Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO9986 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavorc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 16359/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 22530 © Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. CELENTANO- Rel. Consigliere Ud.29/05/01 Dott. Attilio DE BIASE Consigliere Dott. Arcangelo ha pronunciato la seguente SEN T E NZA sul ricorso proposto da: NO OS, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato FORTUNATO CACCIATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BA MA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARRAZZO, rappresentata difesa dall'avvocato SABINO DE BLASI, giusta delega in 2001 atti;
- controricorrente 2531 −1- avverso la sentenza n. 106/98 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 13/01/99 R.G.N. 12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato MARRAZZO per delega DE BLASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Nocera Inferiore, depositato il 28.4.1992, IA RM NO esponeva di avere lavorato alle dipendenze del notaio OS NO dal 1° aprile 1981 al 1987; di essere poi risultata, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dello studio notarile associato NO-MA, fino al 1° ottobre 1991; di avere espletato mansioni di impiegata di concetto, riconducibili al secondo livello dei contratti per i dipendenti di studi professionali;
di avere effettuato lavoro straordinario, pagato solo in parte;
di non aver beneficiato degli scatti di anzianità per l'intero periodo. Tanto premesso, chiedeva la condanna dello studio notarile associato, in persona dei titolari, o, in subordine, del notaio OS NO e dello studio associato, in solido, al pagamento della somma di lire 49.878.215, di cui lire 11.532.232 per differenze retributive connesse alla superiore qualifica rivendicata, lire 34.546.983 per straordinario non retribuito, lire 3.799.000 per differenze relative agli scatti di anzianità. Il notaio NO e l'associazione notarile NO-MA si costituivano con unica memoria, opponendosi alle avverse richieste. Con sentenza n. 837 del 1997 il Pretore rigettava la domanda. La signora NO proponeva appello, insistendo nelle sue richieste. Gli appellati non si costituivano. Con sentenza dell'11 dicembre 1998/13 gennaio 1999, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva parzialmente l'appello, condannando il notaio OS NO a pagare alla ex dipendente lire 34.546.983 per lo straordinario e lire 3.779.000 per scatti di anzianità. I giudici di secondo grado osservavano che l'associazione di studi 3 notarili, costituita ai sensi dell'art. 82 della legge 16 febbraio 1916 n. 89 e dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non è configurabile né come ente collettivo né come centro di imputazione di interessi, sicché non può assumere la titolarità di obblighi che invece continuano a gravare sui singoli associati;
che non era possibile esaminare la documentazione depositata in primo grado dai convenuti appellati, atteso che il relativo fascicolo non era in atti ed era stato presumibilmente ritirato e non più depositato;
che dalle testimonianze acquisite in primo grado risultava unicamente che la NO aveva operato come segretaria e diretta collaboratrice del notaio NO, senza alcuna menzione di attività prestate a favore dell'altro notaio. Escludevano, pertanto, che le prestazioni avessero interessato lo studio associato, ritenendo il rapporto di lavoro unico ed intercorso solo con la dott. NO. Negavano, sulla scorta della comparazione tra le mansioni svolte dall'appellante e quelle descritte nel contratto di categoria del 20.12.1978, il richiesto inquadramento nel secondo livello. Riconoscevano, invece, le differenze retributive per straordinario, osservando che "a fronte della dimostrazione dello straordinario espletato (avendo i testi ampiamente confermato l'assunto dedotto in ricorso, circa la quotidiana protrazione dell'orario almeno fino alle 20)", erroneamente il Pretore aveva ritenuto che tale straordinario fosse stato pagato interamente, per il semplice fatto che la stessa appellante era preposta a contabilizzare lo straordinario proprio e degli altri dipendenti;
