Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 8329
CASS
Sentenza 19 giugno 2001

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Massime1

Il principio stabilito in materia di locazione dall'art. 1602 cod. civ. che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 cod. civ. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata (che si verifica anche a seguito di espropriazione forzata dei beni ai sensi dell'art. 2923 cod. civ.) possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore.

Commentario1

  • 1Locazioni e mantenimento dell'immobile in condizioni idonee all'uso abitativo
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2022

    Il conduttore che non paga il canone e non provvede alla manutenzione ordinaria per anni non può certo pretendere dal nuovo acquirente dell'immobile locato l'eliminazione di quegli inconvenienti da lui stesso creati o imputabili al precedente proprietario Riferimenti normativi: artt. 1599 c.c.1602 c.c.; Precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. III, Sentenza n. 9844 del 21/11/1994 La vicenda Un inquilino sottoscriveva (nel 1993) con un istituto pubblico un contratto ad uso abitativo di un immobile; successivamente (nel 2014) l'immobile veniva acquisto da una società; quest'ultima veniva citata in giudizio dal predetto conduttore che riteneva la società proprietaria dell'immobile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 8329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8329
Data del deposito : 19 giugno 2001

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