Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 66255 S N 0 4 8 6 1 /02 O I T 1 A 4 R T S I ITALIANA G . E P Oggetto: Imposta sui redditi - . R Ac- D NOME DEL POPOLO ITALIANO A L E D B D certamento A E I A TE SUPREMA DI CASSAZIONE S O T I N N E 3 R E S 1 E S I SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 18102/99 . E T A N A composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Mo23 M Dott. Michele Cantillo Presidente Rep. Dott. Giulio Graziadei Consigliere Ud. 10.01.2002 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dall'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, e DALL'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ALBENGA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso di essa domiciliati in Roma, Via dei Portoghe- si, n. 12;
- ricorrenti -
contro la società UNIPLASTICA Spa, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dai dottori Luciano Gerolamo Gerini e Roberto Mau- rizio e presso il loro studio associato Assostudio domiciliata in Alassio, Via Mazzini, n. 79; 50 - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 85/04/98, depositata il 1° luglio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 10 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per l'Amministrazione delle finanze, l'avvocato Alessandro De Stefa- no;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 85/04/98, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio distrettuale delle imposte di- rette di Albenga contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Savona 20 aprile 1995, n. 228/03/95, che aveva accolto il ricorso della UNIPLASTICA Spa contro l'avviso di accertamento n. 2/93, in tema di IRPEG e di ILOR 1991. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: a seguito di un verbale di verifica del Comando del Nucleo della Polizia tributaria della Guardia di finanza di Savona, l'Ufficio distrettuale delle im- poste dirette di Albenga accerta a carico della Uniplastica Spa, ai fini del- l'applicazione dell'IRPEG per il 1991 un reddito complessivo di lire 12.475.485.000 contro quello dichiarato di lire 47.604.000 e, ai fini dell'I- LOR, di lire 12.472.617.000, contro quello dichiarato di lire 44.736.000; الله 2 - secondo il verbale della Guardia di finanza la produzione effettiva si è dimostrata superiore a quella contabilizzata e non sono stati registrati ricavi per lire 12.427.881.000; si rileva altresì una produzione di shoppers sacchet- ti in numero di 83.581.931 e di sacchetti per la nettezza urbana in numero di 1.031.350; tali dati, secondo l'Ufficio, sono stati desunti da sette agende rin- venute vicino a sette delle otto macchine usate dagli operai per segnare la produzione e i fermi macchina nei tre turni di otto ore effettuati per ciascuna giornata;
il ricorso della società alla Commissione tributaria di primo grado di Sa- - vona è da questa accolto con la sentenza 20 aprile 1995, n. 228/03/95; l'appello dell'Ufficio è, poi, rigettato dalla sentenza della Commissione - tributaria regionale ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 28 aprile 1998, n. 85/04/98, è così motivata: le considerazioni del collegio giudicante traggono origine dal processo verbale della Guardia di finanza nel punto relativo alle annotazioni, riportate dagli operai sulle agende, dalle quali si è giunti a determinare un volume abnorme di sacchetti di plastica prodotti;
-quanto è emerso in sede di udienza, portato a conoscenza dal difensore dell'Azienda e non contestato dall'Ufficio, dà la prova dell'errore commesso dai verificatori. Infatti se ad esempio prendiamo una commessa di N.
1.500.000 sacchetti, l'operaio del primo turno segnava tale numero e rileva- va i 250.000 prodotti e indicava in N.
1.250.000 quelli che restavano da produrre;
l'operaio del secondo turno segnava in N. 250.000 quelli prodotti 3 nel suo turno e segnava N.
1.000.000 da eseguire, e così via per gli altri tur- ni. La rilevazione eseguita da parte della G. di F. è stata di ben 5.250.000>>; inoltre, nel processo verbale si asserisce che gli acquisti di materie prime sono quelli riportati in contabilità e nessun acquisto in "nero" è stato eviden- ziato;
ma allora non si comprende come, dato un bene come la materia pri- ma (plastica), prodotta da aziende multinazionali, quali la MO ed al- tre, che sicuramente contabilizzano tutta la loro produzione, la società Uni- plastica abbia potuto produrre un quantitativo di beni superiore di ben 25 volte la quantità dichiarata;
in tale ottica deve ritenersi irrilevante l'episodio dell'autocarro fermato a Pisa, anche perché trova conferma e credibilità quanto affermato dalla difesa, cioè che si tratta di un palese errore nella compilazione della bolla;
quanto affermato trova ulteriore conferma nel con- trollo mensile o quasi, fatto dall'UTF, perché non è possibile che sia potuta sfuggire a tale controllo una produzione diversa da quella dichiarata;
è com- prensibile, quindi, che l'UTF abbia rifiutato di eseguire una perizia richiesta dei primi giudici;
infatti, tale perizia non avrebbe fatto altro che confermare la produzione dichiarata dall'azienda; infine, è impensabile che la Guardia di finanza si sia limitata solo alla rilevazione dei dati emersi dalle agende du- rante i lunghi mesi di verifica e non abbia esteso l'analisi ad altri elementi utili, quali gli accertamenti bancari e la produzione estera, e ad altri settori;
essa si è limitata a dire, a proposito dell'imposta di fabbricazione, che la pro- duzione di sacchetti shoppers era sicuramente una produzione rivolta a clienti residenti nello stato.
2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con un solo mo- tivo di impugnazione.
2.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia ac- colto, che la sentenza impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata ad altro giudice per un nuovo esame. Spese vinte.
