CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20013 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR MZ, nato in [...] il 14 - 10- 2005(C.v.i. Q“ C 1- 7..) avverso la sentenza del 28-01-2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. LE LL, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Vito Castronuovo, sostituto processuale dell'avvocato IM SA FO, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20013 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa il 25 giugno 2024 dal Tribunale di Roma, con la quale, all'esito di rito abbreviato, MZ AR era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), 337 cod. pen. (capo B) e 582-585 cod. pen. (capo C); fatti commessi in Roma 1'11 marzo 2024. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello romana, AR, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 143, 177, 178, comma 1, lett. c), 429, comma 1, lett. f),e 601, comma 6, cod. proc. pen., nonché degli art. 24 e 111 Cost., lamentando l'omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza impugnata, avendo ciò inciso sul diritto di difesa, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Con il secondo motivo, la difesa contesta l'affermazione della penale responsabilità rispetto al reato di detenzione illecita di stupefacenti di cui al capo A, rimarcando la debolezza dell'iter argomentativo delle sentenze di merito e l'assenza di prova circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente, non avendo gli operanti assistito ad alcuna cessione di droga ed essendo non probante la circostanza che l'imputato sia stato visto prendere un involucro, il cui contenuto non è mai stato verificato, da un sacchetto occultato, mentre, quanto al denaro, sarebbero state ignorate le puntuali spiegazioni rese in proposito dal ricorrente. Con il terzo motivo, il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A è stato censurato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione ex art. 125, comma 31 e 546, comma 1, lett. e)l cod. proc. pen. e della violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" sancito dall'art. 533 cod. proc. pen. Il quarto motivo concerne l'affermazione della penale responsabilità rispetto al reato di lesioni personali di cui al capo C, evidenziando la difesa al riguardo che, alla luce delle considerazioni formulate rispetto al capo A, non può ritenersi sussistente la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 / n. 2/ cod. pen., per cui, difettando la querela degli operanti, il reato de quo non può ritenersi procedibile, dovendosi quindi escludere il relativo aumento di pena. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al reato ex art. 337 cod. pen., osservandosi sul punto che non vi è stata alcuna resistenza attiva o passiva da parte del ricorrente, il quale semplicemente non ha identificato in modo tempestivo gli operanti, presentatisi in abiti civili e senía Nit0 qualificarsi, per cui l'imputato ha creduto legittimamente di essere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. LE LL, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Vito Castronuovo, sostituto processuale dell'avvocato IM SA FO, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20013 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa il 25 giugno 2024 dal Tribunale di Roma, con la quale, all'esito di rito abbreviato, MZ AR era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), 337 cod. pen. (capo B) e 582-585 cod. pen. (capo C); fatti commessi in Roma 1'11 marzo 2024. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello romana, AR, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 143, 177, 178, comma 1, lett. c), 429, comma 1, lett. f),e 601, comma 6, cod. proc. pen., nonché degli art. 24 e 111 Cost., lamentando l'omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza impugnata, avendo ciò inciso sul diritto di difesa, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Con il secondo motivo, la difesa contesta l'affermazione della penale responsabilità rispetto al reato di detenzione illecita di stupefacenti di cui al capo A, rimarcando la debolezza dell'iter argomentativo delle sentenze di merito e l'assenza di prova circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente, non avendo gli operanti assistito ad alcuna cessione di droga ed essendo non probante la circostanza che l'imputato sia stato visto prendere un involucro, il cui contenuto non è mai stato verificato, da un sacchetto occultato, mentre, quanto al denaro, sarebbero state ignorate le puntuali spiegazioni rese in proposito dal ricorrente. Con il terzo motivo, il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A è stato censurato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione ex art. 125, comma 31 e 546, comma 1, lett. e)l cod. proc. pen. e della violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" sancito dall'art. 533 cod. proc. pen. Il quarto motivo concerne l'affermazione della penale responsabilità rispetto al reato di lesioni personali di cui al capo C, evidenziando la difesa al riguardo che, alla luce delle considerazioni formulate rispetto al capo A, non può ritenersi sussistente la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 / n. 2/ cod. pen., per cui, difettando la querela degli operanti, il reato de quo non può ritenersi procedibile, dovendosi quindi escludere il relativo aumento di pena. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al reato ex art. 337 cod. pen., osservandosi sul punto che non vi è stata alcuna resistenza attiva o passiva da parte del ricorrente, il quale semplicemente non ha identificato in modo tempestivo gli operanti, presentatisi in abiti civili e senía Nit0 qualificarsi, per cui l'imputato ha creduto legittimamente di essere