussiste) condannava ON CE ON alla pena dell'arresto e dell'ammenda per avere, quale titolare di una macelleria, venduto o detenuto per la vendita salsicce fresche di carne bovina e suina prive, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, in quanto risultate all'analisi prive di carne bovina. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando - violazione dell'art. 597 c.p.p. poiché la Corte di Appello, investita dell'impugnazione, avrebbe dovuto annullare la sentenza di proscioglimento e trasmettere gli atti al GIP;
- violazione dell'art. 555 c.p.p. poiché il decreto di citazione a giudizio era stato illegittimamente emesso dalla Corte di Appello e non era stato preceduto dall'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio ex art. 375 c.p.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Le S.U. di questa Corte hanno affermato che "nel caso in cui il GIP, richiesto dell'emissione decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 e 459, comma 3 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma secondo dell'art. 568 stesso codice" (sent. n. 6203, 11.05.1993, Amato RV. 193744).
Va, infatti, considerato che, contrariamente a quanto disposto per le impugnazioni nei procedimenti speciali, non è prevista una specifica impugnazione nell'ipotesi di cui all'art. 459, comma 3 c.p.p., sicché deve escludersi che la sentenza di proscioglimento del GIP possa essere appellata secondo le regole generali fissate dagli art.593 e 594 c.p.p. L'appello non è proponibile sia perché creerebbe una situazione di disparità tra imputati di contravvenzioni soltanto ricorribili ed imputati di reati appellabili (per i primi, attraverso il ricorso per cassazione, si otterrebbe l'annullamento della decisione del GIP ed il ripristino della situazione pregressa, i mentre per i secondi si potrebbero avere direttamente sentenze di condanna con la perdita di un grado di giurisdizione), sia perché l'annullamento non appartiene ai poteri tipici del giudice di appello, il quale può soltanto confermare o riformare la sentenza impugnata.
Non può che trovare, quindi, applicazione il principio stabilito dall'art. 568 cit. in virtù del quale le sentenze, quando non siano altrimenti impugnabili, sono soggette a ricorso per cassazione, sicché deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata. L'originario appello del p.m. va convertito in ricorso essendo stata dedotta la violazione dell'art. 5 lett. a) della legge n. 283/1962 che dispone che
"è vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variare la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi o regolamenti speciali... ".
Nella specie, la presentazione di salsicce fresche come composte da carne bovino-suina, ma, in effetti prive di carne bovina, non integra la suddetta fattispecie criminosa perché gli insaccati di pura carne di suino hanno maggior pregio rispetto agli insaccati confezionati con altre carni o con mescolanza di carni di qualità inferiore. "Il fatto che la carne bovina sia più costosa o pregiata di quella suina è circostanza del tutto irrilevante ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 5 legge 30 aprile 1962 n. 283. Infatti tale disposizione di legge vieta categoricamente il trattamento di prodotti alimentari in modo da modificarne la composizione la quale, nel caso degli insaccati, non solo trova elementi di determinazione nella pratica commerciale secondo cui gli insaccati di pura carne suina hanno maggior pregio rispetto a quelli preparati con alle carni o a composizione mista, ma è altresì ben specificata da apposita disposizione di legge (art. 55 r.d. n.3298/1928) che espressamente vieta nella preparazione degli insaccati destinati al commercio di mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali" (Cass. Sez. VI n. 8212, 22.07.1992, RV. 191419). Conseguentemente deve essere rigettato il ricorso, qualificato appello, proposto dal p.m. avverso la sentenza del GIP.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta il ricorso del p.m., così qualificato l'appello dallo stesso proposto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2000