3. La società intimata non si è costituita. Motivi della decisione 4.1. Il Ministro delle finanze denuncia con il suo ricorso per cassa- zione la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39.1.d) DPR 29 settembre 1973, n. 600, e motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360.1, n. 3 e n. 5, cpc, e all'art. 62.1 decre- to legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 4.2. Il ricorrente contesta, anzitutto, l'affermazione del giudice d'appello, secondo la quale nel corso dell'udienza di discussione sarebbe emerso l'errore commesso dai verificatori, perché non si spiegherebbe il modo con il quale le annotazioni degli addetti alle macchine saldatrici ab- biano potuto trarre in inganno gli organi verificatori, né vi sarebbe alcuna esplicitazione o alcuna dimostrazione dei pretesi errori di calcolo. In secondo luogo la sentenza impugnata non darebbe alcuna spiega- zione della sua determinazione del fatturato in misura superiore di 25 volte al dichiarato. Inoltre, sarebbe illogico svilire il valore probatorio della documenta- zione acquisita dalla Guardia di finanza e sottovalutare l'episodio del tra- sporto di shoppers con false bolle di accompagnamento.
4.3. Il ricorso è fondato. Infatti, da un lato, è lasciato nell'indetermi- natezza quanto è emerso in sede di udienza>>, del quale si sa solo che è stato oggetto di dichiarazioni da parte del difensore dell'Azienda>> e che 5 non sarebbe stato contestato dall'Ufficio. Dall'altro lato, non risulta del tutto chiaro il rapporto tra l'esempio addotto dalla Commissione tributaria regio- nale, in cui si ipotizza una commessa per la produzione di 1.500.000 sac- chetti, e i dati realmente verificati. Una motivazione sufficiente ed adeguata presupporrebbe, invero, che il giudice di merito riferisca, non degli esempi ipotetici, ma dei fatti reali, indicando con esattezza sia i dati, eventualmente per campione, che si prendono in considerazione, tratti dalle agende rinve- nute dalla Guardia di finanza nei luoghi di lavoro e da essa utilizzate per la verifica, sia il significato che ai medesimi dati attribuiva l'Azienda nell'or- ganizzazione del lavoro dei dipendenti e dell'attività produttiva, sia il signi- ficato che ad essi ha, invece, the attribuito la Guardia di finanza e, quindi, l'Ufficio. Solo dalla presa in considerazione dei dati numerici rilevati e dal loro raffronto poteva emergere quella esposizione di ragioni che costituisce il tessuto linguistico connettivo tra oggetto (i numeri rinvenuti) ar e il con- tenuto (il significato dei numeri rilevati) di quella affabulazione relativa- mente complessa che è la dichiarazione motivazionale. In altri termini, per corredare la decisione, che poi sarà espressa nel dispositivo, di una motiva- zione completa o, comunque, sufficiente, è necessario confezionare una di- chiarazione accessoria, il cui oggetto e il cui contenuto siano collegati da ra- gioni esposte. Nella motivazione della sentenza impugnata manca, invece, in buona parte come rate ed è incerto per altra parte, come s'è di- mostrato, proprio il terzo elemento costituito dall'esposizione delle ragioni. L'incertezza del giudice d'appello è, poi, confermata dal calcolo se- condo il quale l'Ufficio avrebbe determinato una produzione di ben 25 volte maggiore di quella dichiarata dall'Azienda, senza che tale dato sia autono- 6 mamente spiegato e senza che si dia conto della sua discordanza rispetto al- l'esempio addotto in precedenza, nel quale non è certo di 1 a 25 il rapporto tra i sacchetti dichiarati nel numero di 1.500.000 e i 5.250.000 sacchetti ac- certati dall'Ufficio. Né, a colmare tale duplice, differente lacuna della motivazione, può valere la mancata rilevazione di acquisti in nero, perché è compito del giu- dice di merito di verificare la fondatezza dei fatti accertati dall'amministra- zione e non quello di attribuire rilievo a fatti non dedotti in causa dalle parti, stante il limite cognitivo posto al giudice tributario dall'art. 7 DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546. Nella valutazione delle prove addotte dalla società, poi, si rileva un vizio logico laddove si afferma che deve ritenersi irrilevante l'episodio dell'autocarro fermato a Pisa anche perché trova conferma e credibilità quanto affermato dalla difesa, cioè palese errore nella compilazione della bolla . Da un lato, infatti, l'irrilevanza è desunta come corollario dalla mo- tivazione difettosa e, dall'altro, ancora una volta non si impiega una sola pa- rola per riferire in che cosa siano consistite le affermazioni della difesa della società e per illustrare le ragioni per le quali il giudice di appello ne ha tratto la convinzione che la non veridicità della bolla di accompagnamento è stato il frutto di un palese errore nella sua compilazione e non di una dolosa alte- razione.
5. La riconosciuta fondatezza del motivo di impugnazione addotto dal Ministero delle finanze comporta l'accoglimento del suo ricorso, la cas- sazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione del- 7 la Commissione tributaria regionale della Liguria, che provvederà anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2002. Il Presidentedent Il relatore ed estensore CANCELLIERE C1 Пилов 10 Grou Arnaldo Casano -5 2002 Amoll Сатель E 8 N 8 9 O 1 I / Z . 4 / A N 6 R 2 T a d l a i . V S I R I . P G . L E L D R A L E A B D A D I T S A E N 1 I T E 3 R S 1 N I E E . A T S N E A M 0 08