e che i conteggi relativi risultavano regolarmente effettuati ed erano quindi integralmente recepiti, 4 anche in considerazione dell'assenza di contestazioni analitiche. Riconoscevano dovuti, inoltre, gli scatti di anzianità (riconosciuti dal datore di lavoro solo a far data dal periodo successivo al 1987), sia perché l'anzianità acquisita aveva agito quale fattore di arricchimento qualitativo della prestazione, suscettibile di valutazione in relazione ai parametri di cui all'art. 36 Cost., sia perché l'inquadramento professionale effettuato dal datore, espressamente riferito al contratto collettivo, e l'attribuzione di altre voci contrattuali (quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive) erano indici della spontanea adesione del datore di lavoro al contratto collettivo (che prevede gli scatti). Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando sette motivi di censura, il notaio OS NO. IA RM NO resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 331 c.p.c., la difesa della ricorrente sostiene la nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza. Deduce che tali effetti derivano dalla mancata notifica dell'atto di appello al notaio Fabrizio MA, nonostante lo stesso fosse stato convenuto in giudizio con il ricorso introduttivo e fosse stato considerato parte anche nel procedimento di appello, tanto che il Tribunale ha compensato, per giusti motivi, "gli esborsi anticipati gravanti sul Notaio MA”. Spiega che nel ricorso introduttivo la NO aveva chiesto che il Pretore, in accoglimento del ricorso:
1. Condannasse "l'Associazione Notarile Fabrizio MA – OS 5 NO, in persona degli omonimi titolari, quale Associazione subentrante nel rapporto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., al pagamento" della somma di £ 49.878.215, oltre accessori;
2. Condannasse, in via gradata, "la dott.ssa OS NO e l'Associazione Notarile Fabrizio MA - OS NO, in solido tra loro, al pagamento della somma di £ 49.878.215, oltre accessori di legge, ovvero di quelle somme che risulteranno dovute dai convenuti singolarmente, ciascuno per quanto di sua competenza". Espone che, fissata l'udienza di discussione, il ricorso era stato notificato a: - "Associazione Notarile Fabrizio MA - OS NO, in persona del Notaio dr. Fabrizio MA, - via Pirro n.
2 - Salerno"; - "Associazione Notarile Fabrizio MA - OS NO, in persona del Notaio dr.ssa OS NO - via Pirro n.
2 - Salerno"; - “Notaio OS NO, in persona dell'omonima titolare, con studio in Castel San Giorgio, alla via Guerrasio". Rileva che il ricorso in appello è stato, invece, notificato all'avv. Agostino Salimbene, nella qualità di procuratore costituito in primo grado dello Studio Notarile Associato Fabrizio MA - OS NO ed all'avv. Agostino Salimbene, nella qualità di procuratore costituito in primo grado del notaio OS NO in proprio, mentre nessuna notifica risulta fatta al notaio Fabrizio MA. La mancata citazione del notaio MA e la mancata integrazione del contraddittorio da parte del Tribunale producono, come sopra rilevato, la 6 nullità dell'intero giudizio di appello e della relativa sentenza. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti dei precedenti gradi del giudizio, consentito alla Corte per essere stato denunciato un error in procedendo, risulta che effettivamente le conclusioni prese nel ricorso introduttivo sono quelle esposte dalla ricorrente: la condanna della "Associazione Notarile Fabrizio MA - OS NO, in persona degli omonimi titolari, quale Associazione subentrante nel rapporto di lavoro ex art. 2112 cod. civ..."; in subordine, che fossero condannati "la dott.ssa OS NO e l'Associazione Notarile Fabrizio MA - OS NO, in solido tra loro, al pagamento della somma di £ 49.878.215, oltre accessori di legge, ovvero di quelle somme che risulteranno dovute dai convenuti singolarmente, ciascuno per quanto di sua competenza". La notificazione del ricorso in appello è stata eseguita mediante spedizione di un'unica copia all'avv. Agostino Salimbene, "procuratore costituito nel giudizio di primo grado dello Studio Notarile Fabrizio MA – OS NO in persona del legale rapp.te p.t. per la carica ed elett.te dom.to presso lo studio legale Salimbene A.". Al contrario di quanto avvenuto con il ricorso introduttivo di primo grado, non vi è stata una notifica a