Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
Fino alla data del 31 dicembre 2001 ogni sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, espressa in lire si intende espressa anche in euro, secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato, ma solo a decorrere dal primo gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria dovrà essere tradotta in euro, secondo la previsione di cui all'art. 51, comma 2, del D.L.G. 24 giugno 1998, n. 213. Ne consegue che attualmente non è possibile fissare la sanzione pecuniaria solo in euro.(Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rettificato la sentenza impugnata, rideterminando in lire la pena della multa che era stata espressa in euro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/1999, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 06/10/1999
1. Dott. ALFONSO MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CARLO CONGETTI Consigliere N. 4718
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA Consigliere N. 12393/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale Repubblica Corte d'appello degli Abruzzi di L'Aquila.
avverso sentenza pretore di Pescara in data 21.01.1999, nei confronti di GU NG nato a [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero che ha concluso per rettifica della sentenza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza applicava su richiesta. ex art.444 c.p.p., al UL la pena di Euro 206,59 di multa.
Il ricorrente deduceva, in unico motivo, violazione artt. 24 e 26 c.p. che esprimono in lire, non in Euro, la pena pecuniaria irrogata.
Chiedeva, pertanto, la rideterminazione della pena esprimendola in lire, mediante rettifica dell'impugnata sentenza. Il P.G. condivide il ricorso, precisando l'importo della multa in L. 400.000.
Ritiene questa corte di dover accogliere il ricorso, in applicazione dell'art. 619 cpv. c.p.p. trattandosi di una questione di computo della pena.
Occorre precisare che l'art. 51 comma 1 D.Lgs. 24.06.1999 n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'Ordinamento nazionale) impone che "A decorrere dal 10 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa 'anche' in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato". Solo a decorrere dal 10 gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria dovrà essere "tradotta" in Euro (comma 2 art. 51 del D.Lgs citato), poiché tale moneta sarà l'unica in circolazione.
Ne consegue che attualmente non è possibile fissare la sanzione pecuniaria solo in Euro.
La rettifica impone la fissazione della multa di L. 400.000, corrispondente ad Euro 206,59, poiché durante il periodo transitoria (10 gennaio 1999 31.12.2001) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i debitori possono effettuare versamenti in Euro se i pagamenti non avvengono in contanti (art. 48 D.Lgs. n. 213/98).
P. T. M.
Rettifica la pena applicata in quella di L. 400.000 di multa, corrispondenti ad Euro 206.58.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 3 novembre 1999