Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8148 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN 814 8/0 1 LA CORTE SUN EN A D CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO JI SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Roberto Michele TRIOLA R.G.N. 7638/99 CIOFFIDott. Carlo Cron.18801 Consigliere Rep. 2040 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 23/03/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 41 ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. $24on S EN T ENZA 3000 per diritti L 1118-06-21 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SI BI SRL, in persona dell'A.U. e legale rappresentante UBALDO SI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 61, presso lo studio 0 dell'avvocato FEDERICO PIETRO, che lo difende CELLERIA GIOVANNI, giustaunitamente all'avvocato TORLONE delega in atti;
ricorrente -
contro
PROMOTION TEAM DUE SRL in liquidazione, in persona del --- - liquidatore Avv.VALERIO VALENTE elettivamente 2001 domiciliato in ROMA VLE XXI APRILE 71, presso lo 525 studio dell'avvocato DE LI MONICA, che lo difende -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richieste copia studio unitamente agli avvocati MASOTTI GIANNI, MASOTTI ROTA FEDERICOdal Sig. per diritti L. 3000 RAFFAELLA, giusta delega in atti;
-4 SET. 2001 - controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 613/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 03/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Federico PIETRO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DE LI NI, difensore del DIRITTI DIresistente che ha chiesto rigett o del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio омо dal Sig. 3000 per diritti -5 SET, 2001 CANCELLIERE CANCELLERIA 0 0 1 0 6 0 0 6 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Milano la s.r.l.Promotion Team Due (PTD) chiedeva ed otteneva nei confronti della s.r.l. IN Biscotti, corrente in Castel del Piano decreto ingiuntivo di pagamento di lire e posa in 21.520.639, a titolo di saldo sulla fornitura opera di una taglierina e di un impianto di raffreddamento biscotti. L'ingiunta proponeva opposizione eccependo l'esistenza di vizi . in cui veniva espletata All'esito dell'istruttoria, CTU, il Tribunale, con sentenza 6/4/95, qualificato una il contratto come appalto, riconosceva l'esistenza di vizi limitatamente all'impianto di raffreddamento (il quale, durante il processo di raffreddamento, essiccava i biscotti carbonizzandoli), per cui revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opposta PTD a restituire quanto percepito per l'impianto difettoso, previa restituzione ovviamente quanto percepito del macchinario ( escluso per la taglierina). Di diverso avviso era la Corte d'appello di Milano che, con sentenza 3/3/98, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la IN а pagare alla P.T.D. la somma di lire 13.100.000, oltre lire 1.457.829 per spese vive di cui alla fattura 31/87. La IN ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. L'intimata ha resistito con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo di ricorso si denunciano cod. civ.) e vizi diviolazione di legge (art.1667 motivazione per avere la sentenza fatto riferimento, per valutare la tempestività della denuncia dei vizi ex art.1667 cod.civ, alla data del collaudo, anziché al momento in cui i vizi erano emersi, e cioè durante le indagini del CTU, omettendo in tal modo la doverosa indagine sulla riconoscibilità dei vizi. Col secondo motivo si lamentano ancora violazione di e vizi di motivazione per non avere la sentenza legge tenuto conto delle indagini svolte dal CTU che, contrariamente а quanto affermato dalla sentenza, non avevano esorbitato dai quesiti e ben potevano essere utilizzate autonomamente dal giudicante. Col terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui, rigettando l'appello incidentale della odierna ricorrente, ne ha confermato la condanna al pagamento della somma indicata nella fattura n.31/87. II I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, non meritano accoglimento. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, l'indagine sull'esistenza e sulla riconoscibilità dei vizi dell'opera e sulla tempestività della denuncia risulta dettagliata ed esauriente. La sentenza ha preso in considerazione, esaminandole analiticamente, tutte le segnalazioni di inconvenienti e guasti effettuate dalla committente dopo il positivo collaudo dell'8/10/87 ed ha rilevato che i difetti denunciati (rottura di una barra, eccessivo accumulo dei residui della produzione, inidoneità del nastro trasportatore) erano tali da essere conoscibili già al momento del collaudo. Di conseguenza ha ritenuto tardiva le denunce, peraltro generiche, del 9/1/88 e del 6/2/88 (relative ai detti inconvenienti), non senza osservare - e sul punto la ricorrente non ha -svolto specifica censura che la IN nessuna prova aveva fornito, a fronte della eccezione di decadenza sollevata dalla controparte, per dimostrare quale difetto dell'impianto intendesse contestare nonché la tempestività della denuncia, con ciò intendendo che, all'in fuori di quelli segnalati, la committente non aveva mai denunciato nessun altro inconveniente riconducibile per qualche verso ai vizi accertati in sede di CTU. Altrettanto chiara ed esauriente la motivazione della sentenza per quanto riguarda la mancata utilizzazione della CTU, laddove ha osservato, da un alto, che il tecnico non aveva svolto nessuna indagine in ordine agli inconvenienti segnalati dalla IN, e, dall'altro, che il giudizio di inidoneità dell'impianto rispetto all'uso cui era destinato non si poteva condividere perché, non solo esorbitava dai limiti dei quesiti, ma perché il tecnico non aveva tenuto conto che il macchinario era stato utilizzato per ben 14 mesi e senza eseguire alcuna indagine pratica essendo all'epoca della CTU, ormai in stato di l'impianto, abbandono. III - Col terzo motivo la ricorrente lamenta, peraltro genericamente, che la sentenza abbia confermato la sua condanna al pagamento delle spese "di trasporto" indicate nella fattura n.31/87, in base alla considerazione che non era stata dimostrato da parte della stessa ricorrente che si trattava di spese "di viaggio", come tali non dovute in base al contratto. Secondo la ricorrente, non spettava a lei ma alla controparte l'onere di provare che le spese in questione erano riferibili al trasporto, anziché al viaggio. Anche tale censura va disattesa. Con l'appello incidentale la IN aveva genericamente lamentato che, trattandosi di spese di non di trasporto, il tribunale non avrebbe viaggio 9 dovuto addebitargliele. A tale genrica doglianza il giudice d'appello ha risposto osservando che dalle condizioni di fornitura sottoscritte dalle parti risultavano "chiaramente escluse "1 le spese di trasporto, tra le quali rientravano anche "le prestazioni analiticamente descritte dalla fattura n.31/87" e che la IN non aveva fornito nessuna prova del contrario. Col ricorso, la IN si limita a contestare tale decisione senza però indicare specificamente, in modo da consentire al collegio il controllo sulla motivazione, in base a quali elementi, già da lei indicati con l'appello e trascurati dalla corte territoriale, le spese in questione avrebbero dovuto qualificarsi come di viaggio, anzichè di trasporto. Pertanto, lungi dal ravvisarsi la lametata violazione dell'onere probatorio da parte del giudice d'appello, Va rilevata l'inammissibilità del motivo di ricorso per genericità della doglianza. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 7320 500 di cui lire due milioni per onorari. Roma, 23 marzo 2001 L'estensore Il presidente Retali IL CANCELLITRE_01 Paolo TetaricoPetrico/02:00 1.5GIU 2001 Telerico 40000 280000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in carb LUG. 2001. 4 Serie 31 data 290.000 C 36915 SERVIZI versate £. DUECENTONOVANTAMILA al n. Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) EA I (lire 11 Responsabile Servizio Atti Cludiziari IL p. R I F A D E TE L (Dr. M. RACCICHINI) L ia raz EN E D DIRIG . G M .ssa IL (D