ciascuno dei due titolari dello studio associato. che pureLa mancata notifica del ricorso in appello al notaio MA era stato parte convenuta in primo grado e che il Tribunale stesso aveva considerato parte anche in secondo grado, compensando le spese "nei rapporti tra l'appellante e Fabrizio MA" (cfr. dispositivo della sentenza impugnata) e l'omissione di un ordine di integrazione del contraddittorio,- 7 ai sensi dell'art. 331 c.p.c., comportano la nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza. Infondata è la deduzione della resistente, secondo la quale la mancata notifica del ricorso in appello al notaio MA sarebbe irrilevante, per essere il notaio un litisconsorte facoltativo, chiamato in causa solo quale condebitore solidale del notaio NO. L'esame delle conclusioni del ricorso introduttivo, sopra riportate, dimostra il contrario: il notaio MA era stato convenuto in primo luogo perché rispondesse personalmente, quale titolare dello studio associato subentrato nel rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., delle somme richieste, unitamente all'altro titolare;
solo in subordine veniva chiesta la condanna dello studio associato in solido con la dott.ssa NO o, ancora, la condanna al pagamento di "quelle somme che risulteranno dovute dai convenuti singolarmente, ciascuno per quanto di sua competenza". L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa ad altro giudice di pari grado. Restano assorbiti, di conseguenza, gli altri sei motivi di ricorso: il secondo, relativo alla dedotta violazione dell'art. 36 c.c., per errata negazione allo studio associato della caratteristica di centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti;
- il terzo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale escluso che la NI avesse lavorato alle dipendenze anche del notaio MA, nonostante la lavoratrice avesse, nel ricorso, riconosciuto di avere lavorato, negli ultimi anni, alle dipendenze dello studio associato, tanto da chiederne la condanna ex art. 2112 c.c., e nonostante la 8 difesa dello studio si fosse limitata, in primo grado, a negare l'applicabilità di tale articolo, senza disconoscere che negli ultimi anni il rapporto si era svolto tra la NI da una parte e lo studio associato dall'altra; - il quarto, con il quale si denuncia ancora violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione, per l'omessa valutazione delle buste paga rilasciate dallo studio notarile associato alla NI e da queste regolarmente sottoscritte, comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze della associazione ovvero degli associati;
- il quinto, relativo alla denuncia di violazione degli artt. 169 c.p.c., 74 e 77 disp. att. c.p.c. (con riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.),per non avere il Tribunale disposto la ricerca del fascicolo di primo grado di parte appellata, ignorando, inoltre, che, trattandosi di controversia di lavoro, "la documentazione prodotta dalle parti diventa automaticamente documentazione di ufficio"; - il sesto, con il quale si lamenta che i giudici di appello hanno accolto la domanda di straordinario per lire 34.546.983, ritenendo provata “la quotidiana protrazione dell'orario almeno fino alle 20”, mentre la richiesta di straordinario era commisurata ad una protrazione più consistente dell'orario (fino alle 21 il martedì e il giovedì, fino alle 23 il lunedì, il mercoledì e il venerdì) e calcolata su una retribuzione corrispondente ad una categoria non riconosciuta (violazione degli artt. 2108 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione); - il settimo, che denuncia violazione dell'art. 2099 c.c. e vizio di motivazione, per avere il giudice di appello accolto la domanda relativa agli scatti di anzianità sulla scorta della previsione di questi nel contratto 9 collettivo e della adesione allo stesso da parte del notaio datore di lavoro, pur avendo escluso che gli scatti rientrino nella tutela costituzionale della retribuzione "adeguata". Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 29 maggio 2001. Il cons. estensore Il Presidente Ийсенки чеком IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE 3 1 A I S . D S T , A R O T A , L L A O B I D A T T S C O A O P M D L E O A A D U E T D D O